Foglio di Supplemento.

 

Siccome questo foglio ha l'obbligo di render conto di tutte le operazioni, e disposizioni del Governo cosi avremmo dovuto inserire le leggi organiche dei particolari Burò di ciascun Comitato. Di fatti le abbiam tenute stampate fin dalla loro promulgazione, ma parte per le altre più interessanti, che si son affollate, parte perché attendevamo quelle del Comitato di Legislazione, abbiamo differito lo inserirle, sappiam ora che il Comitato di Legislazione non ha Burò come quello, che non ispedisce ordini; diamo dunque le suddette leggi organiche in un foglio supplementario, aggiungendovi le altre due concernenti le facoltà dipartimentali, e le facoltà delle Municipalità.

 

Comitato Centrale.

 

Il Comitato Centrale d'esecuzione ordina ciò che siegue per l'organizzazione de'suoi Burò.

 

Art. 1. Vi sarà sotto la direzione del Segretario Generale un Segretariato composto di quattro Capi di Burò, il cui travaglio sarà diviso nel modo qui sotto spiegato.

 

Art. 2. Uno de'Capi di Burò dovrà ricevere tutte le lettere, scritture, reclami, indrizzi, tutti i progetti, e memorie mandate al Governo, e tener nota da una parte delle dimande particolari per esaminarle, e farvi giustizia, e dall'altra degli oggetti di utile generale, che meritano prendersi in considerazione, per metterne il rapporto succinto sotto gli occhi del Governo. Il capo di Burò avrà presso di sé un Commesso, ed uno Spedizioniere.

 

Art. 3. Un secondo Capo di Burò sarà incaricato di spedire tutte le lettere, risposte del Governo Provvisorìo alle autorità costituite, o a' Cittadini, come anche tutti gli ordini, decreti, e proclami. Egli avrà presso di sé due Spedizionieri.

 

Art. 4. Il terzo Capo di Burò avrà l'incarico della redazione degli ordini, e decreti, o proclami del Governo, e della loro traduzione, e si concerterà con i Capi di Burò, incaricati delle spedizioni, e della correzione della stampa, affin di non esservi errori nell'impressione, pubblicazione, ed invio delle lettere, ordini, e decreti. Questo Capo di Burò avrà presso di lui due Commessi redattori, e due Scribenti.

 

Art. 5. Il quarto Capo di Burò terrà i registri del Governo, dove saranno trascritti, tutt' i suoi Atti, i Processi verbali delle sue sedute, ed il registro fatto doppio sarà veduto, e cifrato nella fine d'ogni seduta dal Presidente, e dal Secretario Generale. Egli avrà due spedizionieri destinati a questo effetto, e di attinenza a questo Burò.

 

Art. 6. Vi saranno finalmente due primi Commessi presso del Se­cretario Generale, uno italiano, e l'altro Francese per iscrivere gli atti del Governo nelle due lingue, e conservare tutti i decreti del Generale i n Capo, e tutte le carte importanti, che non saranno mandate negli altri Burò.

 

Art. 7. Vi sarà un sol Portiere, e due giovani di Burò per servizio del Comitato.

 

Art. 8. Il Comitato centrale darà pubblica udienza ogni giorno dalle ore otto della mattina fino alle dieci, e dalle dieci in poi aprirà la sua seduta particolare.

 

Art. 9. Quando il Comitato centrale sarà riunito in seduta particolare, nessuno potrà interrompere i suoi lavori, ma vi sarà uno de' Capi di Burò incaricato di ricevere, e di ascoltare quelli, che dovranno presentar dimande, o reclami al Governo, e terrà nota delle dimande, che saranno state fatte.

 

Comitato dell'intemo.

 

 

Art. 1. Il Comitato dell'interno sarà subito messo in attività.

 

Art. 2. Egli è diviso in un Segretariato e tre Burò.

 

I. Il primo Burò avrà per oggetto di organizzare, ed invigilare sulle autorità costituite.

 

Il. Il secondo, tutti gli stabilimenti relativi al Commercio, alle sussistenze, a' soccorsi, ed a' travagli publici.

 

III. Il terzo riguarda tutte le istituzioni, che hanno rapporto alle scienze ed alle arti.

 

Art. 3. Il Secretario scrive, ed esamina tutte le carte, suppliche, petizioni, e reclamazioni de'Cittadini, e ne fa la distribuzione per tutti i Burò secondo la loro natura, ed il loro oggetto. Esso è sotto la vigilanza del Presidente.

 

Art. 4. Egli è incaricato ancora delle spedizioni di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del Comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutti i cittadini.

 

Art. 5. La prima divisione e incaricata di far procedere all'elezione de' membri delle autorità costituite ne' diversi dipartimenti, e nelle Comuni, secondo i principj, che saranno stabiliti dalla legge; di tener registro delle loro elezioni, ed essere in corrispondenza con essi su tutto ciò, che riguarda la loro amministrazione.

 

Art. 6. Il Burò della prima divisione è composto di un Capo di divisione, e tre Commessi; uno per le amministrazioni dé dipartimenti, un altro per le Municipalità, ed il terzo per le Comuni.

 

Art. 7. Il Burò della seconda divisione è composto di un capo di divisione, e tre Commessi.

 

Art. 8. Il Burò della terza divisione è composto di un capo di divisione, e sei Commessi; il primo per le scuole, e per tutti gli stabilimenti d'educazione. Il secondo per gli Ospedali, case di pietà, e travagli publici; il terzo per i Teatri. Il quarto per i Musei, e tutti i monumenti delle arti; Il quinto per le Poste, ed il sesto per lo Clero.

 

Questo Burò avrà ancora tre spedizionieri.

 

Art. 9. In ogni Burò vi sarà un giovane di Burò, ed un sol portiere per lo servizio del Comitato.

 

Art. 10. Sarà messa a disposizione del Comitato una somma di ducati duemila al mese per lo mantenimento degl'impiegati, e per le spese de'Burò.

 

Comitato di Finanze.

 

Art. 1. Il Comitato delle Finanze sarà subito messo in attività.

 

Art. 2. Egli è composto di un Segretariato, e di tre Sezioni, cioè:

 

Il Segretariato.

 

La prima Sezione concernente le proprietà nazionali mobili ed immobili.

 

La seconda Sezione per le contribuzioni dirette, risultanti da' fondi dell'industria, e del testatico.

 

E la terza Sezione riguarda le contribuzioni indirette risultanti dalle dogane, e dalle consumazioni.

 

Art. 3. Ognuna di queste tre Sezioni è divisa in due Burò, l'uno per l'arretrato de' conti, relativo al suo ripartimento, l'altro per lo corrente, e l'introito de'danari nelle casse pubbliche.

 

Art. 4. Il Segretariato sarà composto di un Segretario, e di tre Commessi. Sarà incaricato di ricevere, leggere, ed esaminare tutte le scritture, documenti, petizioni, reclami indirizzati al Comitato; di farne la distribuzione a'differenti Burò, secondo la natura degli oggetti, e di spedire gli ordini, decisioni, e risposte decretate dal Comitato.

 

Art. 5. La Sezione delle proprietà nazionali mobili ed immobili è composta di due Burò, cioè quello dell'arretrato, e quello del corrente.

 

Art. 6: Il primo Burò è incaricato di prendere le informazioni e di tenere registro di tutte le proprietà mobili, ed immobili della Nazione; di regolare, liquidare, e diffinire i conti dell'introito, ed esito con tutti gli Agenti dell'antico governo, ed appaltatori delle suddette proprietà: di far introitare nelle casse i denari dell'arretrato: di far mettere i suggelli sopra tutto ciò che ne sarà suscettibile, facendone prima Inventario: d'installare le nuove autorità dell'amministrazione di tali beni dopo il rendimento de' conti; e di preparare, e regolare le forme della nuova amministrazione, e della contabilità, per farne rapporto all'Assemblea de'Rappresentanti del Popolo.

 

Art. 7. Il secondo Burò è incaricato d'invigilare sull'introito de' danari provenienti dalle proprietà nazionali, ed immessi nelle casse pubbliche, e della corrispondenza con le autorità nuovamente stabilite dopo le abolizioni delle antiche.

 

Art. 8. Le Sezioni delle contribuzioni dirette, ed indirette sono parimente divise ciascuna in due Burò, i cui incarichi per i rami rispettivi sono i medesimi di quelli fissati dagli articoli 6., e 7. per la Sezione delle proprietà nazionali.

 

Art. 9. Ciascun Burò sarà composto di un capo di Burò. Vi sarà un solo Portiere per lo servizio del Comitato.

 

Art. 10. Il locale del Comitato sarà distribuito in modo, che vi sia un appartamento per lo Presidente, stabilito di permanenza in virtù della legge del 6. Piovoso, un appartamento per lo Segretario, che risiederà abitualmente in esso: una sala per le deliberazioni del Comi­tato, un Burò composto di due locali, e per ciascuna delle sezioni una camera per lo Deputato incaricato della divisione, e quattro locali per ogni Burò.

 

Art. 11. Si metterà a disposizione del Comitato di Finanze la somma di duc. duemila per ogni mese, il di cui uso verrà dal medesimo giustificato.

 

Comitato di Polizia Generale.

 

Art. 1. Il Comitato di polizia generale sarà posto al momento in attività.


 

Art. 2. diviso in sei Burò, cioè:

 

1. Segreteria.

 

2. Sicurezza pubblica.

 

3. Polizia degli stranieri, e de'passaporti.

 

4. Tribunali civili.

 

5. Prigioni, e case di correzione.

 

6. Spedizione degli affari criminali.

Art. 3. Ciascun Burò è composto di un capo di divisione, d'un e

 

Primo commesso, di due spedizionieri, e di due aiutanti di Burò; vi sarà poi un sol portiere di tutto il Comitato.

 

Art. 4. Il Locale del Comitato sarà diviso in modo che vi sia unappartamento per lo Presidente, stabilito permanente in forza della Legge del dì 6 Piovoso, ed un appartamento per lo Segretario, che vi risiederà continuamente: una sala per le deliberazioni del Comitato: un Burò per la segreteria, composto di due Locali, ed un burò per ciascuna delle divisioni: una camera per lo Deputato incaricato a dirigerla e tre altri burò.­

 

Art. 5. Il Segretario riceve, ed esamina tutte le carte, dimande, petizioni, e reclami de' Cittadini: ne fa la distribuzione a tutt'i burò, secondo la natura degli affari: il Presidente invigila sopra di esso per la esecuzione.

Art. 6. E' incaricato inoltre della spedizione di tutti gli ordini, deci­sioni e risposte del comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutt'i Cittadini.

 

 

Art. 7. La divisione della sicurezza pubblica è incaricata della persone, e sopra i luoghi pubblici: dell'indrizzo degli agenti necessarj per prendere le notizie sopra ogni cosa, che interessa il buon ordine, e la  tranquillità: come anche della corrispondenza colle autorità costituite per tutto ciò che riguarda su i suoi diversi oggetti.

 

Art. 8. La divisione della polizia per gli stranieri, e pe' passaporti è incaricata di tutto ciò che ri guarda gli stranieri, ch'entrano, che dmorano nella Repubblica, o che n'escano: di prender conto de'motivi del lor viaggio, e del lor soggiorno, e della corrispondenza con tutte le autorità stabilite per le differenti parti dell'Amministrazione: di prender conto, e conservar registro di tutti i passaporti, il di cui notamento dovrà esserle rimesso dalle diverse municipalità.­

 

Art. 9. La divisione de'Tribunali civili è incaricata dell'organizzazione de'giudici di pace, e de'tribunali civili, e d'invigilare sopra d'essi, come anche di fissare i loro rispettivi limiti

 

Art. 10. La divisione delle prigioni, e delle case di correzione è incaricata di tutto ciò che concerne le persone, ed il locale di tali case, e prigioni; dee tener lo stato di tutt' i detenuti, e de' motivi di lor detenzione dall'epoca in cui sono stati arrestati, come anche d'invigilare per i cibi, e per tutta la lor sussistenza, e sulla conservazione, e riattazione delle prigioni, e delle case.

 

Art. 11. La divisione de' tribunali criminali avrà la corrispondenza con sì fatti Tribunali, ed invigilerà a tutto ciò, che ha rapporto a reprimere i delitti, ed applicarvi le pene.

 

Art. 12. Sarà destinata a disposizione del Comitato di polizia la somma di ducati due mila al mese, del cui impiego renderà conto giustificativo.

 

Comitato Militare.

 

Art. 1. Il Comitato militare sarà subito posto in attività.

 

Art. 2. Egli è diviso in un Secretariato, e tre Sezioni cioè il Secretariato.

 

Prima Sezione, L'Incaricato dell'armata di Terra.

 

Seconda Sezione, L'Incaricato dell'armata di Mare.

 

La Terza, Il materiale, e la Contabilità dell'uno, e dell'altro.

 

Art. 3. Il Secretariato è composto di un Segretario, e quattro Commessi. Egli è incaricato di ricevere, e di esaminare tutte le Carte, qualunque siano, memorie, suppliche, petizioni, reclamazioni indrizzate al Comitato militare, perfarne la ripartizione, e rimetterle alle differenti Sezioni, e ne'Burò qui sotto designati; Egli è incaricato ancora della spedizione di tutti gli ordini, decisioni, e risposte del Comitato a tutte l'autorità costituite, ed a tutti i Cittadini. Questo Secretariato è sotto la direzione del Presidente.

 

Art. 4. La prima Sezione è divisa in tre Burò, cioè quello delle nomine, quello dell'organizzazione de'Corpi, e quello delle loro operazioni.

 

Art. 5. La divisione ordinata nell'articolo precedente s'applica alla seconda Sezione per l'armata di Mare.

 

Art. 6. La terza Sezione è divisa in quattro burò; il primo delle sussistenze; il secondo delle armi, vestiari, ed equipaggio; il terzo de' quartieri, e fortificazioni; il quarto de fondi, e Contabilità.

 

Art. 7. Il Burò delle nomine della prima Sezione (quella, Cioè, Incaricata dell'armata di Terra) è incombensato di presentare tutti i Capi, ed Ufficiali delle truppe di terra di tutte le armi, de' riassunti de' rapporti relativi a'titoli, ed a'motivi degli avvanzamenti, e de' progetti de'Decreti in questo genere, per sottometterli all'assemblea de rappresentanti del Popolo. Egli è composto di un Capo di Burò.

                                  

Art. 8. Il precedente articolo s'applica egualmente al primo Burò della seconda Sezione.

 

Art, 9. Al secondo Burò appartiene il travaglio relativo all'organizzamento della forza armata; alla formazione, e denominazione de' battaglioni, e differenti Corpi, ai loro Uniformi, ed alle loro discipline. Egli è composto di un Capo, di due Commessi, e di un giovane di Burò.

 

Art. 10. La medesima organizzazione descritta negli articoli precedenti ha luogo per lo secondo Burò della seconda sezione.

 

Art. 11. Al terzo Burò appartiene il travaglio relativo alle marce, e stazioni delle truppe, a'cambiamenti di guarnigione: tiene registro dello stato di situazione di tutti i Corpi, e di tutti i loro movimenti. Egli è composto di un Capo, di quattro Commessi, e di un Giovane di Burò.

 

Art. 12. Il terzo Burò della seconda sezione è organizzato secondo il modo prescritto nell'articolo precedente.

 

Art. 13. Il primo Burò della terza sezione è incaricato delle compre, della distribuzione, e della vigilanza su tutti gli oggetti di sussistenza, e d'approvvisionamento militare, de'viveri, e foraggi dell'armata di terra, e di mare. Egli riceve tutte le proposte, stipula tutte le convenzioni per gli assienti, e presenta rapporti all'approvazione del Comitato Centrale.

 

Art. 14. Egli è composto di quattro Capi; uno per la parte de'viveri, pane, e carne; l'altro per i liquidi, un altro per i foraggi, e l'ultimo per gli oggetti de'medicamenti, e spezierie per gli Ospedali militari; Il Capo della prima parte ha presso di se tre Commessi, e ciascun Commesso due Spedizionieri, i Capi delle tre altre parti hanno due Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

 

Art. 15. Il secondo Burò della terza sezione è incaricato della compra, della distribuzione, e della conservazione di tutti gli oggetti' di armamento, di vestiario, equipaggio, e finimenti di cavalli. Egli è composto di tre Capi, de' quali uno per ciascuna di queste tre parti avranno presso di se tre Commessi, due Spedizionieri, ed un giovane di Burò.

 

Art. 16. Il terzo Burò è incaricato del mantenimento, e della riattazione degli Edificj destinati per l'alloggio delle truppe, Quartieri, Corpi di guardia, Castelli, Ospedali Militari, Porti, ed Arsenali. Egli è composto di un Capo, di cinque Commessi, di sei Spedizionieri, e di un giovane di Burò.

 

Art. 17. Al quarto Burò appartiene la cura di regolare, e far contribuire nelle Casse pubbliche i prodotti de' fondi destinati al soldo, e mantenimento della truppa, d'invigilare agl'impieghi, di regolare la contabilità de'Corpi, e di fare restituire gli effetti, ed il denaro di tutti i Corpi di terra, e di mare, che si trovano soppressi per l'organizzazione del nuovo governo. Egli è composto di due Capi, de' quali uno per lo passato, e l'altro per lo corrente, avendo ciascuno tre Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò. Vi sarà un sol Portiere, per lo servizio del Comitato.

 

Art. 18. Il Locale del Comitato sarà diviso in maniera, che vi sia un appartamento per lo Presidente, stabilito in permanenza per la legge de'9. Piovoso. Un appartamento per lo Secretario, perché risiederà ivi abitualmente; una Sala per le deliberazioni del Comitato, un burò per lo Secretariato composto di due Camere, e per ciascuna delle Sezioni, una Camera per lo Deputato incaricato della direzione, e quattro Camere per ciascun burò.

 

Art. 19. E' messa alla disposizione del Comitato militare una somma di sei mila docati al mese per lo pagamento degli Impiegati, e spese di burò.

 

Napoli 10. Piovoso anno 7.

 

Laubert Presidente ‑ Julien Segretario generale.

 

Approvato dal Generale in Capite

CHAMPIONNET

 

 

Legge concernente la facoltà delle Municipalità e de'limiti

della di loro giurisdizione.

 

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.

 

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Annata di Napoli.

 

Considerando che l'azione del governo non può aver forza ed attività che mediante soccorso delle autorità Locali, ch'essendo presenti da per tutto, e sparse sopra tutta la superficie della Repubblica s'occupano di tutti gi'interessi generali, amministrano tutte le proprietà Nazionali, invigilano su tutti gli agenti, ripartiscono tutte le contribuzioni, ne garantiscono il pagamento, e ne procurano l'introito nelle pubbliche casse, diriggono il movimento della forza sedentaria, e prevengono tutt' i disordini, e tutte le agitazioni contrarie alle Leggi, e pericolose per la pubblica tranquillità mediante una polizia ferma ed attiva; Ordina ciò che siegue.


 

Art. 1. Le Amministrazioni Municipali saranno subito messe in attività.

 

Art. 2. Vi saranno sei Rioni nella Città di Napoli, e ciascun Rione avrà una Municipalità.

 

Art. 3. Sarà in oltre formato nella Città di Napoli un Comitato Centrale composto di tre Cittadini; egli sarà incaricato di tutti gli oggetti di amministrazione pubblica indivisibili per lor natura, quali sono le sussistenze, la polizia l'alloggio delle truppe il mantenimento delle strade, delle fontane, e di tutt' i pubblici stabilimenti.

 

Art. 4. Sarà stabilita una municipalità in tutte le Città, che avranno una popolazione di dieci mila anime.

 

Art. 5. Le Municipalità delle Città, che hanno una popolazione di dieci mila anime, o al di sopra, sono composte di sette membri.

 

Art. 6. Vi sarà in ciascun cantone un'amministrazione Municipale.

 

Art. 7. Sarà essa composta d'un Presidente, e di tanti Municipali, quanti sono i Comuni.

 

Art. 8. Sarà di più nominato in ciascun Comune un aggiunto all' Uffiziale Municipale.

 

Art. 9. Tutt' i luoghi, de' quali la popolazione non eccede il numero di cento abitanti, saranno riuniti ai luoghi più vicini per far insieme un solo e medesimo Comune.

 

Art. 10. Vi saranno in ciascuna Municipalità un Commissario del Governo, ed un Segretario.

 

Art. 11. Il Segretario è nominato dalla Municipalità, ed il Commissario dal governo.

 

Art. 12. Non può alcuno esser Municipale, o aggiunto d'un Comune, in cui non abbia il suo Domicilio.

 

Art. 13. Le amministrazioni Municipali sono incaricate del riparto di tutte le Contribuzioni dirette nell'estensione del loro distretto, e di tutti gl'interessi particolari del lor Comune relativi all'Amministrazione.

 

Art. 14. La legge delega loro la vigilanza su tutte le rendite publiche, e le proprietà nazionali, la cura della sicurezza e tranquillità publica, l'organizzazione, e la direzione della forza Nazionale sedentaria, la vigilanza su gli agenti della contribuzione indiretta, l'ispezione su tutti gli stabilimenti Nazionali relativi alle scienze, alle arti, ed al Commercio la vigilanza su le case di educazione, e di pubblici soccorsi.

 

Art. 15. Le Municipalità delle Città, che hanno diecimila anime, e di più, si riuniscono tutt' i giorni ad ore fisse.


Art. 16. Le Municipalità de' Cantoni si riuniscono una volta per       settimana ne' giorni, che non sono di lavoro.

 

    Art. 17. Ciascun Municipale, o aggiunto esercita nel suo Comune sotto la dipendenza della Municipalità le funzioni attribuite al'Amministrazione Municipale, eccetto il riparto delle imposizioni, che non può essere altrimenti fatto, che in Assemblea.

 

Art. 18. Le deliberazioni delle Municipalità sono prese alla maggiorità de' voti; il Commissario del governo presso le municipalità è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni, e della corrispondenza.

 

Art. 19. Le Municipalità non corrispondono, che colle amministrazioni dipartimentali, eccetto ne' casi d'urgenza; ed allorché devono esse indirizzare delle lagnanze al governo su le autorità superiori.

 

Art. 20. Le deliberazioni delle Municipalità si scrivono, e registrano; il Segretario della Municipalità n'è risponsabile.

 

Art. 21. Le Municipalità fanno pubblicare, ed affiggere le leggi, e gli ordini, che ricevono dalle autorità Superiori. li Commissario dei governo n'è risponsabile.

 

Art. 22. Tengono un registro, in cui i titoli di tutte le leggi, e gli oggetti degli ordini ricevuti sono scritti.

 

Art. 23. Il Commissario dei governo dà avviso in iscritto all'amministrazione dipartimentale una volta ogni dieci giorni, delle leggi, e degli ordini ricevuti.

 

Art. 24. Rende egualmente un Conto Sommario di tutte le operazioni, e deliberazioni della municipalità.

 

Art. 25. L' abito degl' Uffiziali Municipali, e l'onorario degli agenti impiegati presso la Municipalità saranno fissati con una Legge particolare.

 

Art. 26. Il Comitato Centrale è incaricato della esecuzione dei presente Decreto, che sarà pubblicato, ed affisso in tutti i Comuni.

 

Legge concernente le facoltà delle Amministrazioni Dipartimentali,

e de'limiti della di loro Giuridizione.

 

21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.

 

CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Armata di Napoli.

 

Considerando, che le dilazioni necessarie, per ridurre, discutere, e presentare all'accettazione del corpo legislativo la Costituzione Repubblicana, il di cui lavoro è stato affidato al Comitato di Legislazione, non permettono di aspettare lo stabilimento del Governo Costituzionale per istabilire le Autorità amministrative; destinate a ripartire le contribuzioni, e ad invigliare su l'incasso, e l'impiego del pubblico denaro.

 

Che vi sarebbe un pericolo troppo grande a dare alle antiche autorità l'esazione delle contribuzioni pubbliche, la cura ella polizia generale, e lo stabilimento delle Costituzioni Repubblicane, ordina ciò che siegue.

 

Art. 1. Le amministrazioni dipartimentali saranno messe subito in attività.

 

Art. 2. Esse saranno composte di tre Amministratori, e di un Commissario del Governo.

 

Art. 3. Le funzioni degli Amministratori, e del Commissario non cesseranno pria dello stabilimento del Governo Costituzionale.

 

Art. 4. Le Amministrazioni dipartimentali sono incaricate dell'amministrazione delle proprietà nazionali, delle distribuzioni di tutte le contribuzioni dirette, d'invigilare sopra tutte quelle, che siano indirette, e di far versare nelle Casse Nazionali tutto il denaro proveniente dalle pubbliche entrate.

 

Art. 5. Esse vegliano alla sicurezza, ed alla tranquillità pubblica in tutta l'estensione del loro territorio, e sono incaricate dello stabilimento, e della direzione della forza Nazionale sedentaria, e non pagata.

 

Art. 6. Sotto il nome di proprietà Nazionali sono comprese le strade, le poste, tutti gli stabilimenti pubblici relativi al commercio, alle arti, alle scienze, all'educazione, al sollievo dell'umanità, e tutte le proprietà pubbliche appartenenti alla Corona, ed al Fisco, come ancora quelle, che derivano da tutte le soppresse corporazioni.

 

Art. 7. Appartiene alle Amministrazioni dipartimentali il diritto di provvedere al di loro mantenimento, ed alla di loro conservazione; esse faranno coltivare, o affittare i beni, che loro appartengano, invigilino su l'impiego del denaro, che ne deriva, e su la condotta delle persone, che lo amministrano.

 

Art. 8. Le Amministrazioni centrali non fanno la distribuzione della contribuzione diretta, che fra li Comuni del loro distretto; appartiene alle autorità locali quella da farsi fra i particolari in proporzione delle loro facoltà.

 

Art. 9. Esse vegliano affinché il denaro entri nelle casse pubbliche all' epoche marcate, ed applicano alli Comuni, ed ai particolari le pene pronunziate dalle leggi contro quei, che ritardano i pagamenti.

 

Art. 10. La contribuzione indiretta, ch'è il prodotto delle imposizioni sopra il consumo, o sopra l'entrata e sortita delle mercanzie, non è dell'ingerenza delle amministrazioni dipartimentali, che sotto il rap­porto d'invigilare sulle persone, che sono destinate ad amministrarla,ed a riceverne il prodotto.

 

Art. 11. Denunziano al Governo le frodi, che si commettono, le negligenze, che nocciono al ricupero del denaro, le vessazioni ed angustie commesse contro i particolari; possono puranche verificare lo stato delle Casse, ed i registri.

 

Art. 12. Non possono né sospendere, né dimettere gli agenti delle contribuzioni indirette sotto qualunque siasi pretesto.

 

Art. 13. Possono nominare degli agenti ne' cantoni per l'ammini­strazione delle proprietà Nazionali, ma non possono dispensarli dalla vigilanza, e dall'ispezione delle autorità Municipali, che dalla legge saranno stabilite.

 

Art. 14. L'amministrazione dipartimentale nomina tutti i mesi il suo Presidente; tutte le deliberazioni si prendono alla pluralità de' voti.

 

Art. 15. L'amministrazione non può deliberare senza la presenza di due de' suoi membri.

 

Art. 16. Il Commissario del Governo non ha voce deliberativa, ma  assiste a tutte le deliberazioni, è sua cura, che siano inserite con esat­tezza ne' registri, e che siano eseguite, e trasmette all'Amministra­zione tutte le leggi, tutti gli ordini dei Governo, e tutte le decisioni del Comitato.

 

Art. 17. Ha il diritto di domandarne l'esecuzione, e di vigilare, ac­ciò la medesima sia pronta ed attiva; è incaricato della corrispondenza dell'Amministrazione col Governo, e di quella del Governo coll'Am­ministrazione.

 

Art. 18. L'Amministrazione dipartimentale nomina il suo Segretario, e tutti gi'impiegati de' suoi burò.

 

Art. 19. Il Segretario dell'Amministrazione è presente a tutte le deliberazioni, le compila, e le trascrive ne' registri.

 

Art. 20. Firma col Presidente tutte le spedizioni degli atti dell'Amministrazione.

 

Art. 21. Le Amministrazioni dipartimentali non possono deliber­are che in comune, ma gli Amministratori possono dividersi le cure, ed il lavoro della corrispondenza, e dell'esecuzione.

 

Art. 22. Le Amministrazioni non possono stabilire, che cinque burò, quello del Segretariato, quello delle proprietà Nazionali, quello delle contribuzioni dirette, quello delle contribuzioni indirette, e quello della polizia.

 

Art. 23. Esse non possono stabilire in ciascun burò più d'un capo, e di tre commessi.



Art. 24. L'onorario degli Amministratori è di cinquecento ducati l'anno, quello dei Commissario di seicento, quello del Segretario eguale a quello degli Amministratori.

 

Art. 25. I capi dei burò hanno un onorario, di 450. ducati l'anno, ed i Commessi di 300.

 

Art. 26. Le amministrazioni hanno a lor disposizione una somma annua di tremila ducati per le spese dei burò, rifazioni della casa destinata al lor stabilimento, pel fuoco, lumi, carta, domestici, e portiere, ed altre spese non previste.

 

Art. 27. Il Comitato Generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso.

 

Championnet

 

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