PROGETTO DI
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA NAPOLETANA
Cittadini
rappresentanti,
una
Costituzione, che assicuri la pubblica Libertà, e che slanciando lo sguardo
nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a suffogare i germi della
corruzione e del dispotismo, è l'opera la più difficile a cui possa aspirare
l'arditezza dell'umano ingegno. I Filosofi dell'antichità, che tanto elevarono
l'umana ragione, ne presentarono i principi soltanto, e le antiche Repubbliche,
le più celebri e sagge, ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de'
costumi, e colla energia de l'anime, che ispirò loro una sublime educazione.
Gran passi avea già dati l'America in questa, diremo, nuova scienza, formando
le Costituzioni de' suoi liberi Stati. Novellamente la Francia, che ha
contestato straordinario amore di Libertà con prodigi di valore, ha data fuori
altresì una delle migliori Costituzioni, che siansi prodotte sinora.
Il Comitato di
Legislazione del Governo Provvisorio autorizzato dal Generale in capo
Championnet ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di
Costituzione, che sottomette al vostro disame.
Ha esso
adottata la Costituzione della Madre Repubblica Francese. Egli è ben giusto,
che da quella mano istessa, da cui ha ricevuta la Libertà, ricevesse eziandio
la Legge, custode, e conservatrice di quella. Ma riflettendo, che la diversità
del carattere morale, le politiche circostanze, e ben anche la fisica
situazione delle nazioni richiedono necessariamente de' cangiamenti nelle
Costituzioni, propone alcune modificazioni, che ha fatte in quella della
Repubblica Madre, e vi rende conto altresì delle ragioni, che a ciò l'hanno
determinato.
La più egregia
cosa, che ritrovasi nelle moderne Costituzioni, è la dichiarazione de' dritti
dell'Uomo. Manca alle antiche Legislazioni questa solida, ed immutabile base.
Noi giovati ci siamo della dichiarazione, che porta in fronte la Costituzione
Francese. Ma ci siamo pure avvisati, che l'eguaglianza non sia già un dritto
dell'Uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto de' dritti
tutti, ed il principio, sul quale vengono stabiliti, e fondati. L'uguaglianza è
un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di oprare, che la Legge
di natura, cioè l'invariabile ragione, e conoscenza de' naturali rapporti,
ovvero la positiva Legge sociale accorda a ciascuno. Da tal rapporto
d'uguaglianza di natura che avvi tra gli Uomini, deriva l'esistenza, e
l'uguaglianza de' dritti: essendo gli Uomini simili, e però uguali tra loro,
hanno le medesime facoltà fisiche, e morali: e l'uno ha tanta ragione di
valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde siegue, che
le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere preferite per
ragione, dovendosi ciascuno di quelle valere per modo, che gli altri possano
ben'anche adoprar le loro. E da ciò siegue eziandio, che i dritti sono uguali;
poiché negli esseri uguali, uguali debbano essere le facoltà di oprare. Ecco
adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i
dritti tutti dell'Uomo, e l'uguaglianza di tai dritti.
Abbiamo
derivati tutti i dritti dell'Uomo dall'unico e fondamentale dritto della
propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle sue
forze fisiche, di estrinsecare i suoi pensieri, la resistenza all'oppressione
sono modificazioni tutte del primitivo dritto dell'Uomo di conservarsi quale la
natura l'ha fatto, e di migliorarsi come la medesima lo sprona.
La libertà è
la facoltà dell'Uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche, come
gli piace, colla sola limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso.
Tal dritto si confonde con quel primitivo. Perciocchè quando l'Uomo venga
impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo
naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'Uomo schiavo è
l'Uomo deteriorato.
Potendo
valersi l'Uomo di tutte le sue facoltà, egli può far uso della principale, ch'è
la sua ragione, in tutti i modi, e in tutta l'estensione. E perciò può nutrire
le opinioni, che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio
della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia che inceppa gli
spiriti è più detestabile di quella che incatena i corpi.
Poichè l'Uomo
ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poiché è per natura
stabilito che le idee e volizioni determinino il moto del corpo; il dritto di
estrinsecare le sue opinioni e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o
colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.
Da quel primo
fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà
reale è una dimanazione e continuazione della personale. L'Uomo, impiegando le
sue forze su di una porzione del comune patrimonio di tutti, sulla terra io
dico, dandole nuova vita, e nuova forma colla sua industria, e col suo lavoro,
sa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza, che acquista
la terra coltivata e migliorata dalla mano dell'Uomo, quella nuova facoltà di
produrre è dell'Uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue
facoltà è così pur suo, come le facoltà medesime. E poiché l'Uomo ha il dritto
di conservare le sue forze, e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle
passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale o male, o per
nulla si potrebbe conservare.
Ma i dritti
non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee
non realizzate. Quindi contro l'oppressione ogni Uomo ha il dritto d'insorgere.
Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio
antisociale, è fomentare lo spirito d'Anarchia, che ondeggiante rende ognora la
Società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza,
che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel
giusto punto tra la passiva pazienza, fase del dispotismo, e l'anarchica
insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema,
fissando che ogni Cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità
ereditarie, e perpetue, tiranniche sempre: ma che il Popolo tutto soltanto
possa insorgere contro gli abusivi esercizi de' poteri costituzionali. Ma
quando diciamo Popolo, intendiamo parlare di quel Popolo che sia rischiarato
ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nell'ignoranza, e
degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno,
e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono
la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce
per esprimere la nozione, che vogliamo designare. E però non potendo precisare
la nozione di Popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà, dicendo, ch'esso può
insorgere per darsi una nuova Costituzione, ma libera soltanto.
Dal medesimo
principio della somiglianza, ed uguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire
tutti i doveri dell'Uomo. Essendo gli Uomini tutti simili, ed uguali, ciascuno
devesi verso de' suoi simili comportare come verso di sé: s'egli è pur vero,
che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il
fondamentale dovere, base d'ogni morale, si è che ciascuno sia verso gli altri
affetto, come è verso di se stesso.
Dal principio
istesso dell'uguaglianza degli Uomini sviluppasi un secondo luminoso principio,
base del dritto politico, il quale scorto prima dal Napoletano Gravina,
adottato di poi da' celebri Giuspubblicisti Francesi Montesquieu e Rousseau, è
la seconda sorgente de' dritti e doveri del Cittadino, de' dritti del Popolo, e
de' doveri de' pubblici Funzionari.
La Società
vien formata dalla unione delle volontà degli Uomini, che voglion vivere
insieme per la vicendevole garanzia de' propri dritti. L'unione delle forze fa
la pubblica autorità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la
quale avvalorata dalla pubblica autorità divien legge. Quindi
l'imprescrittibile dritto del Popolo di mutar l'antica Costituzione, e
stabilirne una nuova, più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica
sempre, e quindi il dritto di ogni Cittadino di esser garantito dalla pubblica
forza, e il dovere di contribuire alla difesa della Patria, quindi finalmente i
dritti, e i doveri de' pubblici Funzionari, che per delegazione esercitano i
poteri del Popolo Sovrano, e per dovere sono vittime consacrate al pubblico
bene.
Passiamo
intanto all'esame della Costituzione. La ripartizione, ed armonica
corrispondenza de' poteri nella Costituzione Francese eccellentemente fu
stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche
mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle che meritano maggiore
attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa
lettura.
Ci è sembrato
necessario di lasciar sussistere le due partizioni del Corpo Legislativo;
checché siasi detto, e si possa pur dire in contrario. Un tale stabilimento
fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo Legislativo, e dà la
necessaria maturità alle Leggi, delle quali la moltiplicazione e la
precipitanza inviluppa e sconvolge la Repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo
riflettuto, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia
piuttosto un ristretto corpo d'Uomini di età matura, che una numerosa Assemblèa
di giovani. Oltre l'esempio delle antiche Repubbliche, nelle quali ristretto
Senato proponeva le Leggi, e numerosa Assemblea popolare le rigettava, o
approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.
La
moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la Legge. Un solo
difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti, e le possibili
combinazioni, che debbono guidare il Legislativo in proporre la più generale,
esatta, e chiara forma di utile Legge. Per lo contrario laddove la discussione
si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si abbandoni
l'oggetto principale, e il divagamento di molte subalterne, ed inutili
questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva
gl'inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno e l'altro vantaggio. Iscorge le
multiplici combinazioni, che uno o pochi difficilmente vedono, e non disperdesi
nella infinità d'inutili considerazioni che impediscono di riassumere la
discussione, e richiamarla al suo vero oggetto.
Né ci ha fatto
cangiar sentimento la considerazione che i molti e i più giovani fossero abili
più a proporre le Leggi; dacchè la fervida gioventù, e la moltitudine osa più,
tenta sempre nuove cose, e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le Leggi è più
l'effetto della fredd'analisi, che de l'ardito genio, richiede più estensione
di lumi, che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta, e chiara forma di
Legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Onde
è, che pochi, ed uomini maturi vi riescano meglio che ardente moltitudine di
giovani. Finalmente quella unità, che regna in tutte l'opere della natura, e
che dee ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perché la rettitudine, ed
energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità, che forma la bontà, e la
perfezione della Legislazione per mezzo della corrispondenza, ed accordo di
tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi, che da molti.
Dall'altra
banda poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi, o
gl'incommodi d'una Legge: poichè ciascuno separatamente riguarda l'oggetto per
un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all'Assemblea
sanzionatrice quel tutto, che deesi aver presente per approvare, o rigettare
con verità.
Per sì fatte
considerazioni nel nostro progetto di Costituzione un Senato di cinquanta
Membri prepara la Legge, e la propone, e l'Assemblea, e il Consiglio di
centoventi Membri fa le veci de' Comizj, e delle Agore delle antiche Repubbliche,
con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della
discussione, va pur esente dai tumulti e dalla confusione, che di necessità
porta con se numerosa, ed inquieta popolare Assemblea.
Le circostanze
locali, e la premura di simplificare al più possibile la Costituzione, ci hanno
spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel Potere Giudiziario. Il portare ne'
giudizi civili l'appello d'un Dipartimento all'altro, secondo la Costituzione
Francese, è fuor di dubbio incomodo assai, e dispendioso ancora ai litiganti,
soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella
Centrale di un Dipartimento per più giorni forse distante dal luogo della loro
dimora. E perciò avendo diviso il Tribunale Civile in quattro Sezioni di cinque
Giudici l'una, abbiamo stabilito, che si porti l'appello dall'una all'altra
Sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, né vengono disagiati i
litiganti.
Il Tribunale
Criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La Giustizia Censoria,
o Correzionale più ci sembra propria per quelle funzioni, alle quali venne
destinata nelle antiche Repubbliche, vale a dire correggere i vizi, germe di
delitti, che a punire i piccioli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare
alla stessa Giustizia Criminale l'incarico di punire così i grandi, come i
piccioli delitti. Egli non deesi fare distinzione alcuna per la maggiore, o
minor grandezza dei delitti, e delle pene. Si appartiene tanto alla Giustizia
Criminale la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella Costituzione
della Repubblica Madre alla Giustizia Correzionale, quanto la pena di dieci o
venti anni di ferri.
Egli è il
vero, che la Costituzione Francese non richiede l'intervento de' Giurati ne'
giudizj dei piccioli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più
spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de'
Giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare
lentamente le catene alla Nazione. Il sorgente occuito dispotismo può valersi
di questa molla per innalzare la macchina fatale, che fulmini gli amici della
Libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti, come nei gravi, eccetto
il gastigo dei leggieri disordini alla Polizia commessi, richiesta la medesima
solennità, ed affidato alla stessa Giustizia Criminale il procedimento. Per tal
metodo conservasi più l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la
macchina politica, e la libertà civile più sicura.
Avendo tolto
di mezzo i Tribunali Correzionali, ci è convenuto di fare eleggere i Presidenti
de' due Giury dalle Assemble Elettorali, riserbando ad essi le funzioni
medesime, che vengono loro attribuite dalla Costituzione Francese. Dalle
medesime Assemblee Elettorali verranno nominati i Giudici Criminali, essendoci
sembrato minor male caricar la Repubblica di un nuovo, ma non grave dispendio,
che sospendere le funzioni dei Giudici Civili, i quali, secondo la Costituzione
Francese, dovrebbero adempiere per giro le funzioni dei Giudici Criminali.
Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni
occupati assai i Giudici Civili.
Ad imitazione
delle antiche Repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili
funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi. Perciocchè si è stabilito
un Collegio di Censori da crearsi in ogni anno in ciascuno Cantone
coll'incarico d'imporre le pene della privazione del diritto attivo, o passivo
de' Cittadini a coloro, che non vivessero democraticamente. Una vita
soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della
propria famiglia, costumi superbi, ed insolenti mal si confanno col vivere
democratico, e scavano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi
corre a precipitarsi la libertà. Ma la di loro facoltà non deve estendersi ad
imporre sospensione dei dritti civici, oltre il terzo anno, né potrà su'
pubblici Funzionarj esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle
loro funzioni; ed allora potranno esser puniti benanche per que' vizi, che nel
corso delle loro cariche avranno forse dispiegati. In tal modo sarà rispettata
l'Autorità de' pubblici Funzionarj, ed imbrigliata la baldanza de viziosi.
Questi, che
possiamo chiamare i Sacerdoti della Patria, verranno eletti tra le persone le
più savie, e le più probe del Cantone, e dell'età assai matura di anni 50, nella
quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a
stendere la mano ardita per curare le piaghe della Repubblica.
La censura più
che spegnere il male, lo deve prevenire. Fondare i buoni costumi è il metodo
più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve vegliare sulla privata,
e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi,
quanto negletta dai moderni, le Istituzioni Repubblicane esser debbono il
principale oggetto delle sue cure.
Un celebre
Politico dice, che le Leggi dell'educazione debbono essere sempre relative alla
Costituzione, come eziandio le altre Leggi tutte Civili, Criminali ed
Economiche. Ma noi siam d'avviso, che i principi delle Leggi tutte, e
particolarmente di quelle che riguardano l'educazione, convien che formino
parte integrale della Costituzione. Ella deve contenere i germi dell'intera
Legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero, da cui sbucciano i
rami, che sono segnati nei suoi modi. Vi sono delle Leggi Civili, Criminali, ed
Amministrative immediatamente connesse alla Costituzione, da cui non possono
distaccarsi, senza che ella vacilli; non altrimenti che un edifizio necessitato
a crollare, se mai si atterri quel muro, che lo attacca alle vicine fabbriche.
Per sì fatta ragione eziandio nella Costituzione della Repubblica Francese
vengono compresi i principi della Criminale Legislazione. Per si fatta ragione
eziandio nella Costituzione convien dispiegare i principi della pubblica
educazione. La Libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei Poteri
costituiti, ma benanche dai privati Cittadini, e dalla pubblica corruzione.
Anzi che le Autorità costituite, avvalorate di qual siasi potere, se non ritrovansi
nelle mani de' potenti Cittadini, se il veleno della corruzione non abbia
infettato il corpo sociale, non abbia paralizzato lo spirito Repubblicano, non
aspirano giammai alla tirannide. La Costituzione pertanto deve innalzare un
argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro
l'eccessivo potere de' Funzionarj. Ciò, che non si può altrimenti conseguire,
che per mezzo dell'educazione, e delle Istituzioni Repubblicane.
Egli non è
negletta l'istruzione nella Costituzione Francese: ma riguarda piuttosto la
parte intellettuale, che la morale.
L'Uguaglianza
politica non deve far sì, che venga promosso all'esercizio delle pubbliche
funzioni colui, che non ne ha i talenti per adempirle. Il dritto passivo di
ogni Cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni
Cittadino, posto che rendasi abile, acquista il diritto alle pubbliche cariche.
Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eligibilità.
Nelle
Democrazie un uomo dell'infima plebe armar può la sua mano de' fasci consolari,
quando abbia il valor di un Mario, ed abbia i lumi di un Tullio. Ma un
ignorante venditor di salumi, che vien proposto al Governo di Atene,
necessariamente perderà la Repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di
Aristofane. Quindi la Legge deve definire le qualità morali del Cittadino, che
può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studj ed
esercizi richiedonsi nel Cittadino eligibile. Il dritto di eleggere può essere
più esteso di quello di poter essere eletto, richiedendosi minori talenti per
discernere gli altrui talenti, che per amministrare la Repubblica. Per la quale
cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità, e l'educazione del
Cittadino eligibile, affidandone a' Censori l'ispezione, e la cura.
Primieramente
portiamo opinione, che qualsiasi Cittadino non possa esercitare il dritto di
eleggere, se non abbia servito almeno nella Milizia Sedentaria. La Libertà non
si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di
più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco, e '1 Catechismo
Repubblicano. Ma il Cittadino, che deve ascendere al sublime grado di
Legislatore, di Direttore, o pur di Giudice fa d'uopo che abbia date alla
Patria molte testimonianze de' suoi talenti, e della sua virtù. Egli deve aver
compito un corso di studj nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta
l'educazione fisica e morale, che la Legge stabilisce. Inoltre deve aver
trascorse le minori Magistrature, tirocinio, e pruova per le maggiori. Egli di
più deve non esser mai stato notato dal Corpo Censorio.
Finalmente,
Cittadini Rappresentanti, vi proponiamo un'aggiunzione fatta da noi alla
Costituzione Francese, per quel salutare timore, che dobbiamo noi avere del
dispotismo, e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo
corso di tanti secoli abituata la nostra Nazione.
Se il Potere
Esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo Legislativo, come lo era nella
Costituzione Francese del '93, in tal caso l'Assemblea assorbirà il Potere
Esecutivo, e concentrandosi in essa i Poteri tutti, ella diverrà dispotica. Se
poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o
l'inazione, ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de'
due corpi che rivalizzino tra loro: ovvero l'usurpazione dell'uno su l'altro
per quella naturale tendenza di ogni Potere all'ingrandimento.
Ecco la
necessità di un altro Corpo di Rappresentanti del Popolo, che sia come un
Tribunale Supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' Poteri e li rinchiuda
ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della Costituzione, e
della Libertà. Esso farà rientrare il Potere Esecutivo nella sua linea, se mai
l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un veto al Corpo Legislativo, se in qualche
caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso ecciterà l'uno e l'altro Corpo,
quando faccia di mestieri, all'adempimento de' suoi doveri, riparando insieme
gli eccesi di commissione, e i difetti di ommissione. Il Potere Tribunizio
risederà in questo Corpo, che noi abbiamo chiamato degli Efori.
Ma perché sia
baluardo di Libertà, e non già seme d'arbitrario potere, ei conviene che sia
spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria,
acciocché non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per
estendere le proprie. Né per altra ragione i Tribuni in Roma, e gli Efori a
Sparta sollevavano talora delle politiche tempeste, se non perché mescolavansi
ne' giudizj, nella legislazione, e nell'esecuzione.
Il riguardo
medesimo ci ha fatto stabilire, che non potessero costoro dopo spirate le loro
funzioni passare in Senato, o in Consiglio, prima di tre anni. Imperocché
l'interesse per quel Corpo, ove potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente
travolgere.
Egli è stato
di mestieri di limitare i poteri di questo imponente Collegio il più che fosse
possibile. E però vieta la Costituzione, che i suoi membri potessero prima di
cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni 45 compiti.
La durata dalle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno
una sola volta nell'anno, né la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio
di 15 giorni: le più frequenti unioni potrebbero più turbare, che riordinare;
poiché gli uomini voglion sempre fare qualche cosa o che ella sia a proposito,
o no, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo
istesso, che i Membri del Corpo Legislativo. Le di loro decisioni avranno nome
di decreti, e non di leggi, e questi decreti saranno sacrosanti, ed
inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' Poteri per terminare le
loro controversie, quanto ex officio.
Cittadini
Rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti
alla Costituzione della Repubblica Madre, che il Comitato di Legislazione vi
propone. Ponderatele co' vostri rari lumi, esaminatele colla vostra attenzione,
adottatele, o rigettatele, secondo che il bene della Patria lo richiede.
DICHIARAZIONE
DEI DRITTI, E DOVERI DELL'UOMO, DEL
CITTADINO, DEL
POPOLO, E DE' SUOI RAPPRESENTANTI.