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Reale
dispaccio che detta norme per la requisizione dell'oro e dell'argento.
Le ben note circostanze dello
Stato, e la mancanza della circolazione dei numerario, il quale, comecchè
abbondi, ristagna nelle mani de' privati, e rende difficile, e dannoso, specialmente
colle Piazze estere, il Commercio, han posto nella necessità il Re, sempre
attento, e vigilante ai pubblici bisogni, di prendere, dopo aver inteso il
pieno parere del Supremo Consiglio delle Finanze, tra gli altri provvedimenti,
quello di far esibire per monetarlo tutto l'oro, e l'argento lavorato, di puro
lusso, o ridotto in massa, salvo quello, che servisse di ornato personale. E
perché non solo non ne risentissero danno i proprietarj, ma anzi ne
riportassero vantaggio, col mettere a profitto tali metalli interamenti oziosi,
ed infruttiferi, con sua Sovrana Legge nell'averne disposto l'adempimento, ha
proposto, e lasciato ancora alla loro libertà, o di ricevere tante carte
Bancali, proporzionate non già al semplice giusto valore di ducati tredici, e
grana sessanta di argento a titolo di Napoli, ma di ducati quindici, e grana
venti a libra; o di averne tanti fondi de'beni di suo Patronato, o degli
allodiali, senza sottoporsi all'asta, corrispondenti alla rendita del cinque
per cento; odi tante partite di Arredamenti alla stessa ragione; e inoltre così
l'una, che l'altra rendita franca d'ogni imposizione fiscale, e della stessa
decima; o in fine a frutto vitalizio, da regolarsi fecondo la data norma;
prescrivendo i termini, cosi nella Capitale, che nelle Provincie del Regno
all'ordinata esibizione sotto la pena della perdita de'detti metalli, da cedere
in beneficio de' denuncianti, che subentreranno nei diritti, e condizioni,
stabilite per gli prorpietarj.
Or convenendo, che queste
sagge, quanto indispensabili disposizioni, abbiano in sollievo comune la
maggiore estensione, ha voluto, e vuole, che si eseguano per gli ori, ed
argenti lavorati, o forse ridotti in massa col disegno di riformarli, di tutte
le Chiese della Capitale, e del Regno, sia dei Clero Secolare, sia del Regolare
dell'uno, e dell'altro sesso, di qualunque laicale, o ecclesiastica
Confraternita, Collegj, Conservatorj di uomini, e donne, Cappelle, Estaurite e
altri sotto qualunque denominazione, ancorchè appartenessero a Priorati, e Commende
di Malta, e a qualunque altro Corpo, per privilegiato, che si voglia; e che
quindi sieno sottoposti alle stesse determinazioni, prese colla divisata
Sovrana Legge per gli privati possessori, per non inutilmente ripeterle in
questo Editto, però colle seguenti eccezioni, e dichiarazioni.
Che sieno eccettuati dalla
prescritta esibizione gli argenti, ed ori lavorati, che son addetti, e
necessarj al Sacro Culto, secondo il parere dato dal Cappellano Maggiore, come
sono i Calici, e le Pissidi, i Vasi per lo Sacro Crisma, per l'Olio
degl'infermi, e per l'amministrazione del Santo Battesimo, gli Ostensorj per la
esposizione della Santa Eucaristia, gl'Incensieri colla Navetta, il Bacolo,
detto Pastorale, Bocale, Bacile, e Bugia Pontificale de' Vescovi, le Croci per
le Processioni, e gli Aspersorj col Secchio per l'Acqua benedetta. E la
religiosità del Re ha aggiunte le altre, che in appresso si dichiareranno.
II.
Che si eccettuino gli
ornamenti, o cornici alle Carte di Gloria, e alle altre, che sono situate in cornu Epistolae, o Evangelii, le
sottili incastrature di tale metallo alle Sacre Immagini dipinte, e le Corone
di argento, che a tali Immagini sogliono rimaner fisse, gli Ostensorj, in cuì
esistono le Reliquie de' principali Santi Protettori dì ciascun luogo, e di
quelle altre tutte, il cui peso non giunge ad una libra di argento, come
eccettua altresì i Voti di argento, ed oro, che non sieno di una certa
importanza.
III.
Che sieno eccettuati quelli
dell'insigni Santuarj, cioè del Tesoro del glorioso nostro Protettore S.
Gennaro, e delle Statue, che nel medesimo si rendono ostensive nei giorni delle
sue Festività, di Montesantangelo, e di S. Niccolò di Bari.
IV.
In fine, che sieno eccettuate
ancora le Statue de' Santi principali Protettori di ciascun luogo.
V.
Dovendosi fissare da tali
Corpi morali la scelta de' proposti compensi, e non potendolo da se soli
eseguire i Capi, ed Amministratori dì essi, comanda, che al giungere, e
notificarsi loro questo Editto, debbano subito convocarne i Capitoli, Fratellanze,
o Individui de' Collegj, per essi dichiarare col voto del maggior numero la
qualità de' divisati compensi, e formarsene l'atto solenne, e inserirsi nel
libro delle Conclusioni, e quindi essi secondo la presa risoluzione manifestare
in carta autentica ciocchè si è conchiuso, e nel tempo stesso esibire tutti i
detti ori, ed argenti colla descrizione, e peso, che ne faranno nella presenza
di quelli, ch'essi Corpi deputeranno, diriggendoli a coloro, che nella Sovrana
Legge sono designati, e secondo le regole in essa prescritte. E poiché il peso
degli ori, ed argenti medesimi dee eseguirsi da' Regj Cambioni in questa Città,
si abiliteranno i medesimi a designar persona di loro fiducia in essa Capitale
ad assistere al detto peso, e fissazione del valore di detti metalli.
VI.
Qualora detti Corpi morali
fisseranno la scelta in tanti beni fruttiferi di suo Regio Patronato, o degli
Allodiali, o in tante partite di Arredamenti (non potendosi verificare il caso
de' vitalizj, convenienti solo a' privati proprietarj) sarà permesso alla Regia
Corte di Redimerli, soddisfacendone il corrispondente capitale, il quale il Re
abilita tutt'i Luoghi pii, che per le Leggi di amortizzazione sono incapaci di
acquisto, ad impiegare in qualunque fondo, dispensando espressamente così per
tali impieghi, che per gli attuali alle dette Leggi di amortizzazione, e ad
impiegare negli acquisti medesimi le carte Bancali, qualora queste
preferissero.
VII.
E poichè i proprietarj, che
contravvenissero alla Sovrana Legge della prescritta esibizione tra i termini
in essa stabiliti, debbono incorrere nella pena della perdita de' detti
metalli, vuole, che questa sia irremisibile anche per gli Corpi morali, senza
che possano scusarsi sulla colpa, negliegenza, e trasgressione de' loro Capi, Amministratori,
Governatori, Direttori, qualunque sia la loro denominazione, rimanendo però
essi assolutamente tenuti alla indennizazione in favore di essi Corpi morali.
Il qual'Editto vuole il Re,
che si dirigga per gli canali, e magistrati convenienti in questa Capitale,
coll'incarico di notificarlo, e farlo eseguire in tutto secondo il tenore del
medesimo, e della Sovrana Legge, fatta per gli privati possessori, e nelle
Provincie pel canale de' Presidi, e Udienze medesime, nel tempo stesso, che
daranno corso alla detta Sovrana Legge, cioè a' Vescovi, Ordinarj, e Prelati
qualunque, ed a' Vicarj Capitolari, o Foranei, o a coloro che fossero a'
medesimi sostituiti per gli Cleri Secolari, e Regolari di ambi i sessi, e alle
Corti locali, o loro Luogotenenti per tutte le Chiese, Cappelle, Estaurite ec.,
che non rilevano dalla Giurisdizione Ecclesiastica, senza eccettuarsi le Chiese
de' Priorati, o Commende di Malta, rimanendo risponsabili delle notifiche
legittime, da farsi a detti Amministratori, Governatori, Rettori, e Direttori,
che amministrano, o sopraintendano a detti Corpi morali.