DOCUMENTI
Vienna
19 maggio ‑ 18 luglio 1798
Trattato di alleanza tra il
Regno di Napoli e l'Impero d'Austria, con la convenzione addizionale segreta e
il supplemento a questa.
L'imperatore Re d'Ungheria e
di Boemia, ed il Re delle Due Sicilie preso in considerazione la rapidità, colla
quale da qualche tempo gli avvenimenti si succedono, e l'urgenza in cui si è di
premunirsi contro gli effetti funesti delle nuove turbolenze, da cui potrebbero
essere agitate ancora l'Europa e l'Italia in particolare; le LL. MM. Imperiale
e Siciliana unite d'altronde da più stretti legami di sangue, han creduto di
doversi concertare eventualmente sulle misure relative al mantenimento della
tranquillità pubblica, ed alla sicurezza comune de' loro popoli, e de' loro
Stati.
Quindi il barone di Thugut Gran
Croce del Real Ordine di S. Stefano, ministro delle relazioni estere di S. M.
Imperiale e Reale Apostolica, suo commissario generale e ministro
Pleuipotenziario in Italia, Dalmazia ec. e D. Ottavio Mormile duca di
Campochiaro e di Castelpagano, Marchese di Ripalimosano e d'Albidona, Signore
de' feudi Valleroberto, Coppone e Santangelo Radaginosa, cavaliere di Malta,
Nobile Patrizio Napoletano, gentiluorno di camera con esercizio ed uffiziale al
servizio di S. M. il Re delle Due Sicilie, essendo stati muniti delle
plenipotenze rispettive delle suddette loro Maestà e debitamente autorizzati,
dopo di aver conferito tra loro, son convenuti de' seguenti Articoli.
Art. I.
Vi sarà tra i due Sovrani
un'unione stretta, ed una indissolubile alleanza, la quale avrà per iscopo la
difesa comune de' popoli, e de' loro stati contro ogni aggressione ostile.
Art. II.
In conseguenza di
quest'alleanza, e per non esser sorpresi da avvenimenti non preveduti, i due
alti alleati manterranno ciascuno dalla sua parte fino alla pace continentale,
ed al perfetto ristabilimento dei riposo pubblico un numero determinato di
truppe, costantemente provvedute di tutto ciò, ch'è necessario per entrare in
campagna, e sempre pronte a marciare al primo comando2.
Art.
III.
Conformemente all'art.
precedente l'Imperatore promette di mantenere fino alla pace continentale,
finchè la calma sia solidamente ristabilita in Italia, un corpo almeno di 60
mila uomini effettivi, e sempre disponibili nelle sue nuove possessioni in
Italia, e nel Tirolo. Ed il Re delle due Sicilie manterrà fino alla stessa
epoca sulle frontiere del Regno, che riguardano le possessioni Austriache in
Italia, un corpo almeno di 30 mila uomini completi ed effettivi, semprer in
istato di agire al primo avviso.
Art. IV.
Attesa la gran differenza tra
le forze di terra, che i due alleati si obbligano d'impiegare al bisogno per
sostenere la causa comune, S. M. Siciliana s'impegna di più a far introdurre
fin da ora, e Fino a che gli affari in Italia abbiano presa una posizione stabile
e tranquilla, tre o quattro delle sue fregate nel mare Adriatico, ad oggetto di
purgarlo da' corsari barbareschi, e da altri pirati, o per servizio in ogni
altra operazione interessante al vantaggio comune specialmente perconvogliare e
facilitare il trasporto de' viveri, ed altro, ,che nel caso di una nuova
rottura S. M. Imperiale tirerebbe per mare dal resto de' suoi stati per
provvedere la sua armata d'Italia.
Art. V.
Subito che l'una, o l'altra
delle alte parti contraenti sarà attaccata nelle sue possessioni attuali, al
primo avviso, ch'essa darà al suo alleato di essersi incominciate le ostilità,
quest'ultimo, senza la minima dilazione, farà avanzare le sue truppe per agire
contro la potenza, che, per una ingiusta aggressione contro l'una delle due
parti contraenti, sara considerata dalla stessa esser divenuta nemica
dell'altra.
Art. VI.
Per mezzo di diversioni attive
e vigorose i due alleati si presteranno principalmente l'appoggio reciproco,
ch'è lo scopo di questa alleanza difensiva, se gli avvenimenti, ed il pericolo,
in cui si trovasse l'una dell'alte due parti contraenti, l'esigesse, l'altra
non si limiterà al numero di truppe stipulato nell'Art. 3., ma l'accrescerà; ed
in questo caso l'Imperatore lo porterà ad 80 mila, ed il Re delle due Sicilie a
40 mila combattenti effettivi.
Art. VII.
I Generali comandanti delle
due armate corrisponderanno tra loro per combinare le rispettive operazioni,
nella maniera la più analoga al bene comune, ed al successo delle armi de' due
alleati.
Art. VIII.
I due corpi d'armata dovendo
principalmente coadjuvarsi nelle loro operazioni per mezzo di diversioni
proprie a dividere le forze dell'inimico, ciascuno de' due alti alleati
provvederà al mantenimento delle sue truppe, e se circostanze non prevedute
invitassero a qualche funzione parziale delle truppe rispettve, i due
comandanti generali se l'intenderanno tra loro amichevolmente sulla maniera di
assicurare e facilitare alle medesime i mezzi di sussistere.
Art. IX.
I due alleati trovandosi in istato di guerra contro una potenza per un'aggressione ostile per parte sua, contro l'una o l'altra delle due parti contraenti, essi non deporranno le armi che unitamente; e tanto l'uno che l'altro non potrà attendere ad una pace particolare, o separata, senza aver ottenuto il consenso espresso, e per iscritto del suo coalleato; e specialmente senz'aver stipulato in favore del suo alleato l'intera restituzione di tutte le parti delle sue possessioni attuali, che il nemico avesse invaso durante la guerra.
Art. X.
La presente convenzione
difensiva sarà ratificata dalle due Corti nel termine di sei settimane, o più
presto se potrà farsi. Il cambio delle ratifiche si farà in Vienna nel modo
solito.
In fede di che noi
Plenipotenziarj di S. M. Imperiale, e di S. M. Siciliana abbiamo Firmato il
presente atto, e vi abbiamo fatto apporre il suggello delle nostre armi.
Convenzione addizionale segreta.
Art. I.
Quantunque il tenore delle
stipulazioni difensive segnate oggi in generale obbligare le due corti a far causa
comune, e ad entrare in guerra contro ogni potenza, che si sarebbe portata a
delle ostilità contro l'una o l'altra delle due parti contrattanti, è stato
convenuto, che l'ingaggiamento non riguarderebbe che il governo Francese, e le
nuove repubbliche alleate della Francia, e nel caso di una aggressione ostile
per parte di queste contro i due alleati.
Art. II.
Come il rinnovamento delle
ostilità per parte de' Francesi in Alemagna contro dell'Imperatore porterebbe quello
delle ostilità in Italia, si dichiara, che il caso federis esisterebbe in tale
supposizione, e che al primo alleato di ricominciare le ostilità in Italia, la
detta M. S. farebbe mettere senza alcun ritardo in movimento le sue truppe per
portarle contro l'inimico, e per appoggiare in tal modo col mezzo di
un'energetica diversione le operazioni dell'armata Austriaca.
Art.
III.
Le due corti continueranno
d'intrattenere fra loro le comunicazioni le più confidenziali sopra i loro
rispettivi interessi, potranno, secondo l'aspetto ulteriore, che prenderanno
gli affari in generale, e soprattutto in Italia, concertarsi colla più grande
intimità sulle misure, che le circostanze potranno esigere, per assicurare la
loro propria conservazione, e per reprimere i progressi di una sovversione, che
minaccia tutti i governi legittimi.
Supplemento alla convinzione, addizionale segreta.
L'Imperatore volendo provare
di una maniera non equivoca la sua risoluzione di concorrere da buon alleato
alla sicurezza degli Stati del Re di Napoli, i due plenipotenziarj delle LL.
MM. Imperiale e Siciliana sono convenuti de' due articoli seguenti, per servire
di supplemento alla convenzione addizionale segreta segnata il 19 maggio
dell'anno presente.
Art. I.
Se il direttorio esecutivo di
Francia per effetto de' suoi principj d'ingiustizia e di violenza si portasse
ad un attacco ostile contro gli Stati di S. M. Siciliana sotto pretesto di
approvvigionamento, o di altre facilità accordate ai vascelli della squadra
Brittannica nei porti delle Due Sicilie, S. M. Imperiale riguarderebbe una
simile aggressione, compresa nel caso di alleanza conchiusa tra essa e S. M.
Siciliana.
Art. II.
E se durante il corso della
presente guerra qualche altra potenza alleata della Francia agisse ostilmente
per lo stesso motivo contro S. M. Siciliana, S. M. Imperiale in virtù della
scambievole garantia de' loro stati rispettivi, che fa l'oggetto della sua
alleanza coi Re di Napoli, farebbe causa comune col suo alleato, contribuendo
efficacemente alla difesa dei suoi Stati.