Foglio di
Supplemento.
Siccome questo foglio ha l'obbligo di render conto di tutte
le operazioni, e disposizioni del Governo cosi avremmo dovuto inserire le leggi
organiche dei particolari Burò di ciascun
Comitato. Di fatti le abbiam tenute stampate fin dalla loro promulgazione, ma
parte per le altre più interessanti, che si son affollate, parte perché
attendevamo quelle del Comitato di Legislazione, abbiamo differito lo
inserirle, sappiam ora che il Comitato di Legislazione non ha Burò come quello, che non ispedisce
ordini; diamo dunque le suddette leggi organiche in un foglio supplementario,
aggiungendovi le altre due concernenti le facoltà dipartimentali, e le facoltà
delle Municipalità.
Comitato Centrale.
Il Comitato Centrale
d'esecuzione ordina ciò che siegue per l'organizzazione de'suoi
Burò.
Art. 1. Vi sarà
sotto la direzione del Segretario Generale un Segretariato composto di quattro
Capi di Burò, il cui travaglio sarà diviso nel modo qui sotto spiegato.
Art. 2. Uno de'Capi
di Burò dovrà ricevere tutte le lettere, scritture, reclami, indrizzi, tutti i
progetti, e memorie mandate al Governo, e tener nota da una parte delle dimande
particolari per esaminarle, e farvi giustizia, e dall'altra degli oggetti di
utile generale, che meritano prendersi in considerazione, per metterne il
rapporto succinto sotto gli occhi del Governo. Il capo di Burò avrà presso di
sé un Commesso, ed uno Spedizioniere.
Art. 3. Un secondo
Capo di Burò sarà incaricato di spedire tutte le lettere, risposte del Governo
Provvisorìo alle autorità costituite, o a' Cittadini, come anche tutti gli ordini,
decreti, e proclami. Egli avrà presso di sé due Spedizionieri.
Art. 4. Il terzo Capo di Burò avrà
l'incarico della redazione degli ordini, e decreti, o proclami del Governo, e
della loro traduzione, e si concerterà con i Capi di Burò, incaricati delle
spedizioni, e della correzione della stampa, affin di non esservi errori
nell'impressione, pubblicazione, ed invio delle lettere, ordini, e decreti.
Questo Capo di Burò avrà presso di lui due Commessi redattori, e due Scribenti.
Art. 5. Il quarto
Capo di Burò terrà i registri del Governo, dove saranno trascritti, tutt' i
suoi Atti, i Processi verbali delle sue sedute, ed il registro fatto doppio
sarà veduto, e cifrato nella fine d'ogni seduta dal Presidente, e dal
Secretario Generale. Egli avrà due spedizionieri destinati a questo effetto, e
di attinenza a questo Burò.
Art. 6. Vi saranno
finalmente due primi Commessi presso del Secretario Generale, uno italiano, e
l'altro Francese per iscrivere gli atti del Governo nelle due lingue, e
conservare tutti i decreti del Generale i n Capo, e tutte le carte importanti,
che non saranno mandate negli altri Burò.
Art. 7. Vi sarà un
sol Portiere, e due giovani di Burò per servizio del Comitato.
Art. 8. Il Comitato
centrale darà pubblica udienza ogni giorno dalle ore otto della mattina fino
alle dieci, e dalle dieci in poi aprirà la sua seduta particolare.
Art. 9. Quando il
Comitato centrale sarà riunito in seduta particolare, nessuno potrà
interrompere i suoi lavori, ma vi sarà uno de' Capi di Burò incaricato di
ricevere, e di ascoltare quelli, che dovranno presentar dimande, o reclami al
Governo, e terrà nota delle dimande, che saranno state fatte.
Comitato dell'intemo.
Art. 1. Il Comitato dell'interno sarà
subito messo in attività.
Art. 2. Egli è diviso in un
Segretariato e tre Burò.
I. Il primo Burò
avrà per oggetto di organizzare, ed invigilare sulle autorità costituite.
Il. Il secondo,
tutti gli stabilimenti relativi al Commercio, alle sussistenze, a' soccorsi, ed
a' travagli publici.
III. Il terzo riguarda
tutte le istituzioni, che hanno rapporto alle scienze ed alle arti.
Art. 3. Il
Secretario scrive, ed esamina tutte le carte, suppliche, petizioni, e
reclamazioni de'Cittadini, e ne fa la distribuzione per tutti i Burò secondo la
loro natura, ed il loro oggetto. Esso è sotto la vigilanza del Presidente.
Art. 4. Egli è
incaricato ancora delle spedizioni di tutti gli ordini, decisioni, e risposte
del Comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutti i cittadini.
Art. 5. La prima
divisione e incaricata di far procedere all'elezione de' membri delle autorità
costituite ne' diversi dipartimenti, e nelle Comuni, secondo i principj, che
saranno stabiliti dalla legge; di tener registro delle loro elezioni, ed essere
in corrispondenza con essi su tutto ciò, che riguarda la loro amministrazione.
Art. 6. Il Burò
della prima divisione è composto di un Capo di divisione, e tre Commessi; uno
per le amministrazioni dé dipartimenti, un altro per le Municipalità, ed il
terzo per le Comuni.
Art. 7. Il Burò
della seconda divisione è composto di un capo di divisione, e tre Commessi.
Art. 8. Il Burò
della terza divisione è composto di un capo di divisione, e sei Commessi; il
primo per le scuole, e per tutti gli stabilimenti d'educazione. Il secondo per
gli Ospedali, case di pietà, e travagli publici; il terzo per i Teatri. Il
quarto per i Musei, e tutti i monumenti delle arti; Il quinto per le Poste, ed
il sesto per lo Clero.
Questo Burò avrà ancora tre
spedizionieri.
Art. 9. In ogni Burò
vi sarà un giovane di Burò, ed un sol portiere per lo servizio del Comitato.
Art. 10. Sarà messa
a disposizione del Comitato una somma di ducati duemila al mese per lo
mantenimento degl'impiegati, e per le spese de'Burò.
Comitato di Finanze.
Art. 1. Il Comitato delle Finanze sarà
subito messo in attività.
Art. 2. Egli è composto di un
Segretariato, e di tre Sezioni, cioè:
Il Segretariato.
La prima Sezione
concernente le proprietà nazionali mobili ed immobili.
La seconda Sezione per
le contribuzioni dirette, risultanti da' fondi dell'industria, e del testatico.
E la terza Sezione
riguarda le contribuzioni indirette risultanti dalle dogane, e dalle
consumazioni.
Art. 3. Ognuna di
queste tre Sezioni è divisa in due Burò, l'uno per l'arretrato de' conti,
relativo al suo ripartimento, l'altro per lo corrente, e l'introito de'danari
nelle casse pubbliche.
Art. 4. Il
Segretariato sarà composto di un Segretario, e di tre Commessi. Sarà incaricato
di ricevere, leggere, ed esaminare tutte le scritture, documenti, petizioni,
reclami indirizzati al Comitato; di farne la distribuzione a'differenti Burò,
secondo la natura degli oggetti, e di spedire gli ordini, decisioni, e risposte
decretate dal Comitato.
Art. 5. La Sezione
delle proprietà nazionali mobili ed immobili è composta di due Burò, cioè
quello dell'arretrato, e quello del corrente.
Art. 6: Il primo
Burò è incaricato di prendere le informazioni e di tenere registro di tutte le
proprietà mobili, ed immobili della Nazione; di regolare, liquidare, e
diffinire i conti dell'introito, ed esito con tutti gli Agenti dell'antico
governo, ed appaltatori delle suddette proprietà: di far introitare nelle casse
i denari dell'arretrato: di far mettere i suggelli sopra tutto ciò che ne sarà
suscettibile, facendone prima Inventario: d'installare le nuove autorità
dell'amministrazione di tali beni dopo il rendimento de' conti; e di preparare,
e regolare le forme della nuova amministrazione, e della contabilità, per farne
rapporto all'Assemblea de'Rappresentanti del Popolo.
Art. 7. Il secondo
Burò è incaricato d'invigilare sull'introito de' danari provenienti dalle
proprietà nazionali, ed immessi nelle casse pubbliche, e della corrispondenza
con le autorità nuovamente stabilite dopo le abolizioni delle antiche.
Art. 8. Le Sezioni
delle contribuzioni dirette, ed indirette sono parimente divise ciascuna in due
Burò, i cui incarichi per i rami rispettivi sono i medesimi di quelli fissati
dagli articoli 6., e 7. per la Sezione delle proprietà nazionali.
Art. 9. Ciascun Burò
sarà composto di un capo di Burò. Vi sarà un solo Portiere per lo servizio del
Comitato.
Art. 10. Il locale
del Comitato sarà distribuito in modo, che vi sia un appartamento per lo
Presidente, stabilito di permanenza in virtù della legge del 6. Piovoso, un
appartamento per lo Segretario, che risiederà abitualmente in esso: una sala
per le deliberazioni del Comitato, un Burò composto di due locali, e per
ciascuna delle sezioni una camera per lo Deputato incaricato della divisione, e
quattro locali per ogni Burò.
Art. 11. Si metterà
a disposizione del Comitato di Finanze la somma di duc. duemila per ogni mese,
il di cui uso verrà dal medesimo giustificato.
Comitato di Polizia Generale.
Art. 1. Il Comitato di
polizia generale sarà posto al momento in attività.
Art. 2. diviso in
sei Burò, cioè:
1. Segreteria.
2. Sicurezza pubblica.
3. Polizia degli stranieri, e
de'passaporti.
4. Tribunali civili.
5. Prigioni, e case di correzione.
6. Spedizione degli affari criminali.
Art. 3. Ciascun Burò
è composto di un capo di divisione, d'un e
Primo commesso, di
due spedizionieri, e di due aiutanti di Burò; vi sarà poi un sol portiere di
tutto il Comitato.
Art. 4. Il Locale
del Comitato sarà diviso in modo che vi sia unappartamento per lo Presidente,
stabilito permanente in forza della Legge del dì 6 Piovoso, ed un appartamento
per lo Segretario, che vi risiederà continuamente: una sala per le
deliberazioni del Comitato: un Burò per la segreteria, composto di due Locali,
ed un burò per ciascuna delle divisioni: una camera per lo Deputato incaricato
a dirigerla e tre altri burò.
Art. 5. Il
Segretario riceve, ed esamina tutte le carte, dimande, petizioni, e reclami de'
Cittadini: ne fa la distribuzione a tutt'i burò, secondo la natura degli
affari: il Presidente invigila sopra di esso per la esecuzione.
Art. 6. E'
incaricato inoltre della spedizione di tutti gli ordini, decisioni e risposte
del comitato a tutte le autorità costituite, ed a tutt'i Cittadini.
Art. 7. La divisione
della sicurezza pubblica è incaricata della persone, e sopra i luoghi pubblici:
dell'indrizzo degli agenti necessarj per prendere le notizie sopra ogni cosa,
che interessa il buon ordine, e la tranquillità:
come anche della corrispondenza colle autorità costituite per tutto ciò che
riguarda su i suoi diversi oggetti.
Art. 8. La divisione
della polizia per gli stranieri, e pe' passaporti è incaricata di tutto ciò che
ri guarda gli stranieri, ch'entrano, che dmorano nella Repubblica, o che
n'escano: di prender conto de'motivi del lor viaggio, e del lor soggiorno, e
della corrispondenza con tutte le autorità stabilite per le differenti parti
dell'Amministrazione: di prender conto, e conservar registro di tutti i
passaporti, il di cui notamento dovrà esserle rimesso dalle diverse
municipalità.
Art. 9. La divisione
de'Tribunali civili è incaricata dell'organizzazione de'giudici di pace, e
de'tribunali civili, e d'invigilare sopra d'essi, come anche di fissare i loro
rispettivi limiti
Art. 10. La
divisione delle prigioni, e delle case di correzione è incaricata di tutto ciò
che concerne le persone, ed il locale di tali case, e prigioni; dee tener lo
stato di tutt' i detenuti, e de' motivi di lor detenzione dall'epoca in cui
sono stati arrestati, come anche d'invigilare per i cibi, e per tutta la lor
sussistenza, e sulla conservazione, e riattazione delle prigioni, e delle case.
Art. 11. La
divisione de' tribunali criminali avrà la corrispondenza con sì fatti
Tribunali, ed invigilerà a tutto ciò, che ha rapporto a reprimere i delitti, ed
applicarvi le pene.
Art. 12. Sarà
destinata a disposizione del Comitato di polizia la somma di ducati due mila al
mese, del cui impiego renderà conto giustificativo.
Comitato Militare.
Art. 1. Il Comitato militare sarà
subito posto in attività.
Art. 2. Egli è
diviso in un Secretariato, e tre Sezioni cioè il Secretariato.
Prima Sezione, L'Incaricato dell'armata
di Terra.
Seconda Sezione, L'Incaricato
dell'armata di Mare.
La Terza, Il materiale, e la
Contabilità dell'uno, e dell'altro.
Art. 3. Il
Secretariato è composto di un Segretario, e quattro Commessi. Egli è incaricato
di ricevere, e di esaminare tutte le Carte, qualunque siano, memorie, suppliche,
petizioni, reclamazioni indrizzate al Comitato militare, perfarne la
ripartizione, e rimetterle alle differenti Sezioni, e ne'Burò qui sotto
designati; Egli è incaricato ancora della spedizione di tutti gli ordini,
decisioni, e risposte del Comitato a tutte l'autorità costituite, ed a tutti i
Cittadini. Questo Secretariato è sotto la direzione del Presidente.
Art. 4. La prima
Sezione è divisa in tre Burò, cioè quello delle nomine, quello
dell'organizzazione de'Corpi, e quello delle loro operazioni.
Art. 5. La divisione
ordinata nell'articolo precedente s'applica alla seconda Sezione per l'armata
di Mare.
Art. 6. La terza
Sezione è divisa in quattro burò; il primo delle sussistenze; il secondo delle
armi, vestiari, ed equipaggio; il terzo de' quartieri, e fortificazioni; il
quarto de fondi, e Contabilità.
Art. 7. Il Burò
delle nomine della prima Sezione (quella, Cioè, Incaricata dell'armata di
Terra) è incombensato di presentare tutti i Capi, ed Ufficiali delle truppe di
terra di tutte le armi, de' riassunti de' rapporti relativi a'titoli, ed
a'motivi degli avvanzamenti, e de' progetti de'Decreti in questo genere, per
sottometterli all'assemblea de rappresentanti del Popolo. Egli è composto di un
Capo di Burò.
Art. 8. Il
precedente articolo s'applica egualmente al primo Burò della seconda Sezione.
Art, 9. Al secondo
Burò appartiene il travaglio relativo all'organizzamento della forza armata;
alla formazione, e denominazione de' battaglioni, e differenti Corpi, ai loro
Uniformi, ed alle loro discipline. Egli è composto di un Capo, di due Commessi,
e di un giovane di Burò.
Art. 10. La medesima
organizzazione descritta negli articoli precedenti ha luogo per lo secondo Burò
della seconda sezione.
Art. 11. Al terzo
Burò appartiene il travaglio relativo alle marce, e stazioni delle truppe, a'cambiamenti di guarnigione:
tiene registro dello stato di situazione di tutti i Corpi, e di tutti i loro
movimenti. Egli è composto di un Capo, di quattro Commessi, e di un Giovane di
Burò.
Art. 12. Il terzo
Burò della seconda sezione è organizzato secondo il modo prescritto
nell'articolo precedente.
Art. 13. Il primo
Burò della terza sezione è incaricato delle compre, della distribuzione, e
della vigilanza su tutti gli oggetti di sussistenza, e d'approvvisionamento
militare, de'viveri, e foraggi dell'armata di terra, e di mare. Egli riceve
tutte le proposte, stipula tutte le convenzioni per gli assienti, e presenta
rapporti all'approvazione del Comitato Centrale.
Art. 14. Egli è
composto di quattro Capi; uno per la parte de'viveri, pane, e carne; l'altro
per i liquidi, un altro per i foraggi, e l'ultimo per gli oggetti
de'medicamenti, e spezierie per gli Ospedali militari; Il Capo della prima
parte ha presso di se tre Commessi, e ciascun Commesso due Spedizionieri, i
Capi delle tre altre parti hanno due Commessi, quattro Spedizionieri, ed un
giovane di Burò.
Art. 15. Il secondo
Burò della terza sezione è incaricato della compra, della distribuzione, e
della conservazione di tutti gli oggetti' di armamento, di vestiario,
equipaggio, e finimenti di cavalli. Egli è composto di tre Capi, de' quali uno
per ciascuna di queste tre parti avranno presso di se tre Commessi, due
Spedizionieri, ed un giovane di Burò.
Art. 16. Il terzo Burò
è incaricato del mantenimento, e della riattazione degli Edificj destinati per
l'alloggio delle truppe, Quartieri, Corpi di guardia, Castelli, Ospedali
Militari, Porti, ed Arsenali. Egli è composto di un Capo, di cinque Commessi,
di sei Spedizionieri, e di un giovane di Burò.
Art. 17. Al quarto
Burò appartiene la cura di regolare, e far contribuire nelle Casse pubbliche i
prodotti de' fondi destinati al soldo, e mantenimento della truppa,
d'invigilare agl'impieghi, di regolare la contabilità de'Corpi, e di fare
restituire gli effetti, ed il denaro di tutti i Corpi di terra, e di mare, che
si trovano soppressi per l'organizzazione del nuovo governo. Egli è composto di
due Capi, de' quali uno per lo passato, e l'altro per lo corrente, avendo
ciascuno tre Commessi, quattro Spedizionieri, ed un giovane di Burò. Vi sarà un
sol Portiere, per lo servizio del Comitato.
Art. 18. Il Locale
del Comitato sarà diviso in maniera, che vi sia un appartamento per lo
Presidente, stabilito in permanenza per la legge de'9. Piovoso. Un appartamento
per lo Secretario, perché risiederà ivi abitualmente; una Sala per le
deliberazioni del Comitato, un burò per lo Secretariato composto di due Camere,
e per ciascuna delle Sezioni, una Camera per lo Deputato incaricato della direzione,
e quattro Camere per ciascun burò.
Art. 19. E' messa alla
disposizione del Comitato militare una somma di sei mila docati al mese per lo
pagamento degli Impiegati, e spese di burò.
Napoli 10. Piovoso anno 7.
Laubert Presidente ‑ Julien Segretario generale.
Approvato dal Generale in Capite
CHAMPIONNET
Legge concernente la facoltà delle
Municipalità e de'limiti
della di loro giurisdizione.
21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.
CHAMPIONNET
Generale in Capo dell'Annata di Napoli.
Considerando che l'azione del governo non può aver forza
ed attività che mediante soccorso delle autorità Locali, ch'essendo presenti da
per tutto, e sparse sopra tutta la superficie della Repubblica s'occupano di
tutti gi'interessi generali, amministrano tutte le proprietà Nazionali,
invigilano su tutti gli agenti, ripartiscono tutte le contribuzioni, ne
garantiscono il pagamento, e ne procurano l'introito nelle pubbliche casse,
diriggono il movimento della forza sedentaria, e prevengono tutt' i disordini,
e tutte le agitazioni contrarie alle Leggi, e pericolose per la pubblica
tranquillità mediante una polizia ferma ed attiva; Ordina ciò che siegue.
Art. 1. Le Amministrazioni Municipali saranno subito
messe in attività.
Art. 2. Vi saranno sei Rioni nella Città di Napoli, e
ciascun Rione avrà una Municipalità.
Art. 3. Sarà in oltre formato nella Città di Napoli un
Comitato Centrale composto di tre Cittadini; egli sarà incaricato di tutti gli
oggetti di amministrazione pubblica indivisibili per lor natura, quali sono le
sussistenze, la polizia l'alloggio delle truppe il mantenimento delle strade,
delle fontane, e di tutt' i pubblici stabilimenti.
Art. 4. Sarà stabilita una municipalità in tutte le
Città, che avranno una popolazione di dieci mila anime.
Art. 5. Le Municipalità delle Città, che hanno una
popolazione di dieci mila anime, o al di sopra, sono composte di sette membri.
Art.
6. Vi sarà in ciascun cantone un'amministrazione Municipale.
Art. 7. Sarà essa composta d'un Presidente, e di tanti
Municipali, quanti sono i Comuni.
Art. 8. Sarà di più nominato in ciascun Comune un
aggiunto all' Uffiziale Municipale.
Art. 9. Tutt' i luoghi, de' quali la popolazione non
eccede il numero di cento abitanti, saranno riuniti ai luoghi più vicini per
far insieme un solo e medesimo Comune.
Art. 10. Vi saranno in ciascuna Municipalità un
Commissario del Governo, ed un Segretario.
Art. 11. Il Segretario è nominato dalla Municipalità, ed
il Commissario dal governo.
Art. 12. Non può alcuno esser Municipale, o aggiunto d'un
Comune, in cui non abbia il suo Domicilio.
Art. 13. Le amministrazioni Municipali sono incaricate
del riparto di tutte le Contribuzioni dirette nell'estensione del loro
distretto, e di tutti gl'interessi particolari del lor Comune relativi
all'Amministrazione.
Art. 14. La legge delega loro la vigilanza su tutte le
rendite publiche, e le proprietà nazionali, la cura della sicurezza e
tranquillità publica, l'organizzazione, e la direzione della forza Nazionale
sedentaria, la vigilanza su gli agenti della contribuzione indiretta,
l'ispezione su tutti gli stabilimenti Nazionali relativi alle scienze, alle
arti, ed al Commercio la vigilanza su le case di educazione, e di pubblici
soccorsi.
Art. 15. Le Municipalità delle Città, che hanno diecimila
anime, e di più, si riuniscono tutt' i giorni ad ore fisse.
Art.
16. Le Municipalità de' Cantoni si riuniscono una volta per settimana ne' giorni, che non sono di
lavoro.
Art. 17. Ciascun Municipale, o aggiunto
esercita nel suo Comune sotto la dipendenza della Municipalità le funzioni
attribuite al'Amministrazione Municipale, eccetto il riparto delle imposizioni,
che non può essere altrimenti fatto, che in Assemblea.
Art. 18. Le deliberazioni delle Municipalità sono prese
alla maggiorità de' voti; il Commissario del governo presso le municipalità è
incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni, e della corrispondenza.
Art. 19. Le Municipalità non corrispondono, che colle
amministrazioni dipartimentali, eccetto ne' casi d'urgenza; ed allorché devono
esse indirizzare delle lagnanze al governo su le autorità superiori.
Art. 20. Le deliberazioni delle Municipalità si scrivono,
e registrano; il Segretario della Municipalità n'è risponsabile.
Art. 21. Le Municipalità fanno pubblicare, ed affiggere
le leggi, e gli ordini, che ricevono dalle autorità Superiori. li Commissario
dei governo n'è risponsabile.
Art. 22. Tengono un registro, in cui i titoli di tutte le
leggi, e gli oggetti degli ordini ricevuti sono scritti.
Art. 23. Il Commissario dei governo dà avviso in iscritto
all'amministrazione dipartimentale una volta ogni dieci giorni, delle leggi, e
degli ordini ricevuti.
Art. 24. Rende egualmente un Conto Sommario di tutte le
operazioni, e deliberazioni della municipalità.
Art. 25. L' abito degl' Uffiziali Municipali, e
l'onorario degli agenti impiegati presso la Municipalità saranno fissati con
una Legge particolare.
Art. 26. Il Comitato Centrale è incaricato della esecuzione
dei presente Decreto, che sarà pubblicato, ed affisso in tutti i Comuni.
Legge concernente le facoltà delle
Amministrazioni Dipartimentali,
e de'limiti della di loro Giuridizione.
21. Piovoso, anno VII. Repubblicano.
CHAMPIONNET Generale in Capo dell'Armata di Napoli.
Considerando, che le dilazioni necessarie, per ridurre,
discutere, e presentare all'accettazione del corpo legislativo la Costituzione
Repubblicana, il di cui lavoro è stato affidato al Comitato di Legislazione,
non permettono di aspettare lo stabilimento del Governo Costituzionale per
istabilire le Autorità amministrative; destinate a ripartire le contribuzioni,
e ad invigliare su l'incasso, e l'impiego del pubblico denaro.
Che vi sarebbe un pericolo troppo grande a dare alle antiche
autorità l'esazione delle contribuzioni pubbliche, la cura ella polizia
generale, e lo stabilimento delle Costituzioni Repubblicane, ordina ciò che
siegue.
Art. 1. Le amministrazioni dipartimentali saranno messe
subito in attività.
Art. 2. Esse saranno composte di tre Amministratori, e di
un Commissario del Governo.
Art. 3. Le funzioni degli Amministratori, e del
Commissario non cesseranno pria dello stabilimento del Governo Costituzionale.
Art. 4. Le Amministrazioni dipartimentali sono incaricate
dell'amministrazione delle proprietà nazionali, delle distribuzioni di tutte le
contribuzioni dirette, d'invigilare sopra tutte quelle, che siano indirette, e
di far versare nelle Casse Nazionali tutto il denaro proveniente dalle
pubbliche entrate.
Art. 5. Esse vegliano alla sicurezza, ed alla
tranquillità pubblica in tutta l'estensione del loro territorio, e sono
incaricate dello stabilimento, e della direzione della forza Nazionale
sedentaria, e non pagata.
Art. 6. Sotto il nome di proprietà Nazionali sono
comprese le strade, le poste, tutti gli stabilimenti pubblici relativi al
commercio, alle arti, alle scienze, all'educazione, al sollievo dell'umanità, e
tutte le proprietà pubbliche appartenenti alla Corona, ed al Fisco, come ancora
quelle, che derivano da tutte le soppresse corporazioni.
Art. 7. Appartiene alle Amministrazioni dipartimentali il
diritto di provvedere al di loro mantenimento, ed alla di loro conservazione;
esse faranno coltivare, o affittare i beni, che loro appartengano, invigilino su
l'impiego del denaro, che ne deriva, e su la condotta delle persone, che lo
amministrano.
Art. 8. Le Amministrazioni centrali non fanno la
distribuzione della contribuzione diretta, che fra li Comuni del loro distretto;
appartiene alle autorità locali quella da farsi fra i particolari in
proporzione delle loro facoltà.
Art. 9. Esse vegliano affinché il denaro entri nelle
casse pubbliche all' epoche marcate, ed applicano alli Comuni, ed ai
particolari le pene pronunziate dalle leggi contro quei, che ritardano i
pagamenti.
Art. 10. La contribuzione indiretta, ch'è il prodotto
delle imposizioni sopra il consumo, o sopra l'entrata e sortita delle
mercanzie, non è dell'ingerenza delle amministrazioni dipartimentali, che sotto
il rapporto d'invigilare sulle persone, che sono destinate ad amministrarla,ed
a riceverne il prodotto.
Art. 11. Denunziano al Governo le frodi, che si
commettono, le negligenze, che nocciono al ricupero del denaro, le vessazioni
ed angustie commesse contro i particolari; possono puranche verificare lo stato
delle Casse, ed i registri.
Art. 12. Non possono né sospendere, né dimettere gli
agenti delle contribuzioni indirette sotto qualunque siasi pretesto.
Art. 13. Possono nominare degli agenti ne' cantoni per
l'amministrazione delle proprietà Nazionali, ma non possono dispensarli dalla
vigilanza, e dall'ispezione delle autorità Municipali, che dalla legge saranno
stabilite.
Art. 14. L'amministrazione dipartimentale nomina tutti i
mesi il suo Presidente; tutte le deliberazioni si prendono alla pluralità de'
voti.
Art. 15. L'amministrazione non può deliberare senza la
presenza di due de' suoi membri.
Art. 16. Il Commissario del Governo non ha voce
deliberativa, ma assiste a tutte le
deliberazioni, è sua cura, che siano inserite con esattezza ne' registri, e
che siano eseguite, e trasmette all'Amministrazione tutte le leggi, tutti gli
ordini dei Governo, e tutte le decisioni del Comitato.
Art. 17. Ha il diritto di domandarne l'esecuzione, e di
vigilare, acciò la medesima sia pronta ed attiva; è incaricato della
corrispondenza dell'Amministrazione col Governo, e di quella del Governo
coll'Amministrazione.
Art. 18. L'Amministrazione dipartimentale nomina il suo
Segretario, e tutti gi'impiegati de' suoi burò.
Art. 19. Il Segretario dell'Amministrazione è presente a
tutte le deliberazioni, le compila, e le trascrive ne' registri.
Art. 20. Firma col Presidente tutte le spedizioni degli
atti dell'Amministrazione.
Art. 21. Le Amministrazioni dipartimentali non possono
deliberare che in comune, ma gli Amministratori possono dividersi le cure, ed
il lavoro della corrispondenza, e dell'esecuzione.
Art. 22. Le Amministrazioni non possono stabilire, che cinque
burò, quello del Segretariato, quello delle proprietà Nazionali, quello delle
contribuzioni dirette, quello delle contribuzioni indirette, e quello della
polizia.
Art. 23. Esse non possono stabilire in ciascun burò più
d'un capo, e di tre commessi.
Art. 24. L'onorario degli Amministratori è di cinquecento
ducati l'anno, quello dei Commissario di seicento, quello del Segretario eguale
a quello degli Amministratori.
Art. 25. I capi dei burò hanno un onorario, di 450.
ducati l'anno, ed i Commessi di 300.
Art. 26. Le amministrazioni hanno a lor disposizione una
somma annua di tremila ducati per le spese dei burò, rifazioni della casa
destinata al lor stabilimento, pel fuoco, lumi, carta, domestici, e portiere,
ed altre spese non previste.
Art. 27. Il Comitato Generale è incaricato
dell'esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed
affisso.
Championnet
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