COSTITUZIONE
Art. I
1. La Repubblica Napoletana è una, ed
indivisibile.
2. L'Universalità de' Cittadini della
Repubblica è il Sovrano.
TITOLO I
3. Il territorio continentale
della Repubblica Napoletana è diviso per ora in diciassette Dipartimenti, li
quali sono: 1. Gran Sasso - 2. Aterno - 3. Majella - 4. Liri - 5. Vesuvio - 6.
Biferno - 7. Gargano - 8. Calore - 9. Sele - 10. Palinuro - 11. Bradano - 12.
Vulture - 13. Leuca - 14. Polino - 15. Crati - 16. Lacinio - 17. Leucopetra.
4. Il Corpo Legislativo può cambiare, o rettificare i limiti, ed
il numero de' Dipartimenti: purchè la superficie di un Dipartimento non sia più
estesa...
5. Ciascun Dipartimento è diviso in Cantoni: e ciascun Cantone in
comuni. I limiti de' Cantoni possono ancora esser rettificati, o cambiati dal
Corpo Legislativo, ma in guisa, che la distanza di ogni Comune dal Capoluogo
del Cantone non sia più di sei miglia.
TITOLO II
Stato Politico de' Cittadini
6. Ogni uomo
nato, e dimorante nel territorio della Repubblica della età di 23 anni compiti,
ed ascritto sul registro civico del suo Cantone, e domiciliato per un anno
intero sul territorio, della Repubblica, pagando una contribuzione diretta, è
Cittadino della Repubblica.
7. Que' Naturali, che avran fatta una, o più campagne per la
difesa della Repubblica sono Cittadini senza veruna condizione di
contribuzione.
8. Il Fiorestiere diventa Cittadino della Repubblica, allorquando,
dopo aver compiti gli anni 23, ed aver dichiarato di volersi fissare nel
territorio della Repubblica, vi sia poi dimorato per sette anni consecutivi:
purchè paghi una contribuzione diretta, e possegga in proprietà un fondo, o uno
stabilimento di agricoltura, o di commercio, o che abbia sposata una donna
della Repubblica.
9. Nelle Assemblee primarie i Cittadini della Repubblica soltanto
possono votare: ed essi soli possono esser chiamati alle funzioni dalla
Costituzione stabilite.
10. Si perde l'esercizio de' dritti di Cittadino, soltanto.
1. Per la naturalizzazione in Paese straniero.
2. Per l'associazione a qualunque corpo straniero, che richiede
distinzione di na-scita, o voto religioso.
3. Per accettazione di funzioni, o pensioni offerte da un Governo
straniero.
4. Per condanna di pena afflittiva, o infamante fino alla
restituzione.
11. I dritti di Cittadino restano sospesi soltanto.
1. Per interdetto giudiziario a cagion di furore, di demenza, o
d'imbecillità.
2. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato,
detentore, o donatorio di tutta, o di parte della successione di un fallito.
3. Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio
della persona, o della casa.
4. Per accusa ammessa dal giurato di accusa.
5. Per condanna di contumacia, finchè la sentenza non si
annullata.
6. Per decreto de' Censori.
12. Ogni Cittadino, che sarà dimorato sette anni consecutivi fuori
del territorio della Repubblica senza missione, o licenza a nome della Nazione,
si ha come forestiere. Egli non riacquista la Cittadinanza, se non dopo aver
soddisfatto alle condizioni prescritte all'articolo ottavo.
13. Non possono i giovani essere
ascritti sul registro Civico, se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare
un mestiere, e rendere conto del Catechismo Repubblicano.
Le operazioni manuali dell'agricoltura si appartengono a'
mestieri.
Questo articolo comincierà ad avere la sua piena esecuzione dopo
un decennio.
TITOLO III
Assemblee primarie
14. Si compongono le Assemblee primarie
da Cittadini domiciliati nel medesimo Cantone.
Il domicilio richiesto per aver dritto di votare in queste
Assemblee dee essere di un anno, e si perde il diritto per un anno di assenza.
Nelle grandi Comuni divise in più Cantoni ciascuno può votare nel
Cantone, ove attualmente dimora, quantunque non vi sia domiciliato di un anno,
purchè però sia dimorato per detto tempo in qualunque altro luogo della Comune.
Art. 2
15. Non può alcuno
sostituire per se un altro nelle Assemblee primarie, nè per lo stesso oggetto
votare in più di una di dette Assemblee.
16. Non può esservi meno di un'Assemblea primaria in ogni Cantone.
Se più ve ne sono, è composta ciascuna almeno di
quattrocentocinquanta Cittadini, e di novecento al più. S'intende questo numero
de' Cittadini presenti, o assenti, che abbiano il dritto di votare.
17. Provisionalmente il più anziano presiede alle Assemblee
primarie nel radunarsi: e le funzioni di Segretario si adempiono
provisionalmente dal più giovane.
18. Definitivamente le Assemblee primarie sono costituite colla
nomina a scrutinio di un Presidente, di un Segretario, e di tre Scrutatori.
19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare,
l'Assemblea provisionalmente decide, dando luogo a ricorso al Tribunale Civile
del Dipartimento. Ma l'elezioni seguite non saranno perciò alterate per le
decisioni posteriori.
20. Il Corpo Legislativo è il solo, che decide sulla validità
delle operazioni delle Assemblee primarie, in caso che siasi trasgredita una
espressa, determinazione della Costituzione.
21. Niuno può intervenire armato nelle Assemblee primarie.
22. Esse regolano la loro polizia.
23. Le Assemblee primarie si radunano.
1. Per accettare, e rigettare li cambiamenti dell'atto
costituzionale proposti dall'Assemblea di revisione.
2. Per fare l'elezioni, che loro appartengono secondo la
Costituzione.
24. Esse si radunano ogni anno di pieno loro dritto il primo
Germinale, e procedono secondo l'occorrente a nominare.
1. I Membri dell'Assemblea elettorale.
2. I Giudici di pace, e li suoi Assessori.
3. Il Presidente dell'Amministrazione Municipale del Cantone, o
gli Ufficiali Municipali nelle Comuni al di sopra di diecimila abitanti.
25. Immediatamente dopo questa elezione, si adunano nelle Comuni
al di sotto di diecimila abitanti le Assemblee comunali, le quali eleggono gli
Agenti di ciascuna Comune, e i loro aggiunti.
26. E nullo tutto ciò, che si faccia in un'Assemblea primaria, o
comunale, oltre l'oggetto della loro convocazione, e contra, le forme
determinate dalla Costituzione.
27. Tutte l'elezioni si fanno a scrutinio segreto.
28. Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver venduto, o
comprato un suffragio, è escluso dalle Assemblee primarie, e comunali, e da
ogni pubblica funzione per venti anni, ed in caso di recidiva per sempre.
TITOLO IV
29. Ogni Assemblea
primaria nomina un Elettore per ogni ducento Cittadini presenti, o assenti, che
abbian dritto di votare in detta Assemblea.
Fino al numero di trecento insclusivamente non fu nomina che un
solo Elettore.
Da trecento, e uno Cittadini fino a cinquecento se ne nominano
due. Da cinquecento fino a settecento tre. E quattro da settecento fino a
novecento.
30. I Membri delle Assemblee elettorali sono nominati ogni anno, e
non possono essere rieletti, primachè sieno passati tre anni.
31. Niuno può esser nominato Elettore, se non abbia l'età di
venticinque anni compiti, e se alle qualità necessarie per esercitare li dritti
di Cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni.
Nelle Comuni al di sopra di seimila abitanti, quella di esser
proprietario, o usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo, o di una
casa della rendita uguale al valore locale di giornate dugento di lavoro di
campagna.
Nelle Comuni al di sotto di seimila abitanti, quella di esser
proprietario, usufrut-tuario, o locatario di una casa, o di un fondo, che gli
renda il valore locale di cento Cinquanta giornate di lavoro di campagna.
Nei Villaggi quella di esser proprietario,
o usufruttuario di beni, la di cui rendita si eguagli al valore di cento
cinquanta giornate di lavoro di campagna, o di esser fittajuolo, o socio di
beni della rendita di duecento giornate di lavoro di campagna.
La rendita richiesta dalla Legge può cumulativamente esser
composta da tutti gli enunciati prodotti.
32. Ogni anno il dì venti Germinale si riuniscono le Assemblee
elettorali in ogni Dipartimento, e in dieci giorni senza proroga terminano
tutte l'Elezioni, che si hanno a fare; dopo di che ella è disciolta di pieno
dritto.
33. Le Assemblee elettorali di altr'oggetto non possono occuparsi,
che delle sole elezioni, di cui sono incaricate; nè possono inviare, nè
ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.
34. Esse non possono avere tra loro niuna corrispondenza.
35. I Cittadini, che sono stati Membri di un'Assemblea elettorale
non possono prendere più il titolo di Elettore, nè unirli con questa qualità a
coloro, che con lui sono stati Membri di detta Assemblea.
La controvenzione di questo articolo è uno attentato alla
sicurezza generale.
36. Gli articoli quindicesimo, diciassettesimo, diocettesimo,
ventesimo, ventunesimo, vigesimosecondo, vigesimosesto, vigesimosettimo,
vigesimottavo del titolo precedente sulle Assemblee primarie sono comuni alle
Assemblee elettorali.
37. Le Assemblee elettorali secondo l'occorrente eleggono: 1. I
Membri del Corpo Legislativo, cioè i Membri del Senato, e del Consiglio.
2. I Membri del Tribunale di Cassazione.
3. Gli alti giurati.
4. Gli Amministratori del Dipartimento.
5. Il Presidente, l'Accusator pubblico, il Cancelliere ed i
Giudici del Tribunal Criminale.
6. Giudici del Tribunal Civile.
7. Gli Efori.
8. I Censori ne' Cantoni del Dipartimento.
38. Allorchè uno è eletto dalle Assemblee elettorali a prender il
luogo di un morto, di un dimesso, o destituito si considera eletto per quel
tempo, che restava al Funzionario, cui è surrogato.
39. Il Commissario dell'Arcontato presso l’Amministrazione di ogni
Dipartimento è tenuto sotto pena di destituzione di avvisare l'Arcontato
dell'apertura, e chiusura delle Assemblee, elettorali. Egli non può arrestarle;
nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle Sessioni; ma egli ha
dritto di farsi comunicare il processo verbale tra le 24 ore, che sieguono, ed
è obbligato denunziare all'Arcontato le violazioni, che si fossero fatte alla
Costituzione.
TITOLO V
Potere Legislativo
Disposizioni generali
40. Il Corpo
Legislativo si compone di un Senato, e di un Consiglio.
Art. 4
41. Non può giammai
il Corpo Legislativo delegare ad uno, od a più de' suoi Membri, nè a
chicchessia alcuna funzione commessagli, ed attribuitagli dalla Costituzione.
42. Egli non può esercitare nè per se stesso, nè per mezzo de'
Delegati il potere esecutivo, o giudiziale.
43. L'esercizio di altra funzione pubblica, eccettocchè quello di
Archivista della Repubblica, o di Membro dell'Istituto Nazionale, `pe
incompatibile colla qualità di Membro del Corpo Legislativo.
44. Il modo di surrogare definitivamente, o temporaneamente i
Funzionarj pubblici a coloro, che vengono eletti Membri del Corpo Legislativo,
è determinato dalla Legge.
45. Ogni Dipartimento concorre in proporzione della sua
popolazione alla nomina de' Membri del Senato, e del Consiglio.
46. Il Corpo Legislativo su gli stati della popolazione, li quali
dee richiedere a tutti li Dipartimenti, ogni decennio determina il numero de'
Membri del Senato, e del Consiglio, che ogni Dipartimento dee nominare.
Durante questo intervallo non può farsi niun cambiamento su di
questa ripartizione.
47. I Membri del Corpo Legislativo si reputano Rappresentanti
della intera Nazione, e non già del Dipartimento, che gli ha nominati, nè loro
può esser dato alcun mandato.
48. Il Senato, ed il Consiglio si rinnovano, ogni anno del terzo.
49. Niuno può esser rieletto Membro del Corpo Legislativo, se non
tre anni dopo esserne uscito.
50. Se il Senato, o il Consiglio per estraordinarie circostanze si
trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, ne dà l'avviso al Potere
Esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le Assemblee
primarie del Dipartimento, che debbono surrogare i Membri del Corpo
Legislativo. Le Assemblee primarie nominano immantinenti gli Elettori, che
procedono alle necessarie surrogazioni.
51. Se il Potere Esecutivo fra lo
spazio di vénti giorni manca di far convocare le Assemblee primarie, il Corpo
Legislativo di pieno dritto può, e dee' far egli convocarle, acciocchè
procedessero alla elezione.
52. I Membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi
immediatamente unire al loro Corpo.
53. I Membri regolarmente eletti ogni anno per lo Senato, e per lo
Consiglio si uniscono il primo Pratile di ciascun anno nella Comune indicata
dal precedete Corpo Legislativo, o in quella stessa Comune, in cui egli ha
tenute le sue ultime Sessioni, ove non ne avesse designata un'altra.
Il Senato, ed il Consiglio rileggono entrambi nella stessa Comune.
55. Il Corpo Legislativo è sempre permanente: nondimeno egli può
aggiornare le sue Sessioni.
56. Non possono per niun caso il Senato, ed il Consiglio unirsi in
una stessa sala.
57. Le funzioni di Presidente non possono oltrepassare la durata
di un mese, e quelle di Segretario di mesi tre.
58. Il Senato, ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di
Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel recinto esteriore da esso loro
determinato.
59. Loro si appartiene il dritto di Polizia sopra li loro Membri:
ma non possono condannargli a pena maggiore di un arresto in casa per giorni
otto, e della prigionia di giorni tre.
60. Sono pubbliche le Sessioni del Senato, o del Consigli: non può
il numero degli Assistenti eccedere la metà de' Membri.
61. I processi verbali del Senato, e del Consiglio sono impressi.
62. Tutti li suffragi si danno col sedersi, ed alzarsi: in caso,
che la terza parte de' Membri domandi il suffragio nominale, si prendono i voti
a scrutinio segreto.
63. Nel Senato, o nel Consiglio, a domanda d'un terzo de' Membri si
possono essi stringere in Comitato Generale, ma solamente per discutere, non
per deliberare.
64. Nè il Senato, nè il Consiglio possono creare nel loro seno
alcun Comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia
merita di esser preparata, di nominare tra i loro Membri una speciale
Commissione, che si ristringa soltanto all'oggetto proposto, la quale si
discioglie subitochè sia risoluto l'oggetto divisato.
65. I Membri del Corpo Legislativo ricevono uno indennizzamento
annuale di ducati mille, e cinquecento.
66. L'Arcontato non può far passare, o soggiornare alcun Corpo di
Truppe a di-stanza di quindici miglia dalla Comune, ove risiede il Corpo
Legislativo senz'autorizzazione, o richiesta del medesimo.
67. Presso il Corpo Legislativo vi ha
una Guardia di Cittadini scelta dalla Guardia Nazionale sedentaria di tutti i
Dipartimenti, o di quelli, ch'egli stima a proposito, la quale non sia minore
di settecento uomini di servizio attivo.
68. Il mondo di questo servizio, e la sua durata si determina dal
Corpo Legislativo.
69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo Legislativo,
nè vi manda alcuna Deputazione.
Del Senato
70. Il
Senato si compone di cinquanta Senatori.
71. Per essere eletto Membro del Senato si richieggono le seguenti
condizioni.
1. L'età di quarant'anni compiti.
2. Esser maritato, o vedovo.
3. Essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica
durante un decennio precedente alla elezione.
4. Essere stato Membro di qualche Amministrazione Dipartimentale,
o del Potere giudiziario.
La condizione degli anni quaranta di età non sarà richiesta prima
di un decennio dallo stabilimento della Repubblica fino al qual tempo potrà
bastare l'età di anni trenta. Le altre condizioni non si richiederanno, che
dopo sette anni dallo stabilimento della Repubblica.
72. Il Senato non può deliberare, se la Sessione non è composta di
trenta Membri almeno.
73. La proposta delle Leggi esclusivamente si appartiene al
Senato.
74. Niuna proposta può esser deliberata, nè risoluta, se non
osservandosi le forme seguenti: Si fanno tre letture della proposta.
L'intervallo tra due queste letture non può esser meno di dieci giorni.
Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Senato dopo la
prima, o la seconda può dichiarare esservi luogo all'aggiornamento, o non
esservi luogo a deliberare.
Ogni proposta esser dee impressa, e distribuita tra i Membri
almeno due giorni avanti seconda lettura.
Dopo la terza lettura il Senato decide se debba o no aggiornarsi.
75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente
dopo la terza lettura rigettata, non può esser riproposta, se non dopo un anno
compito.
76. Le proposte adottate dal Senato si chiamano determinazioni.
77. Il proemio d'ogni determinazione dee portare.
1. Le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono
state fatte.
2. L'atto, col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non
esservi luogo all'aggiornamento.
78. Non si richieggono le forme prescritte nell'Articolo
settantesimo quarto per le proposte riconosciute urgenti con una precedente
dichiarazione del Senato.
Questa dichiarazione espone i motivi dell'urgenza: e se ne dee
fare menzione nel proemio della determinazione.
Del Consiglio
79. Il Consiglio è
composto di cento venti Membri.
80. Niuno può esser eletto Membro del Consiglio.
1. S'egli non abbia l'età di trent'anni compiti.
2. Se non sia stato domiciliato sul territorio della Repubblica
per dieci anni im-mediatamente precedenti alla elezione.
3. Se non sia maritato, o vedovo.
4. Se non sia stato Membro di qualche Amministrazione Municipale
almeno.
81. La condizione della età dee correre dopo un decennio dalla
Costituzione della Repubblica, fino al qual tempo può bastare l'età di
venticinque anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi, che dopo
un decennio.
82. La condizione del domicilio, e quella dell'articolo
settantunesimo non riguarda i Cittadini, che sono usciti dal territorio della
Repubblica con missione del Governo.
83. Il Consiglio non può deliberare, se la Sessione non è composta
di ottantuno Membri.
84. Esclusivamente appartiene al Consiglio di approvare, o
rigettare le determinazioni del Senato.
85. Immediatamente che una determinazione del Senato previene al
Consiglio, il Presidente ne fa leggere il proemio.
86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del
Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla Costituzione.
87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il
Consiglio delibera per approvare, o rigettare l'atto di urgenza.
88. Rigettato l'atto di urgenza, il Consiglio, più non delibera
sulla determinazione.
89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno
tre letture.
L'intervallo tra due di queste letture non può esser meno di
cinque giorni.
La discussione si apre dopo ogni lettura.
Due giorni almeno prima della seconda lettura ogni determinazione
è impressa, e distribuita.
90. Le determinazioni del Senato approvate dal Consiglio si
chiamano Leggi.
91. Il proemio delle leggi porta la data delle Sessioni del
Consiglio, nelle quali le tre letture si sono fatte: 92. Si dee inserire nel
proemio della Legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta
l'urgenza della Legge.
93. La proposta, ossia la determinazione della Legge fatta dal
Senato è individuata. Il Consiglio dee rigettare, o approvare tutti gli
articoli insieme.
94. L'approvazione del Consiglio sopra ogni determinazione di
Legge si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente, e dai
Segretarii. Il Consiglio approva...
95. Il rifiuto di accettare per causa di omissione delle forme
divisate nell'Articolo settantaquattresimo, si esprime con questa formola
sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarii: La Costituzione annullaÉ 96. Il
rifiuto di accettare per altra causa la determinazione proposta sarà espresso
con questa formola sottoscritta dal Presidente, e da' Segretarii: Il Consiglio
non può accettare...
97. Nel caso del precedente articolo non può la determinazione esser
dal Senato di nuovo presentata, se non dopo scorso un anno.
98. Il Senato nondimeno può in qualunque tempo presentare una
deliberazione, che contenga degli articoli, li quali facevano parte della
determinazione rigettata.
99. Il Consiglio manda nel medesimo giorno le Leggi accettate così
al Senato, che all'Arcontato.
100. La residenza del Corpo Legislativo può esser cambiata dal
Consiglio Legislativo può esser cambiata dal Consiglio, divisandogli un altro
luogo, ed il tempo in cui egli, ed il Senato, vi si debban trasferire. Questo
Decreto del Consiglio su tale oggetto è irrevocabile.
101. Dopo un tal Decreto nè il Senato, nè il Consiglio possono più
deliberare nella comune, dove essi han risieduto infino allora. Sono rei di
attentato contra la sicurezza della Repubblica quei Membri, che vi
continuassero le loro funzioni.
102. I Membri dell'Arcontato, che ritardassero, o rifiutassero di
suggellare, promulgare, e d'inviare il decreto della traslazione del Corpo
Legislativo, sono rei del medesimo delitto.
103. Se nel ventesimo giorno dopo quello fissato dal Consiglio la
maggioranza e del Senato, e del Consiglio non abbian fatto conoscere alla
Repubblica il loro arrivo nel novello luogo fissato, o la loro riunione in
altro luogo qualunque, gli Amministratori del Dipartimento, e in mancamento
loro i Tribunali civili del Dipartimento convocano le Assemblee Primarie per
nominare gli Elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo
Corpo Legislativo colla elezione de' cinquanta, e de' centoventi.
104. Gli Amministratori del Dipartimento, che nel caso
dell'articolo precedee indugiano a convocare le Assemblee primarie, si rendono
rei di alto tradimento, e attentato contra la sicurezza della Repubblica.
105. Son dichiarati rei del medesimo delitto tutti i Cittadini,
che mettono ostacolo alla convocazione delle Assemblee primarie, ed Elettorali
nel caso dell'articolo precedente.
106. I Membri del nuovo Corpo Legislativo si raduneranno nel
luogo, dove Consiglio avea trasferito le sue Sessioni.
Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo, che
essi si trovino maggioranza, quivi risiede il Corpo Legislativo.
107. Niuna proposta di Legge, eccettuato il caso dell'articolo
centesimo, può cominciare a farsi nel Consiglio.
Della Garanzia de' Membri del Corpo
Legislativo
108. Non
possono i Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo essere
citati accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto, o
scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purchè non si a favore de' poteri
ereditarij e perpetui.
109. Essi immediatamente dopo la loro nomina fino al trentesimo
giorno dopo spirare le di loro funzioni, non possono esser sottoposti a
giudizio, fuorchè nelle formi prescritte negli articoli seguenti.
110. Possono essi essere arrestati in flagranti del delitto, ma se
ne dee immediata mente dar notizia al Corpo Legislativo, ed il processo non può
esser continuato se noi dopo che il Senato avrà dichiarato di ammettersi
l'accusa, e che il Consiglio l'avrà decretato.
111. Fuori del caso del fragrante delitto i Membri del Corpo
Legislativo non possono esser menati dinanzi agli Officiali di Polizia, nè
posti in istato d'arresto, se prima il Senato non abbia dichiarato di ammettersi
l'accusa in giudizio, e che il Consiglio non l'abbia decretato.
112. Niun Membro del Corpo Legislativo dai casi dei due articoli
precedenti in fuori può esser tradotto dinanzi alcun altro Tribunale, che
all'alta Corte di Giustizia.
113. Essi son tradotti avanti la stessa Corte per fatto di
tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di
attentato contra la sicurezza interiore della Repubblica.
114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un Membro
del Corpo Legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta, ed
indirizzata al Senato.
115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta
nell'articolo settantesimoquarto, il Senato ammette la denuncia, egli la
dichiara in questi termini: La denuncia contro N. N. per lo fatto di... colla data
di... sottoscritta da... è ammessa.
116. L'incolpato allora è chiamato, il quale per comparire ha tre
giorni interi di dilazione: egli comparendo è inteso nell'interno del luogo
delle Sessioni del Senato.
117. Si sia, o nò l'incolpato presentato dopo l'anzidetta
dilazione il Senato dichiara se vi è luogo, o nò all'esame della sua condotta.
118. Se il Senato dichiara, che vi sia luogo all'esame,
l'incolpato è chiamato dal Consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di
due giorni interi: e comparendo è inteso nell'intero del luogo delle Sessioni
del Consiglio.
119. O che l'imputato si sia, o nò presentato, il Consiglio dopo
questa dilazione, e dopo avervi deliberato nelle forme prescritte dall'articolo
ottantesimonono pronunziata, se vi ha luogo all'accusa, ed invia l'accusato
avanti l'alta Corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo
senz'alcun ritardamento.
120. Ogni discussione così del Senato, come del Consiglio
riguardante l'imputazione, o l'accusa di un Membro del Corpo Legislativo, si fa
in Comitato generale. Ed ogni deliberazione fu li medesimi oggetti si prende a
suffragò nominale, ed a scrutinio segreto.
121. L'accusa pronunziata contra un Membro del Corpo Legislativo
porta seco sospensione. S'egli è assoluto da decreto dell'alta Corte di
giustizia, riprende le sue funzioni.
Relazione del Senato, e del Consiglio
fra di loro
122.
Allorchè il Senato, ed il Consiglio sono definitivamente costituiti, se ne
danno essi vicendevolmente avviso per mezzo d'un Messaggiere di Stato.
123. Ciascuno di essi nomina due Messaggieri di Stato addetti a
se.
124. I Messaggieri portano al Senato, al Consiglio ed allo
Arcontato le leggi, e gli altri del Corpo Legislativo: e per questo oggetto
loro è permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle Sessioni: hanno essi
ancora due Portieri, che loro procedono.
125. Nè il Senato, nè il Consiglio può sospendere al di là di
cinque giorni le sue Sessioni, senza il vicendevole consenso.
Promulgazione delle Leggi
126.
L'Arcontato appone il suggello, e pubblica le Leggi, e gli atti del Corpo
Legislativo fra lo spazio di due giorni, dacchè gli ha ricevuti.
127. Egli dee apporre il suggello, e promulgare in un giorno le
Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un decreto di urgenza.
128. La promulgazione delle Leggi, e degli atti del Corpo
Legislativo viene ordinato nella seguente formula.
“A nome della Repubblica Napoletana (legge... o atto del Corpo
Legislativo...) “L'Arcontato ordina, che la Legge, o l'atto Legislativo suddetto
sia pubblicato, ed eseguito, e munito del suggello della Repubblica”.
129. Le Leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza
delle forme prescritte dall'articolo settantesimoquattro, e ottantesimonono non
possono essere promulgate dall'Arcontato, e la sua risponsabilità, rispetto a
questo, dura sei anni.
Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato
approvato dal consiglio.
TITOLO VI
Potere Esecutivo
130. Il Potere
Esecutivo è delegato a un Corpo, denominato Arcontato, di cinque Membri eletti
dal Corpo Legislativo, che in questo caso fa le veci dell'Assemble Elettorale a
nome della Nazione.
131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro
persone per ciascun Membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al
Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dall'anzidetta
lista.
132. Gli Arconti debbono avere compiti quarant'anni di età.
133. Non possono essere scelti, che tra que' Cittadini, i quali
sono stati Membri Corpo legislativo, o Ministri..
La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo
il settimo anno dallo stabilimento della Repubblica.
134. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della Repubblica i Membria
del Corpo Legislativo non potranno essere eletti nè Membri dell'Arcontato, nè
Ministri, mentrechè sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, nè due
anni appresso, che corre dopo aver terminate le stesse funzioni.
135. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla
elezione di due de' suoi Membri il primo anno, e di tre nell'anno appresso.
Deciderà la forte nel primo anno dello stabilimento della
Repubblica l'uscita successiva di que' Membri nominati la prima volta.
136. Niuno de' Membri, che sia uscito dall'Arcontato, può esser
rieletto primaché sieno scorsi cinque anni. 137. L'Ascendente, e il Discendente
in linea retta, i Fratelli, il Zio, i Nipote, i cugini in primo grado, ed i
congiunti a questi diversi gradi non possono essere nel medesimo tempo Arconti,
nè loro succedere, che dopo l'intervallo di cinque anni.
138. Un Cittadino, che sia stato Generale in Capo di Armata, non
potrà esser eletto Arconte, che tre anni dopo di esser cessato dal comando
militare.
139. In caso di vacanza per morte, dimissione, od altro di un
Arconte, il Corpo Legislativo elegge il suo successore dieci giorni al più
tardi dal momento della vacanza.
Il Senato è obbligato di proporre i Candidati tra li primi cinque
giorni: ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque.
Il nuovo eletto dee compire il tempo di quello, ch'è mancato.
Ma se il tempo da compirsi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto
dopo aver compito il tempo, che rimaneva a compirsi dal mancato, continua per
gli anni appresso a tenore di quello, che viene ordinato nell'articolo cento
trentacinque.
140. Ogni Arconte a vicenda fa da Presidente soltanto per tre
mesi.
Il Presidente ha la sottoscrizione, e la custodia del suggello.
Le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sono indirizzati
all'Arcontato sotto il nome del suo Presidente.
141. L'Arcontato non può deliberare, se non v'intervengono almeno
tre Membri.
142. Esso sceglie fuori del suo seno un Segretario, che aggiunge
la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in
cui ogni Membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.
143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza
l'assistenza del Segretario; nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra
un particolar registro da uno degli stessi Membri.
144. L'Arcontato provvede a norma delle Leggi alla sicurezza
esterna, ed interna della Repubblica.
Egli può far de' proclami conformi alle Leggi, e per l'esecuzione
di quelle.
Egli dispone della forza armata: ma non può mai L'Arcontato in
niun caso o tutto, o per alcuno de' suoi Membri comandarla, nè in tempo delle
sue funzioni, nè due anni dopo dal giorno, che le avrà terminate.
145. Essendo l'Arcontato informato, che si trama cospirazione
contra la sicurezza interna, od esterna della Repubblica, può egli decretare
ordini, o mandati di arresti, o di condurre dinanzi a se coloro, che si
presumono autori, o complici; e può interrogargli: ma è obbligato sotto le pene
stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria di mandarli fra lo spazio
di due giorni innanzi all'Ufficiale di Polizia, perchè si proceda a norma delle
Leggi 146. L'Arcontato nomina i Generali in capo: ma non può scegliergli fra li
parenti, o congienti de' suoi Membri ne' gradi espressi dall'articolo centotrentasettesimo.
147. Esso invigila, e procura l'esecuzione delle Leggi nelle
amministrazioni, e ne' Tribunali per lo mezzo de' Commissarj, che vi destina.
148. Nomina egli fuori del suo seno i Ministri, e parendogli a
proposito gli destituisce.
Non può scegliergli di età minore di
trent'anni, nè tra parenti, e congiunti nei gradi espressi nell'articolo
centotrentasettesimo.
l49. I Ministri corrispondo immediatamente colle autorità loro
subordinare.
150. Il numero de' Ministri, che non possono essere meno di
quattro, nè più di sei, è determinato dal Corpo Legislativo.
151. I Ministri non formano Consiglio.
152. Sono essi rispettivamente responsabili della inesecuzione
tanto delle Leggi, quanto degli arresti dell'Arcontato.
153. Il Ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun
Dipartimento si nomina dall'Arcontato.
154. Nomina egli ancora i Sopraintendenti alla direzione delle
contribuzioni dirette, ed all'amministrazione de' beni Nazionali.
155. Niun Arconte può uscire dal territorio della Repubblica, se
non due anni dopo aver terminate le sue funzioni.
156. Egli è obbligato durante questo tempo di far noto al Corpo
Legislativo la sua residenza.
157. L'articolo cento e dieci, e li seguenti fino all'articolo
centoventunesimo inclusivamente riguardanti la garanzia del Corpo Legislativo,
sono comuni agli Arconti.
158. Il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie a
surrogare provisionalmente fino al decreto finale quegli Arconti, li quali sono
stati messi in giudizio.
159. Dai casi in fuori divisati negli articoli
centodiciasettesimo, e centodiciannovesimo nè l'Arcontato, nè alcuno de' suoi
Membri può esser chiamato, nè dal Senato, nè dal Consiglio.
160. I conti, ed i rischiarimenti richiesti dal Senato, o dal
Consiglio all'Arcontato si danno in iscritto.
161. E’ obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto
al Senato, ed al Consiglio i prospetti delle spese, la situazione delle
Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede
aversi a stabilire.
Dee anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.
162. Il permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per
iscritto il Senato a prendere un oggetto in considerazione: può egli ancora
proporgli de' provvedimenti, ma non già de' progetti distesi in forma di Leggi.
163. Niun Arconte può appartarsi più di tre giorni, senza
l'espresse autorizzazioni dei Corpo Legislativo, nè alontanarsi dal luogo della
Resistenza più di miglia ventiquattro.
164. Gli Arconti non possono nè fuorì, nè nell'ìnterno delle loro
case comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato.
165. L'Arcontato ha la sua guardia propria, e continua a spese
della Repubblica, la quale è composta di centoventi uomini a piedi, ed
altrettanti a cavallo.
166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e
comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.
167. Ogni Arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.
168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi Membri dee ogni posto
di forz'armata gli onori militari superiori.
169. L'Arcontato ha due Messaggeri di Stato, ch'egli stesso nomina
e può dimettere.
Costoro portano, e nel Senato, e nel Consiglio le lettere, e le
memorie dell'Arcontato, e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive
Sessioni, e sono preceduti da due Portieri.
170. L'Arcontato risiede nella stessa Comune, in cui risiede il
Corpo Legislativo.
171. Gli Arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese
della Repubblica.
172. Il mantenimento di ciascuno di essi e di ducati seimila
l'anno.
TITOLO VII
Corpi Amministrativi, e Municipali
173. In ogni
Dipartimento vi ha un'Amministrazione Centrale, e in ogni Cantone almeno
un'Amministrazione Municipale.
174. Ogni Membro di Amministrazione Dipartimento, o Municipale dee
essere dell'età almeno di anni venticinque.
175. Non possono essere nel medesimo tempo Membri di una stessa
Amministrazione, nè succedersi, se non dopo lo spazio di due anni, gli
ascendenti, e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i
congiunti negli stessi gradi.
176. Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di cinque
Membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne'primi quattro anni dal
giorno della istallazione della Costituzione decide la forte della uscita de'
Membri.
177. Vi ha in ogni Comune, la di cui popolazione trapassa i
diecimila abitanti fino a centomila, una Municipalità per la sola.
178. In ogni Comune, la di cui popolazione è inferiore a diecimila
abitanti vi ha un Agente Municipale, e tre Aggiunti. In quelle inferiori a
cinquemila abitanti infino a mille vi ha un Agente Municipale, e due Aggiunti.
Nelle Comuni al di sotto di mille abitanti vi ha un Agente Municipale, ed un
solo Aggiunto.
179. La riunione degli Agenti Municipali di ogni Comune formala
Municipalità del Cantone.
180. Vi ha parimenti un Presidente dell'Amministrazione Municipale
scelto in tutto il Cantone.
181. Nelle Comuni, la cui popolazione oltrepassa i diecimila
abitanti fino a cinquantamila, vi sono cinque Officiali Municipali.
In quelle di cinquanta fino a centomila ve ne sono sette.
Nelle Comuni, di cui la popolazione oltrepassa centomila abitanti,
vi hanno almeno tre Amministrazioni Municipali.
In così fatte Comuni la divisione delle Municipalità si fa in
maniera, che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi
centomila individui, nè sia minore di trentamila.
La Municipalità di ogni circondario è composta di sette Membri.
182. Nelle Comuni divise in più Municipalità vi ha un Dicastero
Centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo Legislativo. Il
Dicastero è composto di tre Membri nominati dall'Amministrazione del
Dipartimento, e confermati dall'Arcontato.
183. I Membri di ogni Amministrazione Municipale sono nominati per
due anni, e rinnovati per metà ogni anno: il primo anno si rinnovano per la
metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.
184. Gli Amministratori Dipartimentali, ed i Membri delle
Amministrazioni Municipali possono per una sola volta essere rieletti senza
intervallo.
185. Ogni Cittadino, che fosse stato due volte di seguito eletto
Amministratore Dipartimentale, o Municipale, e che ne abbia esercitate le
funzioni, non può esser di nuovo eletto, se non dopo lo spazio di due anni.
186. Mancando per caso di morte, dimissione, o altrimenti, uno, o
più Membri di un'Amiminjstrazione Dipartimentale, o Municipale, i rimanenti
possono surrogare degli Amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti
elezioni esercitano le funzioni de' mancanti.
187. Le Amministrazioni Dipartimentali, e Municìpali non possono
alterare gli atti dei corpo Legislativo, nè quei dell'Arcontato, nè sospenderne
ne l'esecuzione: nè possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall'ordine
giudiziario.
188. Gli Amministratori sono essenzialmente incaricati della
ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite
pubbliche del loro territorio.
Le regole, ed il modo delle loro funzioni vien determinato dal Corpo
Legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti
dell'amministrazione interna.
189. L'Arcontato nomina un Commissario presso ogni Amministrazione
Dipartimento, o Municipale, il quale egli destituisce, quando stima
conveniente.
Questo Commissario invigila per l'esecuzione delle leggi.
190. Il Commissario presso di ciascuna Amministrazione, dee esser
preso tra i Cittadini domiciliati da un anno nel Dipartimento, dove
quest'Amministrazione è stabilita.
Egli dee avere almen l'età di venticinque anni.
191. Le Amministrazioni Municipali sono subordinate alle
Amministrazini del Dipartimento, e queste a' Ministri.
I Ministri perciò possono annullare ciascuno nel suo carico gli
atti delle Amministrazioni del Dipartimento, e queste gli atti delle
Amministrazioni Municipali, ove questi atti sieno contrarj alle Leggi, od agli
ordini delle Autorità Superiori.
192. Possono i Ministri eziando sospendere gli Amministratori del
Dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle Leggi, od agli ordini delle
Autorità Superiori: e le Amministrazioni Dipartimentali hanno lo stesso dritto
su i Membri delle Amministrazioni Municipali.
193. Senza la formale confirma dell'Arcontato, niuna sospensione,
o niuno annullamento diviene definitivo.
194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle
Amministrativi Dipartimentali, o Municipali. Egli può, credendolo necessario,
sospendere, o destituire gli Amministratori, così di delitto inviargli
a'Tribunali del Dipartimento.
195. Ogni decreto di cassazione dì atti, sospensione, o
destituzione di Amministrazione dee esser motivato.
196. Essendo i cinque Membri d'un Amministrazione Dipartimentale
destituiti, l'Arcontato ne surroga degli altri fino alla elezione seguente: ma
non può scegliere i surrogandi provvisorj, se non degli Amministratori antichi
del medesimo Dipartimento.
197. Non possono fra loro corrispondere le Amministrazioni tanto
del Dipartimento quanto del Cantone; senonchè su gli affari loro disegnati
dalla Legge, e non già su degli interessi generali della Repubblica.
198. Ogni Amministrazione dee della sua Amministrazione
annualmente render conto.
Sono stampatti i conti renduti dalle Amministrazioni
Dipartimentali.
199. Tutti gli atti de' Corpi Amministrativi si rendono pubblici descrivendoli
in un registro, che tutti possono osservare.
Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno
che vien compito.
200. L'Arcontato può secondo le circostanze prorrogare il tempo
fissato per questo deposito due mesi al più.
TITOLO VIII
Potere giudiziario Disposizioni generali
201. Le funzioni
giudiziarie non possono essere esercitate nè dal Potere Esecutivo, nè dal Corpo
Legislativo.
202. I Giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del Potere
Legislativo, nè fare alcun regolamento.
Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di niuna Legge,
nè citare dinanzi a loro gli Amministratori per ragioni delle loro funzioni.
203. Non può niuno esser deviato dai Giudici dalla Legge stabiliti,
per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni, se non sono determinate da
una Legge anteriore.
204. La Giustizia si amministra gratuitamente.
205. Non possono i Giudici esser destituiti, se non per
prevaricazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per una accusa ammessa.
206. L'ascendente, e il difendente in linea retta, i Fratelli, il
Zio, il Nipote, ed i cugini nel primo grado, od i Congionti in questi gradi non
possono essere simultaneamente Membri nel medesimo Tribunale.
207. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche: i Giudici
deliberano in segreto: i giudizj sono enunciati ad alta voce: vi sono divisati
i motivi, ed i termini della Legge applicata.
208. Non può niun Cittadino, se non abbia compiuta l'età di anni
venticinque esser eletto Giudice di un Tribunale del Dipartimento, nè Giudice
di pace, nè Assessore del Giudice di pace, nè Giudice di un Tribunale di
commercio, nè Membro del Tribunale di cassazione, nè Giurato, nè Commissario
dell'Arcontato presso dei Tribunali.
Della Giustizia Civile.
209. Non può
esser impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli
Arbitri scelti da loro.
210. Dalle decisioni degli Arbitri non vi è appello, nè ricorso al
Tribunale di cassazione, se le parti espressamente non se l'abbiano riserbato.
211. In ogni circondario determinato dalla Legge vi ha un Giudice
di pace, e più Assessori.
212. I Giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere
immediatamente rieletti.
213. La Legge determina gli oggetti, de' quali i Giudici di pace
co' loro Assessori giudicano inappellabilmente, e definisce gli altri, ne'
quali giudicano, dando luogo all'appello.
214. Vi sono de'Tribunali particolari per lo commercio di terra, e
di mare. La Legge determina i luoghi, dove è utile di stabilirli, i casi, e le
somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.
215. Gli affari, di cui il giudizio non appartiene a' Tribunali di
commercio, nè a' Giudici di pace, nè in ultima istanza, nè coll'appello, sono
portati immediatamente dinanzi al Giudice di pace, ed a suoi Assessori per
esser conciliati.
Se il Giudice di pace non può le parti conciliare, le rimette al
Tribunale Civile.
216. Vi ha un Tribunale Civile per ogni Dipartimento.
Ogni Tribunale Civile è composto almeno di quindici Giudici, a
quali è aggiunto un Commissario, ed un Sostituto nominati, e deponibili
dall'Arcontato, ed un Cancelliere.
Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i Membri del
Tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti.
217. Nella elezione de' Giudici si nominano altresì cinque per
supplemento.
218. Il Tribunale Civile giudica in ultima istanza in tutti i casi
determinati dalla Legge, su gli appelli de' decreti de' Giudici di pace, de'
Tribunali di commercio, e degli Arbitri.
219. L'appello de' decreti del Tribunale Civile si porta dall'una
all'altra Sezione del Tribunale.
Una Sezione per giudicare non può esser minore di cinque Giudici.
220. I Giudici riuniti nominano tra loro a scrutinio segreto il
Presidente di ciascuna Sezione.
Della Giustizia Criminale
221. Niuno
può esser arrestato, se non per esser condotto avanti l'Ufficiale di Polizia: e
niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli Ufficiali
di Polizia, o dell'Arcontato nel caso dell'articolo centoquarantacinquesimo, o
di un ordine di cattura, o di un Tribunale, o del Direttore del giurì di
accusa, o per un decreto di accusa dei Corpo Legislativo, in caso, che a questo
appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione, o
detenzione.
222. Per essere eseguito l'atto, che ordina l'arresto, bisogna.
l. Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, per
cui è ordinato.
2. Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia
all'incolpato.
223. La Persona arrestata, e condotta dinanzi all'Uffiziale di
Polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno.
224. Se contra di essa dall'esame risulta, che non sussista
l'imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo
della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niun caso potrà
eccedere tre giorni.
225. Niuna Persona arrestata può esser detenuta, se dà bastevole
cauzione in que' casi, che la legge permette di restar libero sotto la
mallevaria.
Nel caso, in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna
Persona può esser condotta, detenuta, se non ne' luoghi legalmente, e
pubblicamente designati per servir di casa di arresto, di carcere, e di
qualsiasi detenzione.
227. Niun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere Persona
alcuna, se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte
negli Articoli duecentoventunesimo, e ducentoventiduesimo, di un'ordine di
carcerazione, di decreto di condanna alla prigione, o alla detenzione; e senza
farne annotazione nel registro.
228. Ogni Custode, o Carceriere senza poter esser da alcun'ordine
dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'Ufficiale Civile
incaricato dalla polizia della casa di detenzione, essendone da questo
Ufficiale richiesto.
229. Non si può ricusare di presentare la Persona detenuta a suoi
Parenti, ed Amici, che portano un ordine dell'Ufficiale Civile, il quale è
obbligato ogni ora di accordarlo; purchè il Custode, o Carceriere non presenti
un ordine del Giudice trascritto sul suo registro di tenere la Persona
arrestata nella segreta.
230. Chiunque non autorizzato dalla legge, in qualsiasi carica,
che si trovi, darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare
un'Individuo; o chiunque, in caso di ricusarne ancora di arresto autorizzato
dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un'Individuo in luogo di detenzione
non disegnato pubblicamente, e legalmente, e tutti i Custodi, e Carcerieri, i
quali controverranno ai tre Articoli precedenti saranno rei del delitto di
arbitraria detenzione.
231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni, o esecuzioni
eccedente, o diverso da quel, che la legge prescrive, è un delitto.
232. La conoscenza de' delitti, la di cui pena non eccede il
valore di tre giornate di lavoro, o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata
al Giuidice di Polizia, che pronunzia in ultima istanza.
233. Niuna persona può esser giudicata, se non per un'accusa
ammessa da giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nel caso che gli
appartenga di decretarlo.
234. Un primo Giury dichiara se l'accusa dee essere ammessa, o
rigettata. Il fatto viene appurato da un secondo Giury, e la pena dalla legge
determinata è applicata da Tribunali criminali.
235. I giurati votano a scrutinio segreto.
236. In ogni Dipartimento vi sono de' Giury di accusa, e di
giudizio.
237. Il Corpo Legislativo stabilirà i Presidenti de' Giury
d'accusa, quanti il bisogno ne richiede.
238. Presso il Direttore del Giury d'accusa vi farà un Commissario
del Potere Esecutivo, ed un Cancelliere. 239. Ogni Direttore del Giury d'accusa
ha l'immediata sopravigilanza di tutti gli Uffiziali di Polizia del suo
circondario.
240. Il Direttore del Giury d'accusa, come Ufficiale di Polizia
sopra le denunzie, che di ufficio, o per ordine dell'Arcontato gli fa
l'accusatore pubblico, procede: 1. Per li delitti contra la libertà, e la
sicurezza individuale de' Cittadini.
2. Per quelli commessi contra il diritto delle genti.
3. Per quelli di resistenza ai decreti, od agli atti esecutivi
emanati dalle autorità costituite.
4. Per quelli di turbolenze mosse, e per quelli di violenze
commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione
delle sussistenze, e degli altri oggetti di commercio.
241. In ogni Dipartimento vi sarà un Tribunale criminale composto
di un Presidente, d'un'Accusatore publico, di quattro Giudici, del Commissario
pubblico, di quattro Giudici, del Commissario del Potere Esecutivo, e di un
Cancelliere.
242. Il Presidente, l'Accusatore pubblico, i quattro Giudici, ed
il Cancelliere sono eletti dalle Assemblee Elettorali, durano due anni, e
possono sempre essere rieletti.
243. L'Accusatore pubblico è incaricato: l. Di perseguitare i
delitti su gli atti d'accusa ammessi da'primi giurati.
2. Di trasmettere agli Uffiziali di Polizia le denuncie, che loro
direttamente sono indirizzate.
3. D'invigilare gli Uffiziali di Polizia, ed agire contro di essi
secondo la legge in caso di negligenza, o di misfatti più gravi.
244. Il Commissario del Potere Esecutivo ha l'incarico di fare
istanza nel corso della procedura per la regolarità delle forme, prima della
sentenza per l'applicazione della legge: d'invigilare l'esecuzione delle
sentenze pronunciate dal Tribunale criminale.
245. Non possono i Giudici proporre ai giurati niuna questione
complicata.
246. Il Giury del giudizio è composto almeno di dodici giurati.
L'accusato ha facoltà di ricusarne senza addurre i motivi, un numero, che la
legge determina.
947. Il Processo dinanzi al Giury del giudizio è pubblico: nè si
può agli accusati negare l'assistenza d'un Difensore scelto da esso loro, o
loro nominato per uffizio.
248. Ogni persona assoluta da un Giury legale, non può esser
ripresa, nè accusata per lo medesimo delitto.
Del Tribunale di Cassazione
249. In
tutta la Repubblica vi ha un solo Tribunale di cassazione, che decide, 1. Le
domande di cassazione dei decreti senza appello emanati dai Tribunali.
2. Le dimande di rimettersi la giudicatura da un Tribunale
all'altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica.
3. Il regolamento de' Giudici, e le sospenzioni contro un
Tribunale intiero.
250. Il Tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito
delle cause: ma egli annulla i decreti su i processi, ne' quali le forme sono
state violate, o che contengono qualche controvenzione, espressa alla legge; e
le rimette per rifare il giudizio al Tribunale competente.
251. Se dopo una cassazione il secondo giudizio nella essenza è
attaccato per le rnedesime ragioni, che il primo, la questione non può esser
agitata di nuovo nel Tribunale di Cassazione; senza essere stata sottomessa al
Corpo legislativo, che pronunzia una legge, alla quale il Tribunale di
cassazione è obbligato di conformarsi.
252. E’ obbligato in ogni anno questo Tribunale di mandare così al
Senato, che al consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato de'
decreti proferiti colla indicazione al margine del testo della legge, che ha
determinato il decreto.
253. Il numero de' Giudici dei Tribunale di cassazione non può
eccedere i tre quarti del numero de' Dipartimenti.
254. Questo Tribunale si rinnova ogni anno per la quarta parte.
Le Assemblee Elettorali dei Dipartimentii nominano
successivamente, ed alternativamente i Giudici, che debbono surrogarsi a
coloro, ch'escono dal Tribunale di cassazione 255. I Giudici di questo
Tribunale possono esser sempre rieletti.
256. Ogni Giudice del Tribunale di cassazione ha un supplementario
nominato alla medesima Assemblea Elettorale.
257. Presso di questo Tribunale vi ha un Commissario nominato, e
deponibile dall'Arcontato.
258. A questo Tribunale, senza pregiudizio del dritto delle parti
interessate, l’Arcontato per mezzo del suo Commissario denunzia gli atti, onde
i Giudici hanno ecceduto i loro poteri.
259. Il Tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha
prevaricazione, il fatto si denunzia al Corpo legislativo, il quale pronunzia il
decreto di accusa, avendo prima intesi, o chiamati gl'incolpati.
260. Non può il Corpo legislativo annullare i giudizj di questo
Tribunale; può per altro procedere contro le persone de' Giudici incorsi nella
prevaricazione.
Alta corte di Giustizia
261. Vi ha
un'alta Corte di giustizia per le accuse ammesse dal Corpo legislativo tanto
contra i suoi proprj membri, quanto contra quei del Potere Esecutivo.
262. Ella è composta di cinque Giudici, e due Accusatori Nazionali
presi dal Tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle Assemblee
Elettorali dei Dipartimenti.
263. L'alta Corte di giustizia non si unisce, che in virtù di un
proclama del Corpo legislativo scritto, e pubblicato dal Consiglio.
264. Si forma essa, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da
un proclama del medesimo Consiglio. Questo luogo non può esser vicino più di
ventiquattro miglia a quello, dove risiede il Corpo legislativo.
265. Come il Corpo legislativo ha proclamata la formazione
dell'alta Corte di giustizia, così il Tribunale di cassazione tira a sorte otto
de' suoi membri in pubblica sessione: e quindi nella stessa sessione a
scrutinio segreto ne nomina cinque di questi otto.
I cinque Giudici così nominati formano l'alta Corte di giustizia,
i quali si scelgono tra loro un Presidente.
266. Il Tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione a
scrutinio per maggioranza assoluta due de' suoi membri per fare presso l'alta
Corte di giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.
267. Gli atti di accusa sono diretti, e redatti dal Consiglio.
268. In ogni anno le Assemblee Elettorali di ciascun Dipartimento
nominano un giurato per l'alta Corte di giustizia.
269. L'Arcontato fa stampare, e pubblicare, un mese dopo
l'elezioni, la lista de' giurati nominati per l'alta Corte di giustizia.
TITOLO IX
Della forza armata
270. E’
stabilita la forz’Armata per difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per
sicurezza interna, per lo mantenimento dell’ordine, e per esecuzione delle
leggi.
271. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Niun corpo
armato può deliberare.
272. Ella si distingue in guardia Nazionale sedentaria, ed in
guardia Nazionale attiva.
Della guardia Nazionale Sedentaria
273. La guardia
Nazionale sedentaria è composta di tutti i Cittadini, e loro figli in istato di
portar le Armi.
274. La sua organizzazione, e la sua disciplina sono le stesse per
tutta la Repubblica: e sono determinate dalla Legge.
275. Niuno individuo della Repubblica può esercitare i dritti di
Cittadino, se non è ascritto nel ruolo della Guardia Nazionale sedentaria.
276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo
della sua durata le distinzioni di grado, e la subordinazione, 277. Gli Ufficiali
della Guardia Nazionale sedentaria sono eletti a tempo da medesimi Cittadini,
che la compongono, nè posson esser rieletti, se non dopo un tempo determinato
dalla Legge.
278. Il comando della Guardia Nazionale sedentaria di un
Dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol Cittadino.
279. Se si giudica necessario di radunare tutta la Guardia
Nazionale dì un Dipartimento, può l'Arcontato nominare un Comandante
temporaneo.
280 In una Città di dieci, o più mila abitanti non può il comando
della Guardia sedentaria essere continuamente confidato ad un sol Cittadino.
Della Guardia Nazionale attiva
281. La
Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di
Guardia Nazionale in attività un'Armata di terra, e di mare.
282. L'Armata si forma per uno arrollamento volontario, ed in caso
di bisogno nel modo dalla Legge determinato.
283. Niun Forestiere, che non abbia acquistati i dritti di
Cittadino, può essere ammesso nelle Armate della Repubblica.
284. I Generali capo di terra, e di mare si nominano nel solo caso
della guerra.
Ricevono essi dal Potere Esecutivo commissioni revocabili ad
arbitrio.
La durata di queste commissioni termina con una sola campagna: ma
possono essere talora prolungate.
285. Il comando generale delle Armate della Repubblica non può
essere affidato ad un solo Cittadino.
286. L'Armata di terra, e di mare per la disciplina, per la forma
delle Leggi, e per la natura delle pene è sottomessa a' stabilimenti
particolari.
287. Niuna porzione della Guardia Nazionale o attiva, o
sedentaria, può agire per lo servìzio interno della Repubblica, se non a
richiesta per iscritto dell'autorità civile nelle forme dalla Legge divisate.
988. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza
pubblica, se non nella estensione del suo territorio.
Ella non può trasportarsi da un Cantone all'altro, senza essere
autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento, nè può senza ordine
dell'Arcontato trasportarsi da uno in altro Dipartimento.
289. Non pertanto il Corpo Legislativo determina i mezzi di
assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizj, e la procedura contra
gli accusati su tutto il territorio della Repubblica.
290. In caso d'imminenti pericoli può l'Amministrazione Municipale
di un Cantone chiamare la Guardia Nazionale de' Cantoni vicini. Ma
l'Amministrazione, che l'ha richiesta, e i Capi della Guardia Nazionale
richiesti sono tenuti ugualmente di renderne conto all'istante
all'Amministrazione Dipartimentale.
291. Senza il previo consenso del Corpo Legislativo non può niuna
Truppa straniera essere introdotta sul territorio della Repubblica Napoletana.
TITOLO X
Della educazione, ed istruzione
pubblica
292. L'educazione è fisica, morale, ed
intellettuale.
293. L'educazione fisica, morale, ed intellettuale privata, che
debbono i Padri di famiglia dare a' loro Figliuoli fino all'età di sette anni,
è prescritta dalla Legge.
294. L'educazione pubblica comincerà alla età di sette anni
compiuti.
295. In ogni Comune vi saranno de' luoghi pubblici, e ginnasj, e
campi di Marte destinati a varj esercizj ginnastici, e guerriri.
296. Saranno a scrutinio scelti i Soprastanti, e gl'istruttori
dalle Municipalità.
I Soprastanti debbono avere almeno cinquant'anni compiuti.
297. Ogni Padre di famiglia è risponsabile della educazione de'
suoi Figliuoli.
298. In ogni giorno festivo i Giovanetti maggiori di sette anni
intervengono ne' luoghi dalla Legge stabiliti a sentire la spiega dei
Catechismo Repubblicano.
Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali, che la Legge
stabilisce.
299. Vi sono de' Teatri Repubblicani, in cui le rappresentazioni
sono dirette a promuovere lo spirito della Libertà.
300. Vi sono ancora stabilite le Feste Nazionali per eccitare le
virtù Repubblicane.
301. Vi sono delle Scuole primarie, nelle quali i Giovanetti
apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell'Aritmetica, ed il
Catechismo Repubblicano.
302. La Repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione
degl'Istitutori.
303. In diverse parti della Repubblica vi sono delle Scuole
superiori alle Scuole primarie, il cui numero sarà sì fattamente regolato, che
ve ne sia almeno una per ogni Dipartimento.
304. Per tutta la Repubblica vi è un istituto Nazionale incaricato
di raccogliere le nuove scoverte, e di perfezionare le arti, e le scienze, e di
sopravigilare, e diriggere tutte le Scuole.
305. I diversi stabilimenti di educazione, e d'istruzione pubblica
non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza
amministrativa.
306. I Cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti
particolari di educazione, e d'istruzione, ma conformi alle Leggi della
Repubblica, come ancora delle libere Società per concorrere a' progressi delle
lettere, delle scienze, e delle arti.
Della Censura
307. In ogni
Cantone vi è un Tribunale di Censura composto di cinque Membri, i quali a
scrutinio si eleggono un Segretario.
308. I Membri di questo Tribunale si eleggono dalle Assemblee
Elettorali conformemente all'articolo trentesimosettimo.
309. Niuno può esser eletto Membro della Censura, se non abbia
almeno cinquant'anni compiti, e non sia Cittadino domiciliato nel Cantone,
almeno cinque anni consecutivi avanti l'elezione.
310. Le loro funzioni finiscono coll'anno, dopo del quale più non
si potranno riunire in qualità di Censori.
311. I Membri usciti non possono essere rieletti, se non dopo un
triennio.
312. Essi si radunano ogni tre Mesi nel capoluogo del Cantone.
Le loro Sessioni non si prolungano più di otto giorni.
313. Giudicano essi de' costumi de'Cittadini tanto per officio,
quanto per denuncie ricevute dai Giudici di pace.
314. Se taluno viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto, e
voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua Famiglia, userà de' modi
superbi, ed indolenti, e contro l’uguaglianza, sarà da Censori privato del
dritto attivo, o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque
caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser
notato, e castigato di nuovo.
315. Non possono i Censori infliggere la pena censoria a coloro,
che si trovano costituiti in autorità; ma sibbene dopo terminate le loro
pubbliche funzioni possono punirli per li vizj, ch'essi avranno manifestati
anche nel corso delle loro cariche.
316. I Censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica,
e possono punire tutti i Funzionarj a quella destinati così per ommissione, che
per commissione.
317. I decreti di questo Tribunale sono inappellabili, si debbono
stampare, leggere, ed affiggere in tutti i luoghi pubblici.
318. L'articolo centesimottavo, e i seguenti sino all'articolo
centoventunesimo sono comuni ai Membri del Tribunale di Censura.
TITOLO XI
Delle Finanze
319. Le
contribuzioni pubbliche sono in ogni anno siffatte dal Corpo Legislativo. Solo
a lui si appartiene lo stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se
non sono espressamente rinnovate.
320. Il Corpo Legislativo può fissare quella specie di
contribuzione, ch'egli crede necessaria: ma egli dee ogni anno stabilire una
imposizione prediale, ed una imposizione personale.
321. Le contribuzioni di ogni maniera sono compartite tra tutti i
Cittadini a rag-uaglio delle loro facoltà.
322, L'Arcontato dirigge, ed invigila la percezione, e
l'incassamento delle contribuzioni, ed a questo effetto dà tutti gli ordini
necessarj.
323. I conti distinti delle spesa de' Ministri, sottoscritti, e
documentati da essoloro si pubblicano in sul cominciamento di ogni anno.
Lo stesso si dee fare dell'introito delle diverse contribuzioni, e
di tutte le rendite pubbliche.
324. Le liste di queste spese, ed entrate sono distinte secondo la
loro natura, ed esprimono le somme ricevute, e spese di anno in anno in ogni
parte d'Ammínistrazione generale.
325. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese
particolari nè Dipartimenti, relativi a' Tribunali, alle Amministrazioni, al
progresso delle scienze, a tutti i lavori, e stabilimenti pubblici.
326. Non possono le Amministrazioni dipartimentali, e municipali
ripartire per imposizione somme maggiori di quelle fissate dal Corpo
Legislativo; nè deliberare, o permettere senza di lui autorizzazione alcuno
imprestito locale a carico de' Cittadini del Dipartimento, del Comune, e del
Cantone.
327. Al solo Corpo Legislativo si appartiene il dritto di regolare
la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed
il peso, e determinarne l'impronto.
328. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina
gli Ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.
Tesoreria Nazionale, e Contabilità
329. Vi sono
tre Commissarj della Tesoreria Nazionale nominati dal Consiglio sopra una lista
tripla presentata dal Senato.
330. Tre annii durano le loro funziioni. Uno di essi si rinnova
ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo, e indefinitamente.
331. I Commissarj della Tesoreria sono incaricati I. D'invigilare
la riscossione di tutti i danari Nazionali.
2. Di ordinare il giro de' fondi, ed il pagamento di tutte le
spese pubbliche approvate dal Corpo Legislativo.
3. Di tenere un conto aperto d'introito, ed esito col Ricevitore
delle contribuzioni dirette d'ogni Dipartimento, colle diverse Agenzie
Nazionali, e con i Pagatori stabiliti nei Dipartimenti.
4. Di mantenere con detti Ricevitori, e Pagatori, colle Agenzie,
ed Amministra-zioni la corrispondenza per assicurare l'incassamento preciso, e
regolare le pubbliche rendite.
332. Non possono essi far seguire muri pagamento sotto pena di
esser trattati come rei di peculato; se non in virtù.
l. Di un decreto del Corpo Legislativo, fino allo adempimento
della somma da lui decretata sopra ciascuno oggetto.
2. Di una decisione del Potere Esecutivo.
3. Della sottoscrizione di un Ministro, che ordina la spesa.
333. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di
peculato, approvare niun pagamento, se il mandato sottoscriitto dal Ministro,
cui spetta tal genere di spesa, non porta la data tanto della decisione dell'Arcontato,
quanto de' decreti del Corpo Legislativo, i quali autorizzano il pagamento.
334. I Ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun
Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori dei Dipartimenti
rimettono alla Tesoreria Nazionale i loro rispettivi conti. La Tesoreria li
verifica, e provvisionalmente gli ammette.
335. Vi sono tre Commissarj della Contabilità Nazionale eletti dal
Corpo Legislativo nello stesso tempo, e colle stesse forme, e condizioni, che i
Commessarj della Tesoreria.
336. Il conto generale dell'entrate, e spese della Repubblica
documentato da conti particolari, e giustificativi, vien presentato dai
Commissarj della Tesoreria a quei della Contabilità, i quali lo verificano, e
l'approvano.
337. Da' Commissarj della Contabilità si dà conto al Corpo
Legislativo degli abusi, delle malversazioni, e di tutti i casi di
risponsabilità, ch'essi scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per
parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della Repubblica.
338. Il risultato de' conti ammessi dai Commissarj della
Contabilità, si stampa, e si pubblica.
339. I Commissarj così della Tesoreria Nazionale, come della
Contabilità, non possono essere nè sospesi, nè dimessi, se non dal Corpo
Legislativo.
Ma durante l'aggiornamento del Corpo Legislativo, l'Arcontato
provvisoriamente può sospendere, e surrogare un Commissario della Tesoreria
Nazionale coll'obbligo di riferire al Corpo Legislativo subito che questo ha
riprese le sue Sessioni.
TITOLO XII
Relazioni Estere
340. Non può esser decisa la guerra, se
non dal Corpo Legislativo sulla proposizioneformale' e di necessità del Potere
Esecutivo.
341. Il Corpo Legislativo diviene nelle forme ordinarie a decidere
la guerra.
342. In caso di cominciate, od imminenti ostilità, di minacce, o
di preparativi di guerra contro la Repubblica, l'Arcontato è obbligato
d'impiegare per la difesa dello Stato tutti i mezzi a sua disposizione; ma egli
dee prevenirne senza niuna dilazione il Corpo Legislativo.
Può egli ancora proporre in questo caso l'accrescimento delle
forze, e le nuove disposizioni Legislative, che le circostanze potrebbero
richiedere.
343. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di
fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze dì terra, e di mare, come
gli pare conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.
344. Egli è autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di
armistizio, e di neutralità: e può eziandio stabilire delle convenzioni
segrete.
345. L'Arcontato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle
Potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di
neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che gli pajono necessarie al
bene dello Stato.
Questi trattati, e convenzioni si negoziano a nome della Repubblica
dagli Agenti Diplomatici nominati dal Potere Esecutivo, ed incaricati delle sue
istruzioni.
346. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le
disposizionií di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli
palesi, nè contenere alcuna alienazione del territorio della Repubblica, nè
cosa, che direttamente minaccia la libertà.
347. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati
esaminati, e ratificati dal Corpo Legislativo: pur tuttavia le segrete
condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto, che
sono state conchiuse dall'Arcontato.
348. Nè il Senato, nè il Consiglio delibera sulla guerra, o sulla
pace, se non in Comitato generale.
349. I Forestieri o che sieno, o no stabiliti nel territorio della
Repubblica, succedono a loro parenti forestieri, o Cittadini della Repubblica.
Essi possono contrattare acquistare, e ricevere beni situati nel territorio
della Repubblica, e disporne al pari, che ogni altro Cittadino con tutti i
mezzi autorizzati dalla Legge.
TITOLO XIII
Custodia della Costituzione
350. Vi ha un Corpo di tanti Membri,
quanti sono i Dipartimentii della Repubblica, nominati ogni anno dalle
Assemblee Elettorali. Questo corpo si chiama degli Efori: non interviene ad
alcuna funzione pubblica, nè riceve onori fuori del palazzo ove risiede.
351. Il Corpo degli Efori non può egli medesimo esercitare, nè per
mezzo de' suoi delegati il Potere Legislativo, Esecutivo, o Giudiziario.
Ciascun Membro si reputa Rappresentante dell'intera Nazione, e non già del
Dipartimento, che l'ha nominato.
352. Gli articoli cinquantottesimo, e i seguenti fino all'articolo
sessantaquattresimo sono comuni al Corpo degli Efori.
353. Vi ha una Guardia di Cittadini presi dalla Guardia Nazionale
sedentaria presso il Corpo degli Efori, uguale a quella dell'Arcontato: il
servizio della quale è determinato dallo stesso Corpo.
354. La qualità di Membro dei Corpo degli Efori, e l'esercizio di
qualsiasi funzione pubblica, eccettuata quella dell'Istituto Nazionale, sono incompatibili.
355. Niun Dipartimento, qualunque sia la diversità della sua
popolazione, può eleggere più di un Membro di questo corpo.
356. Saranno nominati da' rispettivi Dipartimenti altrettanti
surrogandi, i quali in caso di mancamento dell'Eforo dei suo Dipartimento, o
per infermità, o per morte, o per sospensione per accusa, prenda il suo luogo.
357. Ogni anno il corpo degli Efori si rinnova tutto intiero.
358. I Membri, che n'escono, non possono essere rieletti, se non
dopo lo spazio di cinque anni da contare dall'anno appresso la loro uscita: e
per lo spazio di tre anni da contare dal medesimo tempo, non possono essere
Membri nè dell'Arcontato, nè del Corpo Legislativo.
359. I Membri del Corpo degli Efori si uniscono il dì venti Floreale
di ogni anno nella Comune destinata per la residenza del Corpo Legislativo.
360. Le Sessioni si tengono in una casa diversa da quella del
Corpo Legislativo e dell'Arcontato.
361. Le funzioni di Presidente scelto a scrutinio non possono
eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di Segretario Finiscono colla
disunione del Corpo.
362. Le Sessioni durano soli quindici giorni consecutivi, eccetto
il primo giorno della riunione del Corpo.
363. Finiti i giorni quindici delle Sessioni il Corpo è disciolto
di pieno diritto.
Niun Cittadino, che sia stato Membro del Corpo degli Efori può dal
giorno dei disciglimento prendere il titolo di Eforo, nè unirsi in questa
qualità a coloro, che con lui sono stati Membri di questo Corpo. La controvenzione
al presente articolo è un attentato contro la Costituzione.
364. I Membri del Corpo degli Efori ricevono una indennità di
ducati trecento il mese per soli due mesi dal giorno della loro elezione.
365. Niuno può esser eletto Membro del Corpo degli Efori.
I. Se non ha quarantacinque anni compiti.
2. Se non è ammogliato, o vedovo.
3. Se non è stato almeno una sola volta Membro del Corpo
legislativo, o del Potere Esecutivo 4. Se non è stato domiciliato sul
territorio della Repubblica dieci anni immedia-tamente precedenti alla
elezione.
366. Tali condizioni s'intendono da osservarsi dieci anni dopo lo
stabilimento della Costituzione, eccetto la condizione della età.
La condizione del domicilio non riguarda i Cittadini usciti dal
territorio della Repubblica con missione del Governo.
367. Il Corpo degli Efori non può deliberare, se la Sessione non è
composta almeno di due terzi de' suoi Membri.
368. Appartiene esclusivamente al corpo degli Efori di esaminare.
1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti.
2. Se i Poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali,
oltrepassando, o trascurando ciocchè la Costituzione stabilisce.
3. Di richiamare ciascun Potere ne' limiti, e doveri rispettivi,
cassando, ed annullando, gli atti di quel Potere, che gli avesse esercitati
oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione.
4. Di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della
Costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente.
5. Di rappresentare al Corpo Legislativo l'abrogazione di quelle
leggi, che sono opposte ai principi della Costituzione.
369. Questo Corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte,
e tutti i registri, che saranno necessari.
370. I decreti del Corpo degli Efori sono stampati, letti, e
pubblicati in tutti i Cantoni della Repubblica, e nell'anno vegnente sono
riletti alle Assemblee primarie, ed elettorali nel tempo delle loro solite
Sessioni.
371. Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il
loro pieno effetto.
372. Il proemio de' medesimi esprime la data della Sessione del
Corpo degli Efori, e gli Articoli della Costituzione trasgrediti.
373. L'annullamento di qualche atto contro la Costituzione si
esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli Efori
intervenuti alla sessione: la Costituzione riprova, ed annulla l'alto del
potere ec.
374. Il corpo degli Efori manda nel giorno medesimo il suo decreto
al Corpo legislativo, ed allo Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi.
375. L'atto annullato per decreto degli Efori non ha più forza di
obbligare niun Cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi.
376. Quando il corpo degli Efori è definitivamente costituito ne
dà subito l'avviso per mezzo di un Messalzaiere al Corpo legislativo, ed al
Potere esecutivo.
377. Egli si nomina due Messaggieri per suo servizio, i quali
portano al Corpo legislativo, ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno
perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del Corpo legislativo, e dell'Arcontato;
essendo preceduti da due Uscieri.
378. Il corpo degli Efori non può neppure di un giorno sospendere
le sue sessioni.
379. Egli oppone il suo particolar suggello a' suoi decreti, e per
mezzo de' Presidenti delle Municipalità ne fa la publicazione nella forma
seguente: In nome della Repubblica Napoletana Decreto del Corpo degli Efori.
380. Gli articoli centesimottavo, ed i seguenti fino al
centoventunesimo inclusiva niente sulla garanzia de'Membri del Corpo
legislativo, sono comuni a' Membri del Corpo degli Efori: senonche quel, che
quivi è detto delle accuse prodotte nel corpo legislativo, qui s'intende delle
accuse nel Corpo degli Efori, il quale esclusivamente giudica egli solo delle
accuse de' suoi membri.
TITOLO XIV
Revisione della Costituzione
381. Se l'esperienza facesse sentire
l'inconveniente di qualche articolo della Costituzione, e se il Senato non ne
avesse ricevuto invito dal corpo degli Efori, può egli da se medesimo proporne
la revisione.
382. Nell'uno, e nell'altro caso la proposizione del Senato va
sottomessa alla ratifica del Consiglio.
383. Allorchè fra lo spazio di nove anni la proposizione del
Senato ratificata dal Consiglio, vien riproposta in tre differenti epoche
distanti l'una dall'altra tre anni almeno: si convoca una Assemblea di
revisione.
384. Questa Assemblea si compone di due Membri di ciascun
Dipartimento, eletti nella stessa maniera del Corpo legislativo, e sotto le
stesse condizioni, richieste per lo Senato.
385. Il Senato destina per l'unione della Assemblea di Revisione
un luogo distante da quello del Corpo legislativo trentasei miglia almeno.
386. L'Assemblea di Revisione ha il diritto di mutare il luogo di
sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente.
387. L'Assemblea di Revisione non esercita niuna funzione
legislativa, nè di Governo: limitandosi solamente alla revisione de' soli
articoli Costituzionali, che glí sono stati indicati dal Corpo legislativo.
388. Tutti gli Articoli della Costituzione, niuno eccettuato, continuano
ad essere in vigore infino a tanto che i cangiamenti proposti dalla Assemblea
di Revisione non sieno stati dal Popolo accettatii.
389. I membri dell'Assemblea di Revisione deliberano in comune.
390. Niuno, essendo Membro del corpo legislativo nel tempo, in cui
si convoca una Assemblea di Revisione, può esser eletto Membro di questa
Assemblea.
391. L'Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle
Assemblee Primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta
disciolta.
392. La durata dell'Assemblea di revisione non può in caso veruno
prolungarsi più di tre mesi.
393. I Membri dell'Assemblea di Revisione non possono essere
citati, accusati, nè giudicati in niun tempo per quel che han detto, o scritto
nell'esercizio delle loro funzioni, purchè non sia a favore de' poteri
ereditarj e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere
arrestati, e condotti in giudizio per oggetti criminali, senon dinanzi l'alta
Corte di giustizia, e per decisione degli stessi Membri dell'Assemblea di
Revisione.
394. L'Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia
pubblica. I suoi Membri ricevono lo stesso indennizzamento, che i Membri del
Corpo Legislativo.
395. Ella ha il diritto di esercitare, e far esercitare la polizia
nella Comune, in cui risiede.
TITOLO XV
Disposizioni generali
396. Fra Cittadini non esiste niuna
superiorità se non quella de'pubblici Funzionarj, e relativamente all'esercizio
delle loro funzioni.
397. Sarà dalla Legge stabilito per tutti i Cittadini senza distinzione
il modo, onde le nascite, i matrimonj, e le morti dovranno costare.
398. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare, o
pubblicare i suoi pensieri.
Gli scritti non possono esser sottomessi ad alcuna censura prima
della loro pubblicazione.
Non può esser niuno risponsabile di quel, che ha scritto, o
pubblicato, se non ne' casi dalla Legge divisati.
399. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè dritto di
corporazione, nè limitazione alla libertà della stampa, del commercio,
all'esercizio della industria, e delle arti di ogni specie.
Ogni legge proibitiva su di questi particolari, quando le
circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, nè può avere
effetto al di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata.
400. La legge invigila particolarmente le professioni, che
interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de' Cittadini.
L'ammissione all'esercizío di così fatte professioni non può farsi dipender da
alcuna prestazione pecuniaria.
401. Dee la Legge provvedere alla ricompensa degl’Inventori, o al
mantenimento di proprietà esclusiva delle loro scoverte, o delle loro
produzioni.
402. L'inviolabilità delle proprietà è garantita dalla
Costituzione, come ancora l'indennizzamento di quelle, di cui la pubblica
necessità legalmente provata, n'esiga il sacrificio.
403. La casa di ciascun Cittadino è un asilo inviolabile: durante
la notte nessuno ha dritto di entrarvi, salvo se non sia per incendio,
inondazione, o reclamazione proveniente dall'interno della medesima.
Non vi si può fare niuna visita domiciliare, se non in virtù di
una legge per la persona, o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine
della visita.
404. Non possono formarsi corporazioni ne associazioni contrarie
all'ordine pubblico.
405. Niuna Assemblea de' Cittadini può qualifiicarsi per società
popolare.
406. Niuna Società particolare, occupandosi in quistioni politiche
può tener corrispondenza con alcun'altra, nè assiliarsi a quella, nè tenere
delle sessioni pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli
uni dagli altri, nè imporre condizioni di ammissione, nè di eligibilità, nè
arrogarsi dritti di esclusione, nè di portare a’ suoi Membri alcun segno
esteriore della loro associazione.
407. I Cittadini non possono esercitare i loro dritti politici,
che nell'Assemblea primaria, o comunale.
408. Tutti i Cittadini han la libertà d'indirizzare alle autorità
pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Nessuna
associazione può presentarne delle collettive; eccetto le autorità costituite,
e soltanto per oggetti proprj delle loro incombenze.
I Petizionarj non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto
alle autorità Costituite.
409. Ogni attruppamento armato è un attentato alla Costituzione:
egli dev'essere sul momento dissipato dalla forza.
410. Ogni attruppamento non armato dev'essere egualmente
dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, s'è necessario, colla forza
armata.
41l. Non possono più autorità costituite mai riunirsi per
deliberare insieme.
Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito.
412. Nessuno può portare insegne, che ricordino funzioni
anteriormente esercitate, o servizj prestati.
413. I Membri del Corpo Legislativo, e tutti i Funzionari pubblici
portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, ed il segno dell'autorità,
di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.
414. Niun Cittadino può rinunziare nè in tutto, nè in parte
all'indennizzamento, o al trattamento, che gli è assegnato dalla Legge a
ragione delle funzioni pubbliche.
415. Vi è nella Repubblica uniformità di pesi, e di misure.
416. L'Era Repubblicana, che incomincia il ventidue Settembre
1792, giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla
Repubblica Napoletana.
417. La Nazione Napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il
ritorno di quei Nazionali, che avendo abbandonata la loro Patria, sono stati
dalla Legge dichiarati emigrati, ed interdice al Corpo Legislativo di fare
delle eccezioni su questo punto.
I beni degli Emigrati sono irrevocabilmente a profitto della
Repubblica.
418. La Nazione Napoletana proclama similmente sotto la garanzia
della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente fatta di beni
nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne
spogliato, salvo il dritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi
luogo, dal Tesoro Nazionale.
419. Niun Funzionario stabilito dalla presente Costituzione ha il
dritto di cangiarla nella sua totalità, nè in alcuna delle sue parti, salvo le
riforme, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto.
420. I Cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle
scelte nelle Assemblee primarie, ed elettorali è che dipende principalmente la
durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica Napoletana.
421. La Nazione Napoletana rimette il deposito della presente
Costituzione alla fedeltà del Corpo, Legislativo, dell'Arcontato, degli
Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei padri di Famiglia, alle
spose, ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la
Nazione Napoletana.