DOCUMENTI

Parigi, 10 ottobre 1796

 

Trattato di pace concluso tra la Repubblica francese e il Regno di Napoli.

 

 

      La Repubblica Francese e S. M. il Re delle Due Sicilie, animati ugualmente dal desiderio di far succedere i vantaggi della pace alle disgrazie e disastri inseparabili della guerra; hanno nominato, cioè: il Direttorio Esecutivo a nome della Repubblica Francese, il cittadino Carlo Delacroix, ministro delle Relazioni Estere, e S. M. il Re delle Due Sicilie, il Principe di Belmonte Pignatelli, suo gentiluomo di Camera, e suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. Cattolica, per trattare in lor nome le clausole e condizioni, proprie a ristabilire la buona intelligenza ed amicizia tra le due potenze.

Queste, dopo di aver trasferito i rispettivi loro pieni poteri, hanno decretato gli articoli seguenti:

 

Art. I.

 

Vi sarà pace, amicizia, e buona intelligenza tra la Repubblica Francese e S. M. il Re delle Due Sicilie; in conseguenza tutte le ostilità cesseranno definitivamente, a contare dal cambio delle ratifiche del presente trattato.

In questo frattempo, e sin a quell'epoca, le condizioni stipolate dall'armistizio conchiuso il di 5 giugno 1796, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto.

 

Art. II.

 

Tutti gli atti, impegni o convenzioni anteriori dal canto dell'una o dell'altra delle due parti contraenti, che saranno contrarj al presente trattato, sono rivocati, e saranno riguardati come nulli e non accaduti; in conseguenza nel tempo della presente guerra, niuna delle due parti potrà fornire a' nemici dell'altra soccorso alcuno di truppe, vascelli, armi, munizioni di guerra, viveri o danaro a qualunque titolo, e sotto qualsifosse nome che ciò possa succedere.

 

Art. III.

 

S. M. il Re delle Due Sicilie osserverà la più esatta neutralità in faccia a tutte le potenze belligeranti; quindi essa s'impegna e si obbliga di proibire indistintamente l'accesso ne' suoi porti a tutti i vascelli armati in guerra, appartenenti alle dette potenze, i quali eccederanno il numero di quattro, al più, in seguito delle regole conosciute della succennata neutralità. Ogni approvigionamento di munizioni o di mercantie, conosciute sotto il nome di controbbando di guerra, sarà loro ricusato.

 

Art. IV.

 

Sarà accordata ogni sicurezza e protezione verso e contro chiunque altro, ne' porti e nelle rade delle Due Sicilie, a tutti i vascelli mercantili Francesi in qual si fosse numero, ed a tutti i vascelli di guerra della Repubblica, che non eccederanno il numero stabilito dall'articolo precedente.

 

Art. V.

 

La Repubblica Francese e S. M. il Re delle Due Sicilie si obbligano togliere il sequestro di tutti gli effetti, rendite, beni, presi, confiscati e ritenuti su i cittadini e sudditi dell'una e dell'altra potenza, per effetto della guerra attuale, e ammetterli rispettivamente al legal esercizio delle azioni e dritti, che potrebbero loro appartenere.

 

Art. VI.

 

Tutti i prigionieri fatti dall'una e dall'altra parte, compresivi i marinari e barcajuoli, saranno reciprocamente restituiti in un mese, a contare dalla permuta delle ratifiche del presente trattato, pagando i debiti, ch'eglino avranno contratti nel tempo della loro prigionia. Gli ammalati e feriti continueranno, ad essere curati ne' rispettivi ospedali; essi saranno restituiti dopo la loro guarigione.

 

Art. VII.

 

Per dare una pruova d'amicizia alla Repubblica Francese, e del suo sincero desiderio di mantenere una perfetta armonia tra le due potenze, S. M. il Re delle Due Sicilie acconsente a far mettere in libertà tutti i cittadini Francesi, che saranno stati arrestati e detenuti ne' suoi Stati a motivo delle politiche loro opinioni, relativamente alla rivoluzione Francese. Tutte le proprietà e beni mobili e stabili, che ai medesimi potessero essere stati sequestrati, o confiscati per l'istessa causa, saranno loro restituiti.

 

Art. VIII.

 

Per gli stessi riguardi, che han suggerito l'articolo precedente, S. M. il Re delle Due Sicilie, s'impegna a far eseguire tutte le convenevoli indagini per iscoprire col mezzo della giustizia, ed abbandonare al rigor delle legge, le persone, che rubarono in Napoli [nel 1793 gli effetti] e le carte appartenenti all'ultimo ministro della Repubblica Francese.

 

Art. IX.

 

Gli Ambasciatori, o Ministri delle due potenze contraenti, goderanno ne rispettivi Stati delle prerogative e precedenze, di cui essi godevano pria della guerra, ad eccezione di quelle, che erano state attribuite come Ambasciatori di famiglia.

 

Art. X.

 

Ogni Cittadino Francese, e tutti que' che comporranno la casa dell'Ambasciatore o Ministro, e quelle de' Consoli ed altri agenti, accreditati e riconosciuti dalla Repubblica Francese, goderanno ne Stati di S. M. il Re delle Due Sicilie, della stessa libertà di culto, di cui godevano gl'individui delle nazioni non cattoliche, favorite e le più distinte a questo riguardo.

 

Art. XI.

 

Sarà negoziato e conchiuso, senza ritardo, un trattato di commercio tra le due potenze, fondato sulle basi d'un reciproco profitto, e tali, che assicurino alla Nazione Francese de' vantaggi, uguali a tutti quelli di cui godono, nel Regno delle Due Sicilie, le nazioni le più favorite. Sino alla perfezione di questo trattato, le relazioni commerciali e consolari saranno scambievolmente ristabilite, tali quali erano prima della guerra.

 

Art. XII.

 

Conformemente all'Art. VIII dei trattato conchiuso all'Haye il 16 maggio del 1795, la medesima pace, amicizia e buona intelligenza, stipolata col presente trattato fra la Repubblica Francese, e S. M. il Re delle Due Sicilie, avrà luogo tra la prelodata Maestà e la Repubblica Batava.

 

Art. XIII.

 

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche cambiate fra 40 giorni, al più lungo, contare dal giorno della firma.

Articolo segreto addizionale del Trattato di pace concluso tra la Repubblica francese e S. M. il Re delle Due Sicilie.

S. M. il Re delle Due Sicilie si impegna di fornire alla Repubblica francese il valore di otto milioni di lire tornesi in derrate da consegnarsi nello spazio di un anno a contare dalla scambio delle ratifiche del presente trattato. Le suddette derrate saranno valutate secondo i prezzi correnti. La consegna agli Agenti o Commissari nominati a questo scopo dalla Repubblica Francese, sarà fatta in quattro rate uguali di due milioni ciascuna, di tre in tre mesi, in modo che la prima abbia luogo tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche. La specie e la quantità di ognuna di esse fino alla concorrenza della prima somma, saranno determinate dai suddetti agenti o commissari della Repubblica, e saranno consegnate al posto di frontiera degli Stati di S. M., o in quello dei porti che sarà indicato dai suddetti Agenti o Commissari.

Si è inoltre espressamente convenuto che le suddette derrate debbono essere fornite da S. M. Siciliana senza che essa possa pretenderne in alcun modo il pagamento, tuttavia si formerà un contratto apparente di acquisto, al prezzo segnato, al quale S. M. rinuncia fin da ora, facendone rilasciare quietanza alla persona o alle persone che firmeranno questo contratto per la Repubblica francese.

Se S. M. Siciliana preferisce pagare il valore degli otto milioni sopra menzionati, in tutto o in parte in denaro, sarà libero di farlo.

Fatto e concluso da noi sottoscritti Ministri plenipotenziari in aggiunta al trattato da noi stipulato ed oggi firmato a Parigi.

 

 

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