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MONITORE NAPOLITANO |
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DECADE 20. PRATILE ANNO VII. DELLA
LIBERTA; I. DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA
UNA, ED INDIVISIBILE (SABBATO 8. GIUGNO 1799) MAJESTAS POPULI Secondo trimestre. Num. 35 |
Continua questa Centrale a godere della maggior tranquillità. li
movimento che vi si osserva, tende ad assicurare, e sostener la Repubblica, e
riguarda le non interrotte giornaliere spedizioni militari contra
gl'insurgenti. L'infestamento che da essi ricevono tutte le nostre campagne,
comincia a produrre scarsezza di alcuni generi; come sarebbero le carni,
l'olio, ed i latticinj salati, ma speriam di breve rimediati in gran parte
cotesti inconvenienti, mercé le felici spedizioni de' nostri bravi commilitoni.
Ecco il promesso rapporto del Gen. Bassette.
Dalla Barra, il 18. Pratile, anno 7. Repubblicano,
a due ore dopo la mezza notte.
IL GENERALE BASSETTE
Al Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri.
CITTADINO MINISTRO,
Il valore de' miei compagni d'arme
fa trovarmi al possesso della Barra, malgrado, che più di trecento insorgenti
con un fuoco vivissimo ce lo avessero contrastato.
L'alborato, ed i grani molto alti,
che circondavano il fronte d'attacco, mi determinarono a questo colpo: molto
più perché era prossima la notte, la quale non ci permetteva di bivaccare in un luogo così svantaggioso
...
Io debbo lodarmi in generale di
tutti; ma con particolar modo del Cittadino Alò, Capo di Battaglione, che alla
testa de' giovani degl'Incurabili; di altri bravi Patrioti, e de' coraggiosi
Calabresi han fatto prodigj di valore.
Jeri sera invitai gli abitanti
della Barra a farci un'illuminazione, e nel tempo stesso si è fatta una
perquisizione d'armi, ma non ne abbiamo trovata alcuna. Salute, e rispetto.
Bassette.
Sono rimasti feriti i Cittadini Francesco Braca degl'Incurabili, un
Prete, un Francese, che coraggiosamente han voluto seguir il Generale, ed il
giovane figlio dell'ex‑principe di Canneto
ferito nella spalla. Tra' morti è il Cittadino Giuseppe de Pascale Calabrese, ucciso inavvedutamente da' nostri
medesimi, per essersi troppo avvanzato. E il povero, ma valoroso Reussier volontario Svizzero, ucciso
dagl'insurgenti, perché ferito in una coscia, non poté seguire i compagni, che
inavvertentemente l'abbandonarono.
Giovedì lo stesso Generale Bassette ebbe altro attacco a Ponticelli, dove la resistenza fu
ostinatissima, e furiosa, cosicché si devenne in fine ad incendiar quel Casale
per toglier un futuro asilo a' malvaggi. Il General in capo Manthonè con altra colonna di gioventù
volontaria era postato in qualche distanza, ed attendeva l'avviso di Bassette per muoversi di concerto;
l'avviso non giunse, egli attaccò dal suo lato vigorosamente, e riportò altro
rimarchevole vantaggio.
Jeri una partita Francese attaccò
gl'insurgenti a Melito. Le nostre partite han continuato gli attacchi verso
Portici, e la Torre: la guerra è cotidiana.
Questa
mattina una Deputazione Patriottica è andata a rappresentare alla Comm. Leg.
che nelle spedizioni de' giorni scorsi, e particolarmente in quella alla Barra, non si era pensato di mandare né
carro alcuno onde trasportare i feriti, né chirurgo, o provvista di sfilacci, e
pezze, onde fasciarli, cosicché i feriti in quell'azione avean dovuto
ritornarsene a stento a piedi, senza ricever soccorso alcuno: La Comm. Leg.
prestando a tali querele l'attenzione che meritavano, ha spedito premuroso
messaggio all'Esecutiva, acciò dia le opportune providenze.
SALA PATRIOTTICA.
Jeri sera sulla falsa voce che si
fosse sospesa la Commissione rivoluzionaria fu immediatamente spedita una
Deputazione alla Commissione Legislativa per dimandarne il motivo, rimostrar
l'urgenza di tal commissione, e richieder, che subito fosse rimessa in
attività.
Con altra mozione approvata a pieni
voti, si è destinata altra Deputazione per portarsi in Capua a richieder al
Generale Gerardon un Comandante
Francese per dirigere e regolar egli la guerra ed istruire la nostra gioventù
Patriottica.
Un altro Cittadino ha rilevato come
in tali circostanze quali sono le presenti, il solo P Belloni forestiere, si veda ogni giorno predicar per le piazze, e
muri nostro Religioso, o Prete, muri Vescovo interponga li suo officio
Pastorale per ricondurre i Popoli traviati, addolcir gli animi ed ammorzar le
insurgenze; fa quindi la mozione, che de' Missioriarj si spargano per le
campagne a tal oggetto, e che s'ingiunga a' Vescovi di promuovere, e prestarsi
essi medesimi a tal predicazione.
Infine un Cittadino del Mercato rimostra
il pericolo in cui si è di mancar di farine, non per mancanza del genere, ma
per versuzia de' farinaj che lo nascondono per farne salir il prezzo; propone
quindi senza violenza alcuna portarsi all'improvviso da essi, e veder se
abbiano farina, o interrogarli, se, o dove l'abbiano; se niegano di averne, e
poterne avere, chiuder la bottega, e sbarrarne la porta: egli poi ben conosceva
i mezzani, i quali sapevano, ed avrebbero dato notizia de' segreti magazzeni di
farina. La mozione è stata applaudita, approvata, e si son subito molti
Cittadini concertati coll'opinante per portarsi alla proposta diligenza.
COMMISSIONE LEGISLATIVA.
14. Pratile. Si discute l'abolizione della gabella del pesce. Si disputa sul modo d'indennizzare gl'interessati. Ma a riguardo
del piccol numero de' Rappresentanti intervenuti, si aggiorna.
Si propone l'affare de'
fedecommessi, ma anche questo per l'istessa ragione si rimette a tempo più
opportuno.
Il Segretario legge una petizione
della Municipalità di Castellammare per l'abolizione di certi diritti contrarj
alla libertà della popolazione.
Pagano domanda
la parola. «Non è giusto, Cittadini, egli
dice, che in fatto di libertà sia una Comune all'altra inferiore. Se il
passato Governo Provvisorio si occupò a trarre le Comuni baronali dalla
oppressione de' dritti feudali, è necessario, che ora questa Commissione
compiendo l'opera, si dia cura di sgravare da somiglianti servili pesi anche
quelle che nel tempo del despotismo eran Regie.
Non è da porsi in dubbio, che tutti codesti dritti debbano rimanere
interamente aboliti; poiché il general sistema lo richiede. Se dunque deesi dar
luogo a deliberazione, questa non dee cadere altro che sul modo di
particolarizzar tale abolizione ne' suoi varj casi. E' v'ha due sorte di
contribuzioni. Quelle che nascono da servizio personale, e da dritti
proibitivi, e quelle che derivano da altri fonti. Le prime, essendo
direttamente opposte alla proclamazione della libertà, ed alla legge abolitiva
de' feudi, non si vuol debitare, che debbano senz'altro esame rimanere estinte.
Quanto alle seconde poi son
d'aviso, doversi attendere la formazione delle leggi consolidatrici del sistema
delle Finanze, affine di determinare il compenso per chi nella proposta
abolizione venga a sofferire del danno». Quindi domanda, che sia creata una Commessione, cui si possa addossare il
carico di produrre un distinto prospetto di tutte le contribuzioni esistenti
per le Comuni secondoché a ciascuna delle due Classi appartengono: il qua]
prospetto sarà un certo dato, per prendere le determinazioni che converranno.
La mozione viene approvata. Filangieri aggiugne, che per agevolare
l'operazione, debbano nella Commessione proposta entrare de' membri del passato
Governo Provvisorio, in cui fu fatta la legge dell'abolizione de' feudi.
Ciò viene approvato; e il
Presidente nomina per tal Commissione i Rappresentanti Forges, Palumbo, e Magliano.
Indi il Segretario legge un
progetto del citt. Luigi de Francesco, di
formare un campo di Marte composto di Patriotti per la difesa, e sicurezza
della patria.
Il progetto è applaudito
universalmente, e si stabilisce d'invitar la Commissione Esecutiva ad
incaricarsi di eseguirlo con quelle modificazioni, che di concerto si
converranno. Pagano rilevando il
repubblicano spirito del benemerito autore, fa mozione perché si decreti, che
nel processo verbale se ne faccia onorata menzione. La Commessione lo approva,
e la decreta.
Il Segretario pubblica l'elezione
fatta in Comitato generale del Cittadino Ignazio
Buonocore (negoziante di farine al Mercato, e già Presidente della
Municipalità di Masaniello) in membro
della Commissione Legislativa per rimpiazzo d'uno de' mancanti. Gli si fa
comune elogio, e si chiude la Sessione pubblica.
17. Pratile. Si prosiegue la discussione sull'abolizione della gabella del Pesce. Tutti convengono che la medesima
debba essere abolita. Si disputa sulla maniera di ovviare al monopolio, e si
propone di far chiudere le grotte, altrimenti malgrado l'abolizione della
gabella, il pesce anderà sempre caro. Pagano
riflette, che il tempo non è opportuno per tale novità. Buonocore propone quindi, che si debba
rimettere l'assisa. Ei dice, l'oggetto
della legge è di far, che il pesce vada a buon prezzo, ed il Popolo possa
cibarsene; ma col lasciar le grotte aperte senza impor l'assisa, il prezzo del
pesce seguirà l'avidità dei pochi Capi pescivendoli, per cui conto si vende, e
la legge sarà fatta solo in vantaggio di essi, non già del Pubblico. Ma
l'assisa, si dirà, è contraria al sistema della libertà; sì, se questo sistema
fosse già adottato in tutto: abbiam l'assisa alla carne, ai salati, ai lardi,
ai latticini, perché noti l'assisa al pesce? giova la libertà quando è in
tutto; orti, mentre siam obbligati ad aver le assise in tante altre cose,
giova, che vi sia pure nel pesce. Il Presidente rileva, che l'oggetto della
questione attuale, è soltanto, se debba, o no togliersi la gabella, ed invita a
votare su ciò. Si conchiude, che per ora si abolisca, riserbando a miglior
tempo più minuta disamina. Indi sulla quistione dell'indennizzazione degli
interessati si adotta la mozione di Colangelo,
che propone di riunire tutto il pieno de' capitali de' consegnatarj, e
d'assegnarne loro una rendita certa, come al 4. per 100., o altra, da trarsi
dal fondo, che verrà determinato. Riguardo al calcolo di tali rendite si adotta
la mozione Pagano, che debbano, cioè,
calcolarsi sulla coacervazione di cinque affitti sussecutivi. Resta lo stesso Pagano incaricato di redigerne un
progetto di Legge.
Indi il Segretario legge una
petizione del Cittadino Andrea Giannozzi
a nome di tutti i coltivatori di Posilipo per l'abolizione dello scannaggio,
e della gabella degli animali, che si crescono in casa. Tale petizione si trova
giusta, e il Presidente forma sopra tal soggetto la particolar commissione de'
Cittadini Palumbo, e Gambale, invitando anche il Cittadino Buonocore a somministrare de' lumi.
Il Segretario legge un messaggio
della Commissione Esecutiva domandante uno schiarimento sulla legge del dì 16. Fiorile,
colla quale si determina, che i Tesorieri nazionali, e i ricevitori
dipartimentali debbano dare una cauzione per la somma di cui sono responsabili.
I dubbj proposti dalla Commissione Esecutiva sono 1. Se la richiesta cauzione
debba intendersi per un anno, ovvero debba risguardare il solo introito di un
mese. 2. Se la detta cauzione debba essere necessariamente estranea, ovvero
possa cadere su i beni degli stessi responsabili.
La Commissione Legislativa decide,
che la cauzione debba riferirsi su gi'introiti di ciascun mese, e che possa
cadere su i beni degli stessi Tesorieri, o ricevitori, quando sieno
proporzionati possidenti, e che debba ripetersi estranea, quando i responsabili
poco o nulla posseggono.
Finalmente il Segretario legge un
altro messaggio della Commissione Esecutiva, ove propone l'abolizione de'
dritti de' Parrochi nell'esercizio del loro ministero. Tale abolizione si trova
giusta, ma per mozione di Pagano viene
rimessa alla generale Legge, colla quale verrà determinato l'appuntamento de'
Ministri del Culto.
18., e 19. Sessione segreta.
18. Pratile.
LEGGE
La tirannia opprime la parte la più
povera del Popolo coll'enorme peso de' dazj destinati all'alimento de' suoi
infami vizj. Il Governo Repubblicano riscuote delle imposizioni soltanto
necessarie per mantenere l'ordine pubblico, e la pubblica sicurezza. La gabella
sul pesce, genere quasi di prima necessità per le circostanze di questa
Centrale, gravita specialmente sopra la povera gente, che vive dal mare, ed è
tanto utile alla Repubblica. Quindi la Commissione legislativa irrequieta
sempre per sollevare, e render felice il Popolo, e sopratutto i poveri
pescatori:
Ordina, e stabilisce:
1. Qualunque dazio sopra il pesce
conosciuto sotto il nome del grano a rotolo, e di jus reale resta dalla
pubblicazione di questa legge abolito.
2. Que' Cittadini detti
consegnatatj, che possedevano i dazj suddetti, saranno indennizzati o sulla
decima, o sulla rendita della Dogana di Foggia a loro piacere, provvisoriamente
fino alla surrogazione di altro fondo, che si destinerà dopo il generale piano
delle Finanze.
3. Si fisserà la rendita annuale di
tal dazio, facendosi il coacervo di cinque sussecutivi fitti, e se ne sceglierà
una rendita media proporzionale, che si distribuirà a' consegnatarj in ragione
delle loro quote, dedotte le necessarie spese, che si facevano.
4. La Commissione Esecutiva è
incaricata della pubblicazione, e pronta esecuzione della presente legge. ‑
CIRILLO Presidente. ‑ DE TOMMASO Segretario.
La Commissione Esecutiva ordina che
la presente legge sia pubblicata, eseguita, e munita del suggello della
Repubblica. ‑ ERCOLE D'AGNESE Presidente. ‑ CARCANI (FERD.) Seg. Gen.
LA COMMISSIONE ESECUTIVA.
Richiedendo le attuali circostanze
della Repubblica, che colla maggiore possibile speditezza si devenga alla
coscrizione di tutte le persone di questa Comune, che possono essere in
attività di servizio tanto per la Guardia Nazionale, che per la Truppa di
linea, questa Commissione decreta ciò, che siegue:
1. Si formi una Commissione di
diciotto Patrioti, la quale suddividendosi per le Municipalità della Comune in
sei Commissioni di tre Membri l'una, s'incarichi sollecitamente dell'accennata
coscrizione, nella maniera, che stimerà più propria, ed espediente, per cui le
si comunicano tutte le necessarie facoltà.
2. La suddetta Commissione sarà
composta de' Cittadini Azzia, Salfi, Celestino de' Marzj, Francesco Saverio
Granata, Gaetano Russo, Domenico Bisceglia, Vincenzino Russo, Giuseppe Poerio
Pietro Pulli, Giuseppe Giannelli, Francesco Guardati, Francesco Sacco, Giuseppe
Cestari, Antonio Santorcili, Francesco Bagni, P. Berardino Pisticci, Gio:
Donato Vitulli, e Michele la Greca.
3. Fino al compimento della
coscrizione, e della installazione della nuova Guardia Nazionale, niuna
innovazione sarà fatta nell'attual Guardia, potendo la Commissione proporre a
questa Commissione Esecutiva le loro vedute, per darle maggiore attività.
4. Per le armi, e munizioni
nominerà a questa Commissione tre persone, per raccoglierle, ed attivarle di
concerto col Comandante del Castel nuovo, ed altri Capi Militari, cui
appartiene.
5. Proporrà a questa Commissione i
Quartieri, ed i Corpi di Guardia, che stimerà opportuni per la Guardia
Nazionale, e nominerà persone, per metterli in ordine, e provvederli colla
maggiore possibile speditezza.
6. Le Municipalità prestino una
parte del loro locale alle Commissioni pe' loro travagli, diano parte de'
giovani de' loro Burò, od altre persone, per servire alla coscrizione, e
prestino ogni altro ajuto necessario.
7. La Commissione Esecutiva
somministrerà i mezzi necessarj, e darà tutte le provvidenze, che convengono,
per ottenere con celerità la suddetta coscrizione. Napoli 15. Pratile anno 7. ERCOLE
D'AGNESE Presid. ‑ CARCANI (FERD,) Seg. Gen.
IL CAPO DI BRIGATA COMANDANTE IL
FORTE
DI S. ELMO
A'CITTADINI NAPOLETANI
CITTADINI,
Da gran tempo i nemici della
pubblica tranquillità s'ingegnano di spargere tra di voi fl germe del l'in
surrezi ori e, e di eccitare delle funeste rivoluzioni. Da gran tempo i capi
degl'insurgenti pagati dal tiranno di Palermo, e sostenuti dagli uomini
abbandonati all'errore, di cui essi sono le prime vittime, tentano di eccitare
un movimento nella vostra Città.
Che vogliono, Cittadini, questi
scellerati intinti di delitto,
infestando le vostre campagne, e minacciando la Capitale? Essi altro non
vogliono, che la ruina delle vostre proprietà, il rovesciamento dell'ordine
pubblico, e l'infame regno d'una anarchia, col favore della quale il primo capo
di tutti questi briganti, il più vile tiranno della terra possa venire a farvi provare
tutto il peso della sua vendetta.
In simigliante circostanza che
dovete voi fare, Cittadini? Tenervi in calma, ubbidire alle leggi, e seguire
con confidenza l'impulsione del Governo, che veglia alla vostra felicità. Voi
nulla avete a temere; le sagge misure, ch'egli prende, vi mettono al coverto di
tutti i mali, che vi minacciano. Dall'altra parte i Francesi sono qui; essi si
riguardano, come vostri fratelli, e giurano di partecipare i vostri pericoli,
di soccorrervi, e di difendervi. Potreste voi esser pusillanimi, quando siete
garantiti da amici così fedeli, che non respirano, che la vostra felicità?
Voi avete saputo, Cittadini, la
nuova delle vittorie riportate da' Francesi nell'Armata d'Italia. Esse sono il
presagio sicuro della vostra libertà, e di quella di tutti i Popoli: I tiranni
ne fremono, e fanno i loro ultimi sforzi. Ben tosto essi niente più potranno
contro noi: Ferdinando, questo mostro avido del vostro sangue, quest'assassino
dell'umanità, dovrà stimarsi felice, se potrà trovare in unione della sua
famiglia in una fuga vergognosa la sua salvezza.
Gl'Inglesi sì fieri, e sì insolenti
saran ben tosto costretti ad invocare a lor riguardo la generosità de'
Repubblicani, ch'essi si sono sforzati finora di avvilire.
Gl'Insurgenti, i ciechi strumenti
del delitto, e della tirannia non tarderanno a rientrare in dovere;
gl'istigatori soli pagheranno colla lor testa i misfatti, che organizzano,
poiché già la Vanguardia dell'Armata Francese avanza; una forte Colonna comandata
da un Generale coraggioso, e repubblicano entra sul Territorio della vostra
Repubblica, e non tarderà a farvi rispettare le Leggi, ristabilire l'unione de'
principj, ed operare la salute de' Popoli. Dopo ciò come non dovete
riassicurarvi? Qual fiducia non dovete voi avere?
Popolo di Napoli, voi avete alla
vostra testa Magistrati illuminati, ed intrepidi, che sapranno sacrificare le
loro vite, per garantire la vostra; Essi nulla trascureranno, per rendersi
degni dell'alto grado di confidenza, di cui sono stati onorati, e meritare la
vostra stima. E poi, io ve 'l ripeto, i Francesi sono dalla vostra banda; Essi
hanno sempre gli occhi aperti sopra di voi. lo vi assicuro per loro parte
assistenza, e protezione. Cittadini, unione, e calma, ecco ciò, che vi domando,
ed allora benedirò il destino, che mi ha lasciato tra voi. Ma se in luogo
d'esser pacifici, siccome vi siete mostrati finora, se invece di ubbidire alle
Leggi, come l'avete fatto, vi darete in preda dell'agitazione, e del disordine,
se voi vi presterete alle mire di alcuni scellerati, che non vivono, che per
l'insurrezione; allora divenuti gli artefici del vostro infortunio, non
rimproverate, che il vostro genio malefico. In quanto a me obliando i
sentimenti, che mi attaccano a voi, mi armerò della severità delle Leggi, e
confermandomi alle istruzioni, che mi sono state date, io vi opprimerò con
tutti i colpi di vendetta nazionale, ch'è stata terribile, tutte le volte,
ch'era stata provocata.
Il Capo di Brigata Comandante il
Forte di S. Elmo MEJAN.
VARIETA’.
Il Cittadino Aitori è venuto da
Messina porta, che in virtù della notizia dell'uscita della Flotta Gallispana
si era ordinata leva in massa in Sicilia; che quest'ordine avea messo in
fermentazione tutto il popolo; che le forze Inglesi si erano tutte
riconcentrate in faccia a Palermo, e che essendone partito un loro vascello per
portar munizioni di bocca a Porto‑maone, avea per via incontrato un
brick, col quale avea parlamentato, in virtù di che il vascello era di nuovo
tornato indietro, ed avea scaricato i viveri in Palermo; dal che si era
congetturato, che dal brick avesse avuto notizia di tale Flotta, e della presa
di Porto‑maone.
Persone venute da Procida
confermano la stessa notizia; dicendo, che anche in Procida si susurrava cosa
consimile.
Fatti Repubblicani.
Un Cittadino ha Giovedì sera
presentato alla Sala Patriottica, un suo figlio di tredici anni, il quale nella
mattina istessa avea seguito il Gen. Bassette,
e nell'affare di Ponticello si
era valorosamente battuto. Altri Cittadini presenti contestarono il fatto,
tutta la Sala si levò ad applaudire, ed abbracciar questo virtuoso fanciullo,
che si mostrò disposto a partire di bel nuovo il giorno appresso. Qual è più
ammirabile il coraggio del figlio, o quello del padre? Viva la REPUBBLICA.
Nell'insurrezione di Bari, mentre
tutta la plebaglia era in armi nella piazza, tre bravi Cittadini correndo a
cavallo attraversano la città, ascendono al castello, prendono la bendiera
tricolore, e portandola sventolante ripassano fra la calca degli armati, e la
salvano, gridando Viva la LIBERTA’, Viva la REPUBBLICA.
LA COMMISSIONE ECCLESIASTICA
MILITARE
Al CONCORRENTI ALLE CAPPELLANIE
DELL'ESERCITO.
La Commissione Ecclesiastica
Militare destinata a dare all'Esercito della Repubblica de' Sacerdoti, i quali
riempiano i di lei voti; e convinta che i Ministri di una Religione, i di cui
principj sono nell'ordine di una vita avvenire perfettamente conformi a
principj, che conducono nell'ordine della vita presente l'uomo e Cittadino alla
perfezione ed alla felicità, debbono infondere la virtù e il coraggio negli
spiriti di coloro che dalla massa de' Cittadini liberi si prescelgono a
difendere colle armi alla mano i dritti e la dignità della Patria; ha
determinato nelle sue prime sedute di rendere pubbliche le sue intenzione su la
scelta de' Cappellani dell'Esercito, i quali dovranno formare sotto il regno
della virtù un corpo di Ecclesiastici virtuosi e dotti, capaci di conciliarsi
la stima e rispetto de' loro subordinati. Quindi prescrive:
1. Che tutti coloro che vorranno concorrere alla
Cappellania dell'Esercito della Repubblica, presentino alla Commissione
l'attestato de vita & moribus de'
Parrochi, il placet de' Vescovi loro
Ordinari, e per i Regolari quello de' loro rispettivi Superiori.
2. Presentino tutti i titoli di merito fondati sulle loro passate
fatiche e sopra i saggi dati di virtù e di scienza. I Preti che non sono stati
occupati in altro, che in celebrare la Messa, e i Frati solo impiegati al Coro
non ha no alcun titolo ad un ministero che esige Insegnamento Predicazione,
Confessionario, Patriottismo e costume, le sole cose che ispirano la confidenza
pubblica.
3. Finalmente otto giorni dopo la
presentazione de' loro attestati e titoli di merito dovranno presentarsi alla Commissione, e quivi debbono
esporsi a distendere in lingua o italiana o anche meglio in latina,
l'interpretazione di qualche passo delle Divine Scritture, così del nuovo che
dell'antico Testamento, e la soluzione di qualche caso di Teologia Pastorale; e
dopo ciò sarà destinato un giorno, nel quale sieno tenuti ad una concione a
qualche plutone di truppa alla presenza del Ministro della Guerra, o del
Tribunale Militare o di un Generale dell'Esercito e di qualche Individuo o di
tutta la Commissione.
Libri, de'quali deve esser provvisto un Cappellano
dell'Esercito.
La Sacra Scrittura, la di cui parte
storica suggerisce de' grandi fumi per ben dirigere un Esercito di Uomini
religiosi. Al suonare i Sacerdoti le trombe, caddero le mura di Gerico. I
Leviti erano nelle prime file della battaglia, ed animavano i Soldati alla
pugna e alla vittoria. Il coraggio Repubblicano dell'Esercito de' Maccabei era
un risultato della religione e del coraggio de' loro Capi della Tribù Sacerdotale.
La Morale Cristiana di Besombes, e la Teologia Pastorale di Gifebuz ristampata in Pavia. De'Libri di
Concioni sacre sul Vangelo delle Domeniche, e particolarmente quelle del Granata, e del Vescovo Fitz‑James. I
Discorsi di Macchiavello sopra
Livio e l'arte della Guerra. La Geografia di Gordon. GurZio ‑ VINCENZO TROISI Presidente ‑GAETANO
CARCANI ‑ GENNARO STARACE Segretario.
Roma 14. Pratile. L'Ambasciadore Francese Bertholio ha
partecipato a' Consoli, che le comunicazioni colla Francia per breve tempo
interrotte, cominciano a ristabilirsi. li bussolo, in cui deve sortire in
ciascun anno uno de' membri del Direttorio, avea avuto luogo in Parigi i 20.
dello scorso Fiorile. La sorte era caduta sul Cittadino Rewbel, che passa al Consiglio degli Anziani, essendovi stato
chiamato dal voto de' suoi concittadini. Il giorno 22, e seg. il Consiglio de'
500. era proceduto alla lista decupla, dalla quale il Consiglio degli Anziani
deve scegliere il nuovo Direttore. Quei, che avean ricevuto la maggiorità de'
suffragi, erano i Cittadini Le‑Fevre,
Sieyes, Duval, Carlo Lacroix, Lambrechts, Goyer.
Soggiugne dippiù, che ne'
differenti combattimenti dati agli Austriaci dalle truppe sotto gli ordini del
Gen. Lecourbe (sostituito al Gen. Massena,
ch'è passato a comandare al Reno le truppe di Jourdan 16. Ventoso, fino a'
3. Fiorile, la perdita de' nemici è stata di 18806. uomini, de' quali 4047.
morti, 3778. feriti, e 14581. prigionieri; di 30. pezzi di cannone, un obice,
52. cassoni, e 294. cavalli.
Napoli, il dì 25. Fiorile, an. 7.
COMMISSIONE LEGISLATIVA
Il principale dovere della
Commissione Legislativa è sicuramente quello di preparar anticipatamente la
Costituzione, e di gettarne le fondamenta. L'organizzazione del Potere
Giudiziario è uno degli oggetti, i più interessanti, che entrano in questo
numero, e de' quali debbonsi con particolarità occupare i governi liberi, a
fine di assicurare con leggi savie, ed analoghe alla natura dell'uomo la
proprietà, e libertà de' Cittadini. Questi principj rendono indispensabili, ed
urgente la pronta organizzazione de'Tribunali Repubblicani, i quali si
reclamano generalmente da tutti, tanto più, che il lasciare per più lungo tempo
sussistere gli antichi, sarebbe una sorgente di gravi disordini. Perciò la
Commissione Legislativa Ordina, e stabilisce.
Art. 1. Colla presente legge si
annullano le giurisdizioni tutte dell'antico regime, e tutti gli antichi
Tribunali Giunte, Commissioni, Delegazioni ce., le quali cesseranno dalle loro
funzioni subito che saranno installati i nuovi Tribunali civili, e criminali in
vigore di questa legge.
2. Dal prescritto nell'artic.
precedente resta escluso il Tribunale del Commercio, il quale però sarà
organizzato nel modo che sì spiegherà più innanzi; come anche la Commission
Militare, la quale durerà fino a che non sarà altrimenti disposto dalla legge.
TITOLO I.
Determinazioni generali.
3. L'amministrazione della
giustizia per tutto il territorio della Repubblica è gratuita.
4. I processi, i decreti, e le
sentenze nelle cause tanto civili che criminali devono essere scritti in idioma
Italiano.
5. Non si può impedire alle parti,
che si facciano decidere le loro differenze da arbitri scelti da esse medesime
6. Le decisioni però di questi
arbitri non ammettono appello, a meno che le parti non abbiano fatto
espressamente questa riserva.
7. Nessuna persona può essere
arrestata, se non ne' casi seguenti.
I. Per un ordine del Tribunale di
Polizia preceduto da un processo verbale, e ne' casi stabiliti dalla legge.
II. Per un decreto del Tribunal
Crirninale colle condizioni suddette.
III. Per un decreto della
Commissione Militare preceduto egualmente da un processo verbale, e ne"
casi permessi dalla legge.
IV. Per un ordine del Giudice di
pace colle stesse condizioni.
V. Per sorpresa in flagranti.
VI. Per un ordine della Commissione
Esecutiva, o del Ministro di Polizia, i quali sotto la loro risponsabilità
frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto, debbono rimettere l'arrestato al
Tribunale competente.
8. Affinché il mandato, il quale
ordina l'arresto possa essere eseguito, conviene: 1., che esso esprima
formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in conformità della quale si è
ordinato; 2., che questo atto sia notificato a colui, che n'è l'oggetto, e che
gliene sia lasciata copia; 3., che il mandato sia firmato dal Giudice, e dal
Cancelliere.
9. Sono esclusi dalle disposizioni
dell'articolo precedente gli arresti, che si fanno per ordine della Commissione
Esecutiva, e del Ministro di Polizia: in ogni caso però l'ordine dell'arresto,
quando nasce dalla prima, deve essere sottoscritto dal Presidente, e Segretario
generale, e dal Ministro, quando sia dato da esso.
10. Similmente sono esclusi dal
disposto del detto articolo ottavo gli arresti pe' delitti di violata sicurezza
pubblica, o di lesa Nazione, emanati dal Tribunal Militare, fino a che egli
stesso durerà. Il mandato però di arresto deve sempre esser sistemato dal
Presidente: e dal Segretario del Tribunale suddetto.
11. I funzionarj pubblici, e tutti
gli altri Cittadini, che facessero eseguire, e coloro, che eseguissero un
arresto qualunque senza le condizioni richieste negli articoli settimo, ed
ottavo (eccetto che ne' casi previsti negli articoli nono, e decimo) sono rei
di atto arbitrario.
12. Nessuna persona, nel caso in
cui la sua detenzione sia dalla legge autorizzata, può essere condotta, o
detenuta, se non né luoghi legalmente, e pubblicamente destinati per servire di
casa di detenzione.
13. Niuno può essere posto nelle
segrete, se non per un ordine del Tribunale; e qualora vi è l'espresso permesso
del medesimo, non si può proibire al detenuto di parlare colla persona, che
esibirà il permesso,
TITOLO II.
Giudici di Pace, e Commissarj di Polizia.
14. In ogni Capoluogo di qualunque
Cantone vi è un Giudice di Pace, e due Assessori, col voto deliberativo de'
quali dovrà giudicare le cause del Capoluogo.
15. In ogni Comune dipendente dal
Capoluogo vi è un Assessore, il quale giudica egli solo le cause della sua
Comune fino alla somma di ducati quindici, e ciò senz'appello. Ma le cause, che
giungono fino alla somma di ducati trenta, le giudica di concerto del Giudice
di pace del Capoluogo del Cantone, e con uno de' due Assessori del Capoluogo
suddetto estratto a sorte.
16. In 0gni Comune di diecimila
abitanti vi sarà un Giudice di pace con due Assessori; ed in ogni Comune
maggiore di diecimila abitanti fino a quindicimila inclusive vi sono due
Giudici di pace, ciascuno de' quali ha due Assessori.
17. In ogni Comune maggiore di
quindicimila abitanti vi saranno tanti Giudici di pace coi loro rispettivi due
Assessori, quanti saranno i circondarj fissati dalla legge.
18. I Giudici di pace, ciascuno
entro il loro circondario, decidono senz'appello fino alla somma di ducati
trenta; e dai trenta fino ai trecento, dando luogo all'appello ad uno dei
Tribunali civili del Dipartimento.
19. Essi fanno da arbitri in tutte
le cause appartenenti agli altri Tribunali; e quando le parti sono renitenti a
conciliarsi, o che l'una delle parti citata non comparisce nel termine
prescritto, si rimettono le cause ai Tribunali del Dipartimento insieme con un
certificato, in cui il Giudice di pace attesta, o che l'uffizio di pace invano
ha impiegata la sua mediazione, o che la parte citata non è comparsa: senza
l'uno o l'altro di questi certificati, nessuno de' Tribunali civili del
Dipartimento può ammettere veruna istanza, e conoscere della causa.
20. Il Giudice di pace non può
negare questo attestato a quella delle parti, che lo domanda, e l'attestato
dev'essere sottoscritto da lui, e dal suo Cancelliere.
21. I Giudici di pace fanno anche
le funzioni di Giudici di Polizia; ed un Giudice di pace coi due Assessori
forma il Tribunale di Polizia.
22. Il Tribunale di Polizia conosce
di tutti i delitti, la pena de' quali non eccede o un mese di carcere, o la
multa di ducati cinquanta.
23. Esso dopo di aver formato il
processo verbale, e fatto arrestare l'incolpato (ne' casi ne' quali vi ha luogo
ad arresto) se il delitto si appartiene gli altri Tribunali, rimette
l'incolpato frallo spazio di ore 24. dopo l'arresto al Tribunale competente, a
cui trasmette altresì copia del processo verbale da esso formato.
24. Nelle Comuni, ove si trovano
più Tribunali di Polizia, ciascuno di essi procede egli solo nel suo Cantone
per gli affari di semplice Polizia. Quando però i fatti riguardano la sicurezza
pubblica, essi se ne danno l'avviso, e si riuniscono per agire di concerto, ed
acquistare tutte le pruove che potranno formare il processo verbale, e
rimetterlo al Tribunale competente.
25. Quando in un Cantone vi sono
più Giudici di pace ognuno di essi secondo l'anzianità fa per un mese da
Giudice di Polizia co' suoi rispettivi Assessori.
26. Vi sono anche de' Commissarj di
Polizia incaricati di mantenere il buon ordine, di prevenire i delitti, e di
acquistare le notizie, e le pruove de' delitti commessi.
27. Commissarj di Polizia per la
parte giudiziaria comunicano col Tribunale di Polizia; e per quello, che
riguarda la Polizia amministrativa, col Commissario del Governo presso la
Municipalità, o coi Dicasterio Centrale nelle Città, ove questo esiste. I
Commissarj del Governo presso le Municipalità, assistono presso il Tribunale di
Polizia: come anche il Commissario presso del Dicasterio, il quale a sua scelta
si porta presso diversi Tribunali di Polizia.
28. I Commissarj di Polizia
compilano de' processi verbali, e li presentano al Tribunale di Polizia, da cui
si spediscono i mandati o di arresto, o di accesso, o di traduzione al
Tribunale. Essi però non possono arrestare, se non in flagranti.
29. In ogni Comune superiore a
cinquemila abitanti fino a diecimila inclusive
vi è un Commissario di Polizia. In quelle maggiori di diecimila fino a
quindicimila inclusive ve ne sono
due. Nelle Comuni maggiori di quindicimila abitanti vi saranno tanti Commissarj
di Polizia, quanti ve ne verranno stabiliti dalla Legge.
30. Nelle Comuni, che hanno meno di
cinquemila abitanti, le funzioni di Commissario di Polizia sono esercitate dal
Municipe, o in sua mancanza dall'aggiunto.
31. In questa Centrale di Napoli vi
sono per ogni Cantone tre Giudici di Pace, ciascuno di essi con due Assessori,
e tre Commissarj di Polizia.
32. I Giudici di Pace, Assessori, e
Commissarj avranno un distintivo, che sarà fissato dalla Legge.
33. Ogni Giudice di Pace ha un
Sergente di Polizia a sua disposizione per ciocché riguarda il disimpegno della
sua carica.
34. Ha finalmente un Cancelliere, e
due Attuarj, uno civile, e l'altro cri . minale, come anche un Portiere.
35. I Comandanti delle Genti
d'armi, e delle Guardie Nazionali sono obbligati ad ogni invito del Tribunale
di Polizia, o de' Commissarj di somministrare ai medesimi la forza armata.
TITOLO III.
Tribunali Civili.
36. Nella Centrale di ogni
Dipartimento vi sono tre Tribunali Civili, composto ciascuno di essi di tre
Giudici, di un Segretario, e di un Cancelliere, il quale ha sotto la sua
direzione due Attuarj. Vi è presso de' detti tre Tribunali un sol Commissario del
Governo, il quale è anche quello del Tribunal Criminale, o di Commercio.
Ognuno di questi Tribunali ha due
supplementarj, i quali entrano a votare in caso di assenza, o impedimento di
uno, o più Giudici. Il Tribunale estrae a sorte quello de' due. che dee
subentrare in caso, che abbisogna supplire un Giudice solo.
37. I tre Tribunali hanno tre
locali distinti.
38. Ciascuno di questi tre
Tribunali nomina per la prima volta il suo proprio Presidente, e ciò a
scrutinio segreto.
Dopo tre mesi il secondo sarà
estratto a sorte: il terzo farà da Presidente dopo tre altri mesi Questo ordine
si siegue in appresso senza esservi più bisogno di scrutinio, o sorte.
39. Il Commissario del Governo
presso di ognuno di questi Tribunali, veglia all'esatta esecuzione delle leggi.
40. Egli però non ha il dritto di
sospendere il corso delle cause, ma richiama i Giudici all'osservanza della
legge per via di semplici memorie, ed ha il dritto di chiedere, che queste
s'inseriscano negli atti, de' quali può chieder copia; ed in caso, che i
Giudici sieno renitenti, ne fa rapporto al Ministro di giustizia.
41. I Tribunali appena eletti sono
istallati dal Commissario.
42. Il Segretario è incaricato
della corrispondenza, e di tenere un registro di tutti i decreti: Egli firma le
lettere insieme coi Presidente.
43. Il Cancelliere legalizza gli
atti, ed insieme coi due Attuarj è incombensato dell'attitazione delle cause.
44. I Tribunali civili conoscono in
prima istanza di tutte le cause civili che eccedono il valore di ducati
trecento.
45. Giudicano in grado di appello
delle sentenze de' Giudici di pace, e di tutte le sentenze degli arbitri, per
le quali le parti non hanno rinunziato all'appello.
46. Giudicano anche in grado di
appello di tutte le cause del Tribunale del Commercio di terra, e di mare,
secondo stabilisce la legge.
47. Rimangono aboliti tutti i
reclami, nullità, restituzioni in
integrum &c. eccetto l'appello.
48. L' appello si porta da un
Tribunale all'altro dello stesso Dipartimento.
Quando un Cittadino vuole intentare
un'azione, egli si deve portare dal Commissario presso l'Amministrazione
Centrale, il quale di concerto coll'Amministratore medesimo estrae a sorte li
Tribunale, a cui si deve indirizzare.
Per l'appello poi la sorte si
tirerà nel Tribunale avanti a cui è stata decisa in prima istanza la causa.
49. I Giudici civili, Cancellieri,
Segretarj, e Commissarj avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge.
TITOLO IV:
Tribunale di Commercio.
50. Vi sarà un Tribunale di
Commercio di terra, e di mare in tutte quelle Comuni, nelle quali sarà fissato
dalla legge, la quale determinerà ancora il numero de' membri componenti il
Tribunale suddetto.
51. Per ora è stabilito un
Tribunale di Commercio in questa Centrale di Napoli composto di cinque membri,
che per ogni tre mesi a scrutinio segreto scelgono dal loro seno il Presidente
del Tribunale. Vi è inoltre un Segretario, un Cancelliere, e quattro Attuarj.
52. Il Tribunale del Commercio
giudica in prima istanza di tutte le cause civili appartenenti al Commercio di
terra, e mare.
53. Giudica inappellabilmente le
cause, le quali non oltrepassano i ducati cento; e per le cause, le quali
eccedono questo valore, si dà l'appello ad uno de' Tribunali del Dipartimento,
in cui risiede il Tribunale di Commercio, il quale estrae a sorte quello dei
tre Tribunali civili, a cui deve portarsi l'appello. In caso di diversità della
seconda sentenza dalla prima, l'appello si devolve ad un altro Tribunale dello
stesso Dipartimento, estratto a sorte fra i due; che vi restano, da quello, che
ha giudicato in grado di appello.
54. Riguardo alle cause esecutive,
per le quali la legge concede l'appello, si accorda dopo l'esecuzione della
sentenza.
55. I Giudici del Tribunale, di
Commercio, il Segretario, e Cancelliere avranno un distintivo, che sarà fissato
dalla legge.
TITOLO V
Tribunale Criminale.
56. In ogni Dipartimento della
Repubblica vi è un Tribunale Criminale composto di tre Giudici, che
sceglieranno dal loro seno il Presidente; per la prima volta a scrutinio
segreto; e quindi a capo d'ogni trimestre l'un dopo l'altro sarà Presidente. Il
secondo sarà estratto anche a sorte. Il Tribunale avrà un Redattore, un
Cancelliere con due Attuarj, ed un Accusatore pubblico: vi sarà anche presso di
esso un Commissario, il quale sarà lo stesso de'Tribunali Civili.
57. Vi sono due Supplementarj, i
quali entrano a giudicare in caso di assenza, o d'impedimento de' Giudici
Ordinarj. Se deve subentrare un solo, il Tribunale medesimo estrae a sorte
quello de' due, che dee subentrare.
58. Le funzioni de' Giudici
Criminali sono di adattare la pena al delitto. Possono discutere in segreto, ma
votano in pubblico.
59. Il Presidente è incaricato di
diriggere il giudizio, di fare le domande necessarie ai testimonj, e proporre
le questioni al Giury del Giudizio.
60. Esso non può proporre ai
Giurati questione alcuna composta di più oggetti.
61. Le funzioni dell'Accusatore
pubblico sono. 1. di perseguitare i delitti, che appartengono al Tribunale
Criminale. 2. d'invigilare sugli Uffiziali di Polizia del Dipartimento, e di
agire contra di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di eccesso più
grave.
62. Il Commissario del Governo è
incaricato di fare istanza in tutto il corso della processura per la regolarità
delle forme del giudizio, uniformandosi a quanto sta prescritto nell'articolo
39. Egli sollecita l'esecuzione de' decreti resi dal Tribunal Criminale.
63. Le funzioni del Cancelliere
sono quelle di registrare le domande fatte ai testimonj, e le di loro risposte.
64. Il Redattore forma esatto
processo verbale di tutto.
65. I Giudici del Tribunal Criminale, il Cancelliere, il
Redattore avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge.
TITOLO VI.
Giury.
66. Vi sono due Giury, uno di
Accusa composto di nove membri, l'altro del Giudizio composto di dodici.
67. Vi è un Presidente, o Direttore
del Giury di accusa, il quale dirige le operazioni del medesimo, e mantiene il
buon ordine. Egli però non ha voto.
68. Il Presidente del Tribunale
criminale, è anche il Presidente, o Direttore del Giury del giudizio, mentre si
esaminano i testimonj, e s'incammina la processura. Quando poi i Giurati si
chiudono per votare, il più vecchio fra di essi fa le veci di Presidente, o
Direttore del Giury.
69. Il Cancelliere, e gli Attuarj
del Giury di accusa possono essere i medesimi del Giury del giudizio.
70. Subito che il Tribunale di
Polizia dopo di aver compilato il processo verbale ha fatto arrestare
l'incolpato, lo deve frallo spazio di 24 ore. dopo seguito l'arresto rimettere
al Presidente del Giury di accusa, il quale raduna immediatamente i Giurati per
verificare se vi è luogo all'accusa.
71. Il Presidente del Giury di accusa
subito che gli è rimesso l'incolpato, lo interroga sulla imputazione fattagli. Esso
nel giudizio fa le domande ai testimonj prodotti così dall'Accusatore pubblico,
che dall'incolpato alla presenza del medesimo, che ha il diritto di rispondere
a' testimonj.
72. Le funzioni del Giury di Accusa
sono di esaminare se l'accusa è sussistente.
73. In caso d'insussistenza
l'incolpato viene immediatamente liberato: in caso di sussistenza viene subito
rimesso al Giury del Giudizio.
74. Il decreto del Giury di accusa
si pronunzia in questa forma:
Vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . .. . . .
. . .
Non vi è luogo all'accusa contra il Cittadino . . . . . . . . . . . . . .
. .
75. Il Decreto del Giury del
giudizio si pronunzia in questa forma: L'imputazione
è sussistente; oppure: L'imputazione
è insussistente.
76. Il Processo che si sa dai Giury
è pubblico, ma la loro deliberazione e segreta.
77. Non si può negare all'accusato
l'assistenza di un difensore, che ha la facoltà di scegliersi, o che viene ad
esso accordato per uffizio, se non se l'abbia scelto.
78. Ogni persona assoluta da un
Giury legale non può essere di nuovo arrestata, né accusata per lo medesimo
delitto.
79. In ogni Dipartimento vi sono
tre Giury di accusa, ed uno di giudizio. Un Giury di accusa e l'altro di
giudizio si radunano sempre nella Centrale del Dipartimento. Gli altri due di
accusa in due altri circondari, che saranno determinati in appresso dalla
legge.
80. Per ora si stabiliscono subito
i due Giury nella Centrale di ogni Dipartimento.
81. i Giurati sono scelti da due
note, una pel Giury di accusa. e l'altra per quello del Giudizio, composta
ciascuna di esse di cento abili, e probi Cittadini. La Municipalità del Comune
ove si radunano i Giury è quella, che preesenta ogni trimestre al Presidente
de' Giury, ed al Commissario le note suddette, e questi le rendono pubbliche.
82. Trovandosi più Municipalità
nella Comune, ove si radunano i Giury, ciascuna di esse per giro presenterà le
anzidette note.
83. Il Commissario del Governo
presso il Tribunale Criminale estrarrà a sorte quella, che deve presentarle la
prima, e così opererà successivamente fino a che tutte le Municipalità le
abbiano presentate: l'ordine, in cui saranno estratte, si seguirà sempre in
appresso.
84. L'accusato ha la facoltà di
ricusarne trenta sulla lista di ciascuno Giury; e l'accusatore pubblico
quindici. Né il primo, né il secondo sono obbligati ad addurre motivi della
loro ricusa.
85. L'unanimità de' voti del Giury
d'accusa, e due terzi del Giury di giudizio, cioè otto formano la sentenza.
TITOLO VII.
Tribunale di Cassazione.
86. Vi è in questa Centrale di
Napoli un Tribunale di cassazione composto di sette Membri, di un Commissario
del Governo per sopravegliare alla osservanza della legge, e di un Segretario,
che avrà sotto la sua direzione due Attuarj.
87. Questo Tribunale conoscerà
delle domande di cassazione dei giudizj trattati in ultima istanza dai
Tribunali, delle quistioni di competenza di Giudici, e delle cause di
sospezioni.
88. Esso annulla i decreti fatti
contra le forme legali, o contra un caso espresso di legge: ma esso non giudica
del merito della causa, e lo rimette al Tribunale competente.
89. Se dopo una cassazione viene
attaccato il secondo giudizio per gli stessi motivi del primo, la quistione non
può essere più trattata nel Tribunale di cassazione senza una legge della
Rappresentanza Legislativa, alla quale si deve il Tribunale conformare.
90. I Membri del Tribunale di
cassazione avranno un distintivo, che sarà fissato dalla legge ‑ PAGANO
Presidente ‑ DE TOMMASO Segretario.
La Commissione Esecutiva ordina che
la presente legge sia pubblicata, eseguita, e munita del suggello della
Repubblica. Napoli 25. Fiorile anno 7. della Libertà ‑ ERCOLE D'AGNESE Presidente
‑ CARCANI (FERD.) Segr. Gen.
Fra i membri della Commissione
rivoluzionaria, in vece di Gio: Battista
Manthonè, si deve porre Clino Roselli.
Jeri in varie partite furono qui
condotti pregionieri più di 84. insurgenti; alcuni della Torre altri di Melito, altri
di Campobasso. Questi ultimi erano in
gran numero, e condotti qui dal Commissario del Sangro Nicola Neri. Questi per via si vide da più bande attaccato da altri
insurgenti; mentre egli, e la sua truppa erano occupati nella zuffa, molti de'
prigionieri si son disciolti, han dato di mano alle prime armi, che loro si son
parate, han essi medesimi strenuamente combattuto contra gl'insurgenti, e
cooperato a respingerli; finita la zuffa si son presentati per consegnar l'armi
al Commissario, il quale in compenso della loro azione generosa, ha loro data
la libertà.
Un Padrone di Bastimento venuto da
Gaeta oggi dopo pranzo, e procedente da Genova, ha dato le seguenti notizie al
Cittadino Gerolamo Passaro.
<<In Tolone sono pronti alla vela 30. Vascelli, e 10
fregate fra Spagnuole, e Francesi, ed a tale effetto si è fatta a Genova, e nel
suo Littorale una requisizione di Marinaj, i quali hanno ordine da Tolone di trovarsi
al più presto al Golfo Spezia.
Una Battaglia data da' Francesi
colla disfatta degli Austro‑Russi.
Quattordicimila Liguri in ajuto
all'Armata Francese. arrivato a Gaeta un Generale scortato da 400. Francesi.
La Squadra Spagnuola del Ferrol è alla vela.
Giungono altre notizie più circostanziate, che daremo nel foglio seguente.
E. F. P.