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Trattato tra il Regno di Napoli e l'Inghilterra.   Napoli, 20 luglio 1793

 

Le loro Maestà Siciliana e Brittannica, veggendo il pericolo che minaccia l'Europa in conseguenza della condotta di coloro ch'esercitano attualmente gl'impieghi di governo in Francia, e delle massime che hanno essi manifestate, e de' principj che cercano propagare dappertutto, e finalmente per avere attualmente dichiarata a S. M. Brittannica una ingiusta guerra, le loro savraccennate Maestà hanno giudicato a proposito di convenirsi insieme sul modo da opporre una barriera a'pericoli di sopra menzionati, e di provvedere alla sicurezza e tranquillità futura de' loro stati, come altresì agl'interessi generali dell'Europa.

 

In conseguenza le loro Maestà hanno autorizzato i loro plenipotenziarj rispettivi, cioè, S. M. Siciliana il generale Acton, il marchese de Marco, ed il marchese Circello; e S. M. Brittannica il cavaliere Hamilton, i quali, dopo aversi comunicate le loro plenipotenze, si sono convenuti ne' seguenti articoli.

 

Art. I.

 

L'altre potenze collegate si garantiscono scambievolmente i loro stati contra il comun nemico, e s'impegnano di non mettere giù le armi, se non di comune accordo, e senza aver prima ottenuta l'intera e la piena restituzione di tutte le Piazze, Città e TerritorJ, che loro rispettivamente appartenevano, priachè cominciasse la presente guerra, e di quelle Piazze di cui il nemico potrà impadronirsene durante il corso della guerra.

 

Art. II.

 

Le loro Maestà Siciliana e Brittannica pe' motivi di sopra esposti faranno causa comune nella guerra attuale contro la Francia, e si converranno sulle operazioni militari e navali, particolarmente nel mediterraneo.

 

Art. III.

 

S. M. Siciliana promette di riunire alle forze di S. M. Brittannica, perchè ella possa impiegarle nel Mediterraneo, sia unitamente, sia di concerto con tutte le forze militari e navali, un corpo di truppe di seimila uomini, e 4 vascelli di linea, 4 fregate e 4 piccoli bastimenti da guerra. S. M. Siciliana offre di contribuire il contingente per ora, e di aumentarlo in appresso se le circostanze glielo permetteranno. S. M. Brittannica provvederà alle spese de' bastimenti, per trasportare il detto corpo di truppe in que' luoghi, ove dovrà servire, e tosto che il detto corpo di truppe sarà a quest'effetto sortito dagli stati di S. M. Siciliana, S. M. Brittannica sarà obbligata di provvederlo del nutrimento e del foraggio che farà bisogno.

 

Art. IV.

 

S. M. Brittannica terrà nel mediterraneo una flotta rispettabile di Vascelli di linea, finchè il pericolo delle Due Sicilie, e le operazioni, che s'intraprenderanno contro il comune nemico, lo richiederà e la sudetta Maestà s'impegna a prendere le misure, che saranno le più proprie per istabilire, o colle sue proprie forze o di concerto colle altre potenze marittime impegnate in questa guerra, una superiorità decisiva nel mediterraneo, e di provvedere in tal modo alla sicurezza degli Stati.

 

Art. V.

 

S. M. Siciliana proibirà i suoi sudditi ogni commercio colla Francia di qualunque natura egli sia, e non permetterà che i vascelli, delle altre nazioni possano trasportare dalle Due Sicilie ne' porti della Francia alcuna specie di provvisione da bocca, o di munizione da guerra, o di munizione navale.

 

Art. VI.

 

S. M. Siciliana promette di aprire i porti delle Due Sicilie alle squadre inglesi senza riserva o restrizione, e di somministrare loro ogni provvisione di cui elleno potranno aver bisogno, al prezzo corrente, e della maniera consueta in simili casi. S. M. Siciliana chiuderà i suoi porti ad ogni bastimento francese, sia vascello da guerra, sia vascello mercantile.

 

Art. VII.

 

In seguito degli avvenimenti, che potranno sopravvenire, se S. M. Siciliana crederà non potere con giustizia e dignità continuare ulteriormente la guerra, ella dichiara di non far la pace, se non secondo le condizioni sopra mentovate nell'articolo 2.

 

Art. VIII.

 

S. M. Brittannica avrà per la pace futura tutta la considerazione necessaria per il ben essere e per la sicurezza dell'Italia, e specialmente per la dignità e gl'interessi della corona delle Due Sicilie.

 

Art. IX.

 

La presente convenzione sarà ratificata dalle alte Potenze confederate, e le ratificazioni saranno disposte nelle debite forme nello spazio di tre mesi, o al più presto che si potrà, contando dal giorno della sottoscrizione.

In fede di ciò noi sottoscritti, muniti delle Plenipotenze de' nostri Sovrani rispettivi, abbiamo sottoscritta la presente convenzione, e vi abbiamo improntati i suggelli delle        nostre armi.

   

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