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Trattato di pace tra
il Papa e la Repubblica Francese
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Sua Eminenza il Cardinal Mattei Mons. Caleppi Il Generale in capite Bonaparte Comandante
dell'Armata d'Italia Art 1. - Vi sarà pace, amicizia e buona intelligenza tra il Papa Pio
VI e la Repubblica Francese. Art. 2. - Il Papa revoca ogni adesione, consenso e accessione palese
o segreta da lui data alla Coalizione armata contro la Repubblica Francese,
ed ogni Trattato di alleanza offensiva e difensiva con qualsivoglia Potenza o
Stato. Egli si obbliga a non somministrare tanto per la guerra attuale che
per le guerre avvenire ad alcuna delle Potenze armate contro la Repubblica
Francese verun soccorso in truppe, vascelli, armi, munizioni da guerra,
viveri e denari per qualunque titolo e sotto qualunque denomina zione che
possa essere. Art. 3. - Sua Santità licenzierà dentro cinque giorni dopo la
ratifica del presente Trattato le truppe di nuova erezione, non ritenendo che
quei Reggimenti i quali esistevano prima del Trattato d'armistizio firmato a
Bologna. Art. 4. - I vascelli da guerra o corsari delle potenze armate contro
la Repubblica non potranno entrare, e ancor meno dimorare, durante la
presente guerra, nei porti e rade dello Stato ecclesiastico. Art. 5. - La Repubblica Francese continuerà a godere come prima della
guerra di tutti i diritti e prerogative che la Francia aveva in Roma e sarà
trattata in tutto come le potenze le più considerate, specialmente riguardo
al suo Ambasciatore o Ministro, e ai Consoli e Vice-consoli. Art. 6. - Il Papa rinuncia puramente e semplicemente a tutti i
diritti che potrebbe pretendere sopra le città e territori di Avignone,
Contado Venassino e sue dipendenze, e trasferisce, cede e abbandona i diritti
suddetti alla Repubblica Francese. Art. 7. - Il Papa rinuncia similmente per sempre, cede e trasferisce
alla Repubblica Francese tutti i suoi diritti sopra i Territori conosciuti
sotto il nome di Legazioni di Bologna, di Ferrara e della Romagna. Non sarà
fatta alcuna innovazione alla Religione cattolica nelle suddette Legazioni. Art. 8. - La Città, Cittadella e i villaggi che formano il territorio
della città di Ancona, resteranno alla Repubblica Francese fino alla pace
continentale. Art. 9. - Il Papa si obbliga per sé e i suoi successori a non
trasferire ad alcuno i Titoli delle Signorie annessi al territorio da lui
ceduto alla Repubblica Francese. Art. 10. - Sua Santità si obbliga di far pagare e con segnare in
Foligno al Tesoriere dell'Armata francese prima dei 15 del mese di ventoso
corrente (li 5 marzo prossimo) la somma di quindici milioni di lire tornesi
di Francia, dei quali dieci milioni in con tanti e cinque milioni in diamanti
e altri effetti preziosi per conto della somma di circa sedici milioni che
restano di debito secondo l'articolo 9 dell'armistizio firmato a Bologna li 5
Messidoro anno 4, e ratificato da Sua Santità li 27 giugno. Art. 11. - Per sodisfare definitivamente ciò che resterà a pagarsi
per l'intera esecuzione dell'Armistizio segnato a Bologna, Sua Santità farà
somministrare all'Armata ottocento cavalli di cavalleria bardati, ottocento
cavalli da tiro, bovi, bufali ed altri oggetti prodotti del Territorio della
Chiesa. Art. 12. - Indipendentemente dalla somma enunciata nei due articoli
precedenti il Papa pagherà alla Repubblica Francese in contanti, diamanti e
altro valore la somma di 15 milioni di lire tornesi di Francia, dei quali
dieci milioni dentro il mese di Marzo e cinque milioni nel mese di Aprile
prossimo. Art. 13. - L'articolo 8 del Trattato d'armistizio segnato a Bologna,
riguardante i manoscritti e gli oggetti d'arte, avrà la sua intera esecuzione
al più presto possibile. Art. 14. - L'Armata francese evacuerà l'Umbria, Perugia, Camerino
subito che l'articolo 10 del presente Trattato avrà avuto esecuzione e
adempimento. Art. 15. - L'Armata francese evacuerà la Provincia di Macerata, a la
riserva di Ancona, di Fano e del lor territorio, tostoché i cinque primi
milioni della somma mentovata all'articolo 12 di questo Trattato saranno
stati pagati e consegnati. Art. 16. - L'Armata francese evacuerà il territorio della città di
Fano e il Ducato di Urbino subito che i cinque secondi milioni della somma
accennata all'articolo 12 del presente Trattato saranno stati pagati e
consegnati, e quando gli articoli 3, 10,11 e 13 del presente Trattato saranno
stati eseguiti. Li cinque ultimi milioni facendo parte della somma stipulata
all'articolo 12 saranno pagati al più tardi entro l'Aprile prossimo. Art. 17. - La Repubblica Francese cede al Papa tutti i suoi diritti
sopra le diverse fondazioni pie francesi nella città di Roma e a Loreto; e il
Papa cede in tutta proprietà alla repubblica tutti i Beni allodiali
appartenenti alla santa sede nelle tre Province di Bologna, di Ferrara e
della Romagna e segnatamente la Terra della Mesola e sue dipendenze. Il Papa
si riserva però in caso di vendita il terzo delle somme che ne proverranno,
le quali dovranno essere rimesse agli autorizzati a riceverli. Art. 18. - Sua Santità farà disapprovare per mezzo d'un suo Ministro
a Parigi l'assassinio commesso nella persona del Segretario di Legazione
Basseville. Verrà pagata dentro un anno da Sua Santità e messa a disposizione
del Governo francese la somma di trecento mila lire da ripartirsi tra quelli
che hanno sofferto per questo attentato. Art. 19. - Sua Santità farà mettere in libertà le persone che possono
trovarsi detenute a motivo delle loro opinioni politiche. Art. 20. - Il Generale in capite darà la libertà di ritirarsi alle
case loro a tutti i prigionieri di guerra delle Truppe pontificie subito che
avrà ricevuto la ratifica del presente Trattato. Art. 21. - Fino a tanto che venga conchiuso un Trattato di Commercio
tra il Papa e la Repubblica Francese, il commercio della Repubblica sarà
ristabilito e mantenuto negli Stati di Sua Santità sul piede della Nazione la
più favorita. Art. 22. - In conformità all'articolo 6 del Trattato conchiuso
all'Aja li 27 Floreale dell'anno 3, la pace conchiusa col presente Trattato
tra il Papa e la Repubblica Francese è dichiarata comune alla Repubblica
Olandese. Art. 23. - La Posta di Francia sarà ristabilita a Roma nella stessa
maniera che esisteva in addietro. Art. 24. - La Scuola delle Arti istituita a Roma per tutti i Francesi
vi sarà ristabilita, e continuerà ad essere diretta come prima della guerra.
Il Palazzo spettante alla Repubblica dove questa Scuola trovavasi collocata
sarà reso nello stato in cui era. Art. 25. - Tutti gli articoli, clausole e condizioni del presente
Trattato, senza eccezione, sono obbligatori perpetuamente tanto per Sua
Santità il Papa Pio VI quanto per i suoi Successori. Art. 26. - Il presente Trattato sarà ratificato colla possibile
maggior sollecitudine. Fatto e segnato nel Quartier Generale di Tolentino dai suddetti
Plenipotenziari il primo Ventoso, anno quinto della Repubblica Francese una e
indivisibile (19 Febbraio 1797). A. Card. Mattei L. Caleppi L. Duca Braschi Onesti Camillo Marchese
Massimo Bonaparte Cacault |