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Trattato di
pace concluso tra la Repubblica francese e il Regno di Napoli.
La Repubblica Francese e S. M. il Re delle Due Sicilie, animati
ugualmente dal desiderio di far succedere i vantaggi della pace alle disgrazie
e disastri inseparabili della guerra; hanno nominato, cioè: il Direttorio
Esecutivo a nome della Repubblica Francese, il cittadino Carlo Delacroix, ministro
delle Relazioni Estere, e S. M. il Re delle Due Sicilie, il Principe di
Belmonte Pignatelli, suo gentiluomo di Camera, e suo inviato straordinario e
Ministro plenipotenziario presso S. M. Cattolica, per trattare in lor nome le
clausole e condizioni, proprie a ristabilire la buona intelligenza ed amicizia
tra le due potenze.
Queste, dopo di aver
trasferito i rispettivi loro pieni poteri, hanno decretato gli articoli
seguenti:
Art. I.
Vi sarà pace, amicizia, e
buona intelligenza tra la Repubblica Francese e S. M. il Re delle Due Sicilie;
in conseguenza tutte le ostilità cesseranno definitivamente, a contare dal
cambio delle ratifiche del presente trattato.
In questo frattempo, e sin a
quell'epoca, le condizioni stipolate dall'armistizio conchiuso il di 5 giugno
1796, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto.
Art. II.
Tutti gli atti, impegni o
convenzioni anteriori dal canto dell'una o dell'altra delle due parti
contraenti, che saranno contrarj al presente trattato, sono rivocati, e saranno
riguardati come nulli e non accaduti; in conseguenza nel tempo della presente
guerra, niuna delle due parti potrà fornire a' nemici dell'altra soccorso
alcuno di truppe, vascelli, armi, munizioni di guerra, viveri o danaro a
qualunque titolo, e sotto qualsifosse nome che ciò possa succedere.
Art. III.
S. M. il Re delle Due Sicilie
osserverà la più esatta neutralità in faccia a tutte le potenze belligeranti;
quindi essa s'impegna e si obbliga di proibire indistintamente l'accesso ne'
suoi porti a tutti i vascelli armati in guerra, appartenenti alle dette
potenze, i quali eccederanno il numero di quattro, al più, in seguito delle
regole conosciute della succennata neutralità. Ogni approvigionamento di
munizioni o di mercantie, conosciute sotto il nome di controbbando di guerra,
sarà loro ricusato.
Art. IV.
Sarà accordata ogni sicurezza
e protezione verso e contro chiunque altro, ne' porti e nelle rade delle Due
Sicilie, a tutti i vascelli mercantili Francesi in qual si fosse numero, ed a tutti
i vascelli di guerra della Repubblica, che non eccederanno il numero stabilito
dall'articolo precedente.
Art. V.
La Repubblica Francese e S. M.
il Re delle Due Sicilie si obbligano togliere il sequestro di tutti gli
effetti, rendite, beni, presi, confiscati e ritenuti su i cittadini e sudditi
dell'una e dell'altra potenza, per effetto della guerra attuale, e ammetterli
rispettivamente al legal esercizio delle azioni e dritti, che potrebbero loro
appartenere.
Art. VI.
Tutti i prigionieri fatti
dall'una e dall'altra parte, compresivi i marinari e barcajuoli, saranno
reciprocamente restituiti in un mese, a contare dalla permuta delle ratifiche
del presente trattato, pagando i debiti, ch'eglino avranno contratti nel tempo
della loro prigionia. Gli ammalati e feriti continueranno, ad essere curati ne'
rispettivi ospedali; essi saranno restituiti dopo la loro guarigione.
Art. VII.
Per dare una pruova d'amicizia
alla Repubblica Francese, e del suo sincero desiderio di mantenere una perfetta
armonia tra le due potenze, S. M. il Re delle Due Sicilie acconsente a far
mettere in libertà tutti i cittadini Francesi, che saranno stati arrestati e
detenuti ne' suoi Stati a motivo delle politiche loro opinioni, relativamente
alla rivoluzione Francese. Tutte le proprietà e beni mobili e stabili, che ai
medesimi potessero essere stati sequestrati, o confiscati per l'istessa causa,
saranno loro restituiti.
Art. VIII.
Per gli stessi riguardi, che
han suggerito l'articolo precedente, S. M. il Re delle Due Sicilie, s'impegna a
far eseguire tutte le convenevoli indagini per iscoprire col mezzo della
giustizia, ed abbandonare al rigor delle legge, le persone, che rubarono in
Napoli [nel 1793 gli effetti] e le carte appartenenti all'ultimo ministro della
Repubblica Francese.
Art. IX.
Gli Ambasciatori, o Ministri
delle due potenze contraenti, goderanno ne rispettivi Stati delle prerogative e
precedenze, di cui essi godevano pria della guerra, ad eccezione di quelle, che
erano state attribuite come Ambasciatori di famiglia.
Art. X.
Ogni Cittadino Francese, e
tutti que' che comporranno la casa dell'Ambasciatore o Ministro, e quelle de'
Consoli ed altri agenti, accreditati e riconosciuti dalla Repubblica Francese,
goderanno ne Stati di S. M. il Re delle Due Sicilie, della stessa libertà di
culto, di cui godevano gl'individui delle nazioni non cattoliche, favorite e le
più distinte a questo riguardo.
Art. XI.
Sarà negoziato e conchiuso,
senza ritardo, un trattato di commercio tra le due potenze, fondato sulle basi
d'un reciproco profitto, e tali, che assicurino alla Nazione Francese de'
vantaggi, uguali a tutti quelli di cui godono, nel Regno delle Due Sicilie, le
nazioni le più favorite. Sino alla perfezione di questo trattato, le relazioni
commerciali e consolari saranno scambievolmente ristabilite, tali quali erano
prima della guerra.
Art. XII.
Conformemente all'Art. VIII
dei trattato conchiuso all'Haye il 16 maggio del 1795, la medesima pace,
amicizia e buona intelligenza, stipolata col presente trattato fra la
Repubblica Francese, e S. M. il Re delle Due Sicilie, avrà luogo tra la
prelodata Maestà e la Repubblica Batava.
Art. XIII.
Il presente trattato sarà
ratificato, e le ratifiche cambiate fra 40 giorni, al più lungo, contare dal
giorno della firma.
S. M. il Re delle Due Sicilie
si impegna di fornire alla Repubblica francese il valore di otto milioni di
lire tornesi in derrate da consegnarsi nello spazio di un anno a contare dalla
scambio delle ratifiche del presente trattato. Le suddette derrate saranno
valutate secondo i prezzi correnti. La consegna agli Agenti o Commissari
nominati a questo scopo dalla Repubblica Francese, sarà fatta in quattro rate
uguali di due milioni ciascuna, di tre in tre mesi, in modo che la prima abbia
luogo tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche. La specie e la quantità di ognuna
di esse fino alla concorrenza della prima somma, saranno determinate dai
suddetti agenti o commissari della Repubblica, e saranno consegnate al posto di
frontiera degli Stati di S. M., o in quello dei porti che sarà indicato dai
suddetti Agenti o Commissari.
Si è inoltre espressamente
convenuto che le suddette derrate debbono essere fornite da S. M. Siciliana
senza che essa possa pretenderne in alcun modo il pagamento, tuttavia si
formerà un contratto apparente di acquisto, al prezzo segnato, al quale S. M.
rinuncia fin da ora, facendone rilasciare quietanza alla persona o alle persone
che firmeranno questo contratto per la Repubblica francese.
Se S. M. Siciliana preferisce
pagare il valore degli otto milioni sopra menzionati, in tutto o in parte in
denaro, sarà libero di farlo.
Fatto e concluso da noi
sottoscritti Ministri plenipotenziari in aggiunta al trattato da noi stipulato
ed oggi firmato a Parigi.