DOCUMENTI

marzo 1798

 Istruzioni date al duca di Campochiaro dalla Corte di Napoli.

 

 

 

 l. La garanzia reciproca dei rispettivi Stati che le due potenze posseggono in Italia nel momento della presente stipulazione è giusta il trattato di Campformio. Dimodocchè debba intendersi tra S. M. Imperiale e Noi che chi attaccasse uno di Noi in Italia, verrebbe ad attaccare anche l'altro.

2. In questo caso o nel pericolo di esso le due Potenze impiegheranno di concerto tutti i loro mezzi ed off ici e negoziazioni per prevenire ed allontanare il detto pericolo; ma, quando questi sforzi fossero inutili e che di fatto le aggressioni cominciassero contro una delle due Potenze, esse uniranno le loro forze per difendersi reciprocamente contro l'aggressore per respingerlo e per liberare la potenza attaccata, forzando l'aggressore alla pace.

3. Potremo Noi obbligarci a far agire in favore di S. M. Imperiale, qualora da Lui fossimo richiesti per l'osservanza del Casus Foederis, un corpo di truppe di 30 mila uomini effettivi, sempre che l'Imperatore si comprometta dal canto suo di far agire in favor nostro per lo stesso uso un corpo di 60 a 70.000 uomini. Le due armate agiranno di concerto unite o separate, secondo che le circostanze e le combinazioni militari l'esigeranno.

4. Per effetto di quest'articolo Noi c'impegneremo volentieri a tener sempre in piedi uno stato di forze considerabile nei Nostri Dominii, onde poterne fare agire il detto corpo di 30 mila fuori delle nostre frontiere ad ogni richiesta: e S. M. Imperiale e Re s'obbligherà egualmente di tenere in piede 70 o 80 mila uomini, onde possa essere nello stato di far agire fuori delle sue frontiere d'Italia ad ogni richiesta un corpo almeno di 60 ila.

5. Potrete stipulare eziandio una reciproca obbligazione che, se per l'adempimento dei suddetto caso d'alleanza nascerà (che il Ciel non voglia) una guerra alle due potenze contro un'aggressione qualunque o gli alleati di esso nessuna delle due potrà conchiudere, nè trattare coi nemico pace, armistizio o convenzione o negoziazione di qualunque genere senza l'intelligenza ed il concorso dell'altra: nè potrà posar le armi se non d'accordo ed in un'unione coll'altra.

6. Sarà necessario che si convenga eziandio tra S. M. Imperatore e Noi che in tutte le occasioni, affari e ricerche, le quali potranno riguardare gli interessi d'Italia od influire sul suo equilibrio e sulla sua tranquillità, manterremo sempre tra Noi la più confidente e leale comunicazione ed il maggior concerto di politica e di gabinetto per influirci d'un comune accordo e per condurre gli avvenimenti in modo che contribuiscano alla sicurezza ed alla tranquillità dei Nostri rispettivi Dominii. A tal effetto i Nostri rispettivi Ministri nelle Corti Estere e principalmente in Italia o presso le potenze che ci hanno maggior influenza, manterranno fra di essi una libera e confidente comunicazione ed unione e s'avvertiranno vicendevolmente d'ogni scoperta che possa interessare la sicurezza reciproca o la tranquillità o l'ordine politico dell'Italia.

7. Siccome è massimo nel momento attuale il pericolo a cui sta esposto il Nostro Regno e la pace dei Nostri Popoli per la vicina invasione di Roma e per la posizione ed i pretesi progetti dell'armata francese, quindi è necessario che Voi otteniate da S. M. Imperiale che al più presto, e senza neanche aspettare la ratifica del trattato, metta in attività tutti i suoi mezzi o per prevenire la guerra o le ostilità delle quali siamo minacciati, o per muovere le sue truppe in modo da far retrocedere le armi francesi dalle nostre frontiere o per agire in favor nostro a tenore del casus foederis, qualora le medesime l'attaccassero. Il che è di tanta maggiore importanza quanto che dobbiamo calcolare che certamente il Direttorio di Francia ed i suoi generali deporranno ogni progetto ostile contro di Noi, quando calcoleranno evidentemente che s'espongono a tirarsi addosso la guerra in Italia coll'Imperatore».

 

 

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