DOCUMENTI
marzo 1798
Istruzioni date al duca di
Campochiaro dalla Corte di Napoli.
l. La garanzia reciproca dei rispettivi Stati che le due potenze posseggono
in Italia nel momento della presente stipulazione è giusta il trattato di
Campformio. Dimodocchè debba intendersi tra S. M. Imperiale e Noi che chi
attaccasse uno di Noi in Italia, verrebbe ad attaccare anche l'altro.
2. In questo caso o nel pericolo
di esso le due Potenze impiegheranno di concerto tutti i loro mezzi ed off ici
e negoziazioni per prevenire ed allontanare il detto pericolo; ma, quando
questi sforzi fossero inutili e che di fatto le aggressioni cominciassero
contro una delle due Potenze, esse uniranno le loro forze per difendersi
reciprocamente contro l'aggressore per respingerlo e per liberare la potenza
attaccata, forzando l'aggressore alla pace.
3. Potremo Noi obbligarci a
far agire in favore di S. M. Imperiale, qualora da Lui fossimo richiesti per
l'osservanza del Casus Foederis, un corpo di truppe di 30 mila uomini
effettivi, sempre che l'Imperatore si comprometta dal canto suo di far agire in
favor nostro per lo stesso uso un corpo di 60 a 70.000 uomini. Le due armate
agiranno di concerto unite o separate, secondo che le circostanze e le
combinazioni militari l'esigeranno.
4. Per effetto di
quest'articolo Noi c'impegneremo volentieri a tener sempre in piedi uno stato
di forze considerabile nei Nostri Dominii, onde poterne fare agire il detto
corpo di 30 mila fuori delle nostre frontiere ad ogni richiesta: e S. M.
Imperiale e Re s'obbligherà egualmente di tenere in piede 70 o 80 mila uomini,
onde possa essere nello stato di far agire fuori delle sue frontiere d'Italia
ad ogni richiesta un corpo almeno di 60 ila.
5. Potrete stipulare eziandio
una reciproca obbligazione che, se per l'adempimento dei suddetto caso
d'alleanza nascerà (che il Ciel non voglia) una guerra alle due potenze contro
un'aggressione qualunque o gli alleati di esso nessuna delle due potrà
conchiudere, nè trattare coi nemico pace, armistizio o convenzione o
negoziazione di qualunque genere senza l'intelligenza ed il concorso
dell'altra: nè potrà posar le armi se non d'accordo ed in un'unione coll'altra.
6. Sarà necessario che si
convenga eziandio tra S. M. Imperatore e Noi che in tutte le occasioni, affari
e ricerche, le quali potranno riguardare gli interessi d'Italia od influire sul
suo equilibrio e sulla sua tranquillità, manterremo sempre tra Noi la più confidente
e leale comunicazione ed il maggior concerto di politica e di gabinetto per
influirci d'un comune accordo e per condurre gli avvenimenti in modo che
contribuiscano alla sicurezza ed alla tranquillità dei Nostri rispettivi
Dominii. A tal effetto i Nostri rispettivi Ministri nelle Corti Estere e
principalmente in Italia o presso le potenze che ci hanno maggior influenza,
manterranno fra di essi una libera e confidente comunicazione ed unione e
s'avvertiranno vicendevolmente d'ogni scoperta che possa interessare la
sicurezza reciproca o la tranquillità o l'ordine politico dell'Italia.
7. Siccome è massimo nel
momento attuale il pericolo a cui sta esposto il Nostro Regno e la pace dei
Nostri Popoli per la vicina invasione di Roma e per la posizione ed i pretesi
progetti dell'armata francese, quindi è necessario che Voi otteniate da S. M.
Imperiale che al più presto, e senza neanche aspettare la ratifica del
trattato, metta in attività tutti i suoi mezzi o per prevenire la guerra o le
ostilità delle quali siamo minacciati, o per muovere le sue truppe in modo da
far retrocedere le armi francesi dalle nostre frontiere o per agire in favor
nostro a tenore del casus foederis, qualora le medesime l'attaccassero. Il che
è di tanta maggiore importanza quanto che dobbiamo calcolare che certamente il
Direttorio di Francia ed i suoi generali deporranno ogni progetto ostile contro
di Noi, quando calcoleranno evidentemente che s'espongono a tirarsi addosso la
guerra in Italia coll'Imperatore».