DOCUMENTI
Trattato tra
il Regno di Napoli e l'Inghilterra.
Napoli, 20 luglio 1793
Le loro Maestà Siciliana e Brittannica,
veggendo il pericolo che minaccia l'Europa in conseguenza della condotta di
coloro ch'esercitano attualmente gl'impieghi di governo in Francia, e delle
massime che hanno essi manifestate, e de' principj che cercano propagare
dappertutto, e finalmente per avere attualmente dichiarata a S. M. Brittannica
una ingiusta guerra, le loro savraccennate Maestà hanno giudicato a proposito
di convenirsi insieme sul modo da opporre una barriera a'pericoli di sopra
menzionati, e di provvedere alla sicurezza e tranquillità futura de' loro
stati, come altresì agl'interessi generali dell'Europa.
In conseguenza le loro Maestà hanno
autorizzato i loro plenipotenziarj rispettivi, cioè, S. M. Siciliana il
generale Acton, il marchese de Marco, ed il marchese Circello; e S. M.
Brittannica il cavaliere Hamilton, i quali, dopo aversi comunicate le loro
plenipotenze, si sono convenuti ne' seguenti articoli.
Art. I.
L'altre potenze collegate si
garantiscono scambievolmente i loro stati contra il comun nemico, e s'impegnano
di non mettere giù le armi, se non di comune accordo, e senza aver prima
ottenuta l'intera e la piena restituzione di tutte le Piazze, Città e
TerritorJ, che loro rispettivamente appartenevano, priachè cominciasse la
presente guerra, e di quelle Piazze di cui
il nemico potrà impadronirsene durante il corso della
guerra.
Art. II.
Le loro Maestà Siciliana e Brittannica
pe' motivi di sopra esposti faranno causa comune nella guerra attuale contro la
Francia, e si converranno sulle operazioni militari e navali, particolarmente
nel mediterraneo.
Art. III.
S. M. Siciliana promette di riunire
alle forze di S. M. Brittannica, perchè ella possa impiegarle nel Mediterraneo,
sia unitamente, sia di concerto con tutte le forze militari e navali, un corpo
di truppe di seimila uomini, e 4 vascelli di linea, 4 fregate e 4 piccoli
bastimenti da guerra. S. M. Siciliana offre di contribuire il contingente per
ora, e di aumentarlo in appresso se le circostanze glielo permetteranno. S. M.
Brittannica provvederà alle spese de' bastimenti, per trasportare il detto
corpo di truppe in que' luoghi, ove dovrà servire, e tosto che il detto corpo
di truppe sarà a quest'effetto sortito dagli stati di S. M. Siciliana, S. M.
Brittannica sarà obbligata di provvederlo del nutrimento e del foraggio che
farà bisogno.
Art. IV.
S. M. Brittannica terrà nel
mediterraneo una flotta rispettabile di Vascelli di linea, finchè il pericolo
delle Due Sicilie, e le operazioni, che s'intraprenderanno contro il comune
nemico, lo richiederà e la sudetta Maestà s'impegna a prendere le misure, che
saranno le più proprie per istabilire, o colle sue proprie forze o di concerto
colle altre potenze marittime impegnate in questa guerra, una superiorità
decisiva nel mediterraneo, e di provvedere in tal modo alla sicurezza degli
Stati.
Art. V.
S. M. Siciliana proibirà i suoi sudditi
ogni commercio colla Francia di qualunque natura egli sia, e non permetterà che
i vascelli, delle altre nazioni possano trasportare dalle Due Sicilie ne' porti
della Francia alcuna specie di provvisione da bocca, o di munizione da guerra,
o di munizione navale.
Art. VI.
S. M. Siciliana promette di aprire i
porti delle Due Sicilie alle squadre inglesi senza riserva o restrizione, e di
somministrare loro ogni provvisione di cui elleno potranno aver bisogno, al
prezzo corrente, e della maniera consueta in simili casi. S. M. Siciliana
chiuderà i suoi porti ad ogni bastimento francese, sia vascello da guerra, sia
vascello mercantile.
Art. VII.
In seguito degli avvenimenti, che
potranno sopravvenire, se S. M. Siciliana crederà non potere con giustizia e
dignità continuare ulteriormente la guerra, ella dichiara di non far la pace,
se non secondo le condizioni sopra mentovate nell'articolo 2.
Art. VIII.
S. M. Brittannica avrà per la pace
futura tutta la considerazione necessaria per il ben essere e per la sicurezza
dell'Italia, e specialmente per la dignità e gl'interessi della corona delle
Due Sicilie.
Art. IX.
La presente convenzione sarà ratificata
dalle alte Potenze confederate, e le ratificazioni saranno disposte nelle
debite forme nello spazio di tre mesi, o al più presto che si potrà, contando
dal giorno della sottoscrizione.
In fede di ciò noi sottoscritti, muniti
delle Plenipotenze de' nostri Sovrani rispettivi, abbiamo sottoscritta la
presente convenzione, e vi abbiamo improntati i suggelli delle nostre armi.