LEGGE FEUDALE

La legge per l'abolizione della feudalità fu approvata il 25 aprile, dopo ampie discussioni tra l'ala più radicale, rappresentata da Vincenzio Russo e quella più moderata, rappresentata da Mario Pagano. Troppo tardi !! Vale la pena ricordare le considerazioni di V. Cuoco:

"Ma intanto il tempo era scorso ed il timore di disgustare diecimila potenti fece perder ai francesi e alla repubblica l'occasione di guadagnare gli animi di cinque milioni."

A questa legge e alla sua approvazione, il Cuoco dedicò il XXIV° capitolo del suo Saggio. 

CONSIDERAZIONI SUL DIBATTITO AL CONSIGLIO LEGISLATIVO DELLA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1799 INTORNO ALLA LEGGE ANTIFEUDALE DEL 25 APRILE 1799 . Un lavoro del Liceo-Ginnasio Giuseppe Palmieri di Lecce del 95-96

 

Di seguito riportiamo sia il primitivo progetto della legge che la redazione definitiva. Dal confronto dei due testi e dai capitoli poi soppressi è facile intuire che alla fine si addivenne ad un compromesso che disattese le speranze dei contadini provocando un loro allontanamento dalla repubblica.

IL PROGETTO

Il governo provvisorio, considerando che il sostegno e il fondamento di una libera costituzione è la sicurezza che hanno gli individui dl godere de' loro diritti naturali, e di tutti gli altri beni dl cui l'autore di ogni esistenza gli ha ricolmi, e che i primi diritti dell'uomo siano la libertà, l'uguaglianza e la proprietà, e che perciò niuno cittadino possa essere astretto a far quello che la legge non prescrive, e che non ci abbia niuna distinzione fra loro nè di nascita, nè di potere ereditario e che ciascuno debba poter godere de' suoi beni e del prodotto di sue fatiche senza potere altri toglierne per utilità privata niuna parte.

Considerando inoltre che tutte le istituzioni della feudalità immaginate nell'ignoranza e degradamento del genere umano sono violenze fatte all'umanità, e che quindi tutti i diritti giurisdizionali, personali e reali che esercitavano i cosidetti baroni siano contrari ai primi dritti dell'uomo, e al libero vivere civile, e finalmente considerando. che siffatti diritti non possono essere nè venduti, nè alienati in qualunque maniera e che nel felice momento della rigenerazione di questa repubblica sia d'uopo restituire al libero cittadino ogni suo diritto stabilisce ed ordina:

 

 

REDAZIONE DEFINITIVA

Il Governo Provvisorio considerando che il, sostegno e il fondamento di una libera Costituzione è la sicurezza che hanno gli individui dì godere de' loro diritti naturali e di tutti gli altri beni di cui l'Autore di ogni esistenza gli ha ricolmi, e che i primi diritti dell'uomo, che sono inalienabili ed imprescrittibili, sono la .libertà, l'eguaglianza e la proprietà: e che perciò niun Cittadino può essere astretto a far quello che la Legge non prescrive e che niuna distinzione esiste fra loro nè dì nascita, nè di potere ereditario, e che ciascuno debba godere de' suoi beni e del prodotto di sue fatiche, come sua proprietà, senzacchè altri possa per la di lui utilità privata toglierne alcuna parte.

Considerando inoltre che tutte le istituzioni della feudalità, immaginate nell'ignoranza e fondate sull'usurpazione, sono violenze fatte all'umanità e che quindi tutti i dritti giurisdizionali, personali e reali che esercitavano i così detti Baroni sono contrari ai primi dritti dell'uomo ed al loro vivere civile, contro il quale non possono opporsi nè contratti, nè prescrizioni, e che nel felice momento della rigenerazione di questa Repubblica è d'uopo restituire al libero Cittadino ogni suo dritto; stabilisce ed ordina quanto segue:

1°. Resta abolita qualunque istituzione feudale, e con essa aboliti e annullati tutti i diritti di feudalità di qualunque natura, per qualunque titolo acquistati e per qualunque tempo posseduti, rientrando i cittadini innanzi detti baroni, nell'ordine stesso e nella stessa uguaglianza di tutti gli altri.

 

 

I. Resta abolita qualunque istituzione e qualificazione feudale, egualmente, che tutt'i dritti di feudalità di qualunque natura possano essere. Tutt'i Cittadini per lo innanzi denominati principi, duchi, baroni, ecc. rientreranno nella classe degli altri Cittadini, né potranno assumere altra denominazione.

2°. Tutte le giurisdizioni feudali di qualunque denominazione e natura siano rimangono vietate ed annullate; come ancora tutte le concessioni in feudo o compre dell'ufficio di Mastrodattia, Segreteria, Doganali e simiglianti.

 

II. Tutte le giurisdizioni feudali dl qualunque natura sieno, rimangono vietate ed annullate, come ancora tutte le concessioni in feudo e compre degli Offici di Mastrodatti, Segreteria, Doganali e simiglianti.

 

3°. Chiunque contravverrà alla presente disposizione sarà punito come reo di lesa nazione.

 

 

4°. Sono aboliti tutti i dritti di servizio personale, come angarj, perangari ed ogni altra prestazione proveniente da detta causa.

 

III. Sono aboliti tutt'i dritti di servizio personale, come angari, perangari, ed ogni altra prestazione proveniente da detta causa. 

 

5°. Chiunque oserà di voler esercitare così fatti dritti personali sarà punito come reo di violata libertà civile.

 

 

6°. Dritti proibitivi, come di detti trappeti, di molini, di pomi, di valchiere, pesche, caccie, di mari, fiumi, laghi, di preferenza nel vendere e nel comperare e qualsivogliano altri sotto qualunque denominazione restano aboliti e vietati sotto pena di ducati duemila di moneta napoletana da versarsi nella, Tesoreria nazionale.

 

IV. I dritti proibitivi tutti, che si esercitano riguardo a trappeti, molini, forni, valchiera, pesche, cacce, inari, fiumi, laghi, preferenze nel vendere e comprare e qualsivogliano altri sotto qualunque denominazione restano aboliti e vietati.

7°. Sotto la stessa pena restano eziandio aboliti e vietati tutti i dritti - dl colletta, di dogana, platealia, passi, portolania, pesi, zecca e misura, e qualsivogliano altri sotto qualunque denominazione, e quei ancora considerati come impersonali e tributi come adjutori, fasci, testatici, angoraggio, falangàggio e qualsivogliano altri di simile natura.

 

V. Restano eziandio aboliti e vietati tutt'i dritti di colletta, dogane, plateatici, passi, portolania, zecca e misura e qualsivogliano altri sotto qualsiasi denominazione, e quei ancora considerati come imposizioni personali e tributi come adjutori, fasci, testatici, angoraggio, falangaggio e qualsivogliano altri di simil natura.

 

8°. Tutti i dritti reali di terraggio, decima, vigesima, fida, diffida, parata e così detti corsi in Calabria, del forasterio, di stratonica, di spica, di leudemj di origine feudale e qualsivogliano altri dritti e prestazioni di simil natura sui prodotti delle terre o delle industrie, che i cittadini perinnanzi chiamati baroni esercitavano sui fondi de' particolari e delle comuni, restano aboliti e vietati, rimanendo i fondi liberi di siffatte servitù, eccetto quelle prestazioni che si pagano per .titolo di censo, detto colonia, ò di concessione enfiteutica, purché esista il titolo primitivo ed il contratto privato, dovendosi però tali prestazioni ridurre a canone sulla coacervazione di un decennio, da potersi. Redimere al cinque per cento.

 

VI. Tutt'i dritti reali di terraggio, di.decima, vigesima, fida, diffida, parata, e cosidette Corse in Calabria, del foresterio di stratonica di spica, di laudemi d'origine feudale e qualsivogliano altri dritti e. prestazioni di simil natura sui prodotti delle terre e delle industrie, che i detti Cittadini per l'innanzi chiamati baroni esercitavano su i fondi de' particolari e delle Comuni, restano aboliti e vietati, rimanendo i fondi de' particolari e delle Comuni liberi di siffatta servitù, eccetto quelle prestazioni che si pagano agli ex Baroni per ttitolo di censo, di colonia. la e di concessione enfiteutica, purché. esista il titolo primitivo ed il contratto privato di concessione, il quale dimostri ci non esservi usurpazione feudale e che le rendite siano il prezzo del fondo concesso. Tali prestazioni però saran ridotte a canone sulla coacervazione di un decennio da potersi redimere al cinque per cento..

 

9°. Tutte le gabelle, decimi o terratici o qualsivoglia dritti di origine feudale esercitati su de' fondi di particolari o delle comuni che pur ora si trovano in mano di altri particolari cittadini restano aboliti.

 

VII. Tutte le gabelle, decime, terratici, e qualsivogliano dritti di origine feudale esercitati su de' fondi de particolari o delle Comuni restano aboliti.

 

10°. Chiunque oserà di controvenire a' suddetti articoli 8° e 9°, sarà punito colla multa del doppio della rendita annuale del dritto esercitato da versarsi nella tesoreria nazionale.

 

 

11°. Di tutti i demanj detti feudali, sopra de' quali i cittadini nell'anzidetto feudo esercitavano in qualunque maniera l'uso civico di pascere, di seminare ed altro, una quarta parte rimanga libera a' così detti baroni come ogni altra proprietà patrimoniale di ogni altro cittadino, e le altre quarte parti rimangano per in amministrazione delle rispettive comuni, nello stesso modo e con le stesse esazioni di prima fino a nuova disposizione.

 

VIII. Tutt'i demani detti feudali, sopra de' quali i Cittadini dell'anzidetto feudo esercitavano in qualunque maniera l'uso civico di pascere, di seminare ed altro, appartengono intierarnente alla Comune, nella quale sono situati e fino a nuov'ordine i naturali della Comune pagheranno per lo godimento di questi demani all'Amministrazione Municipale, la quale ne darà conto alle Autorità Superiori, le stesse prestazioni e redditi come per lo passato

12°. Le liti che vertano su demanj tra le Comuni e i dianzi detti baroni restano decise in favore delle comuni medesime che le goderanno in piena proprietà.

 

IX. Le liti che vertono su i demani tra le Comuni e gli ex-Baroni restano terminate e decise in favore delle Comuni medesime, che le goderanno in piena proprietà sotto le stesse condizioni.

 

13°. Tutte le altre terre per lo innanzi dette feudali, tutte le fabbriche possedute dai cittadini per lo innanzi detti baroni restano loro libere come ogni altra proprietà allodiale di qualunque cittadino.

 

X. Tutte le altre terre per l'innanzi dette feudali, tutti gli edifici posseduti dagli ex-Baroni restano loro liberi, come. ogni altra proprietà allodiale di qualunque altro Cittadino.

 

14°. La nazione rinuncia a qualunque diritto di relevio e di. Devoluzione su de' fondi per innanzi detti feudali, poiché per la presente legge son divenuti dl proprietà libera.

 

XI. La nazione rinuncia a qualunque diritto di relevio e di devoluzione su de' fondi per l'innanzi feudali e dichiara che da oggi in avanti son divenuti di proprietà libera.

15°. I suddetti fondi,. di qualunque maniera siano, come ogni altra proprietà libera de' cittadini saranno da ora innanzi soggetti a' pesi comuni delle contribuzioni eguali a quella che nel medesimo territorio e paese pagavano tutti gli altri.

 

XII. I suddetti fondi di qualunque maniera siano, come ogni altra proprietà libera de' Cittadini, saranno da ora innanzi soggetti ai pesi comuni delle. Contribuzioni eguali a quelli che nel medesimo territorio e paese pagano tutti gli altri.

 

16°. E però resta abolita l'adoa che pagavasi da' così detti baroni in luogo della quale sono surrogati i sopra detti pesi comuni da calcolarsi sulle regole catastali secondo il catasto di quella comune ove i beni si trovano e quindi l'annual pagamento catastale, che si farà dalle rispettive comuni, dovrà alla tesoreria nazionale tanto più, quanto risulta dalla suddetta imposizione sui suddetti beni.

 

XIII. E però resta abolita l'adoa che pagavasi dagli ex Baroni in luogo della quale sono surrogati i sopradetti pesi comuni da calcolarsi sulle regole catastali, secondo il catasto di quella Comune, ove i beni si trovano.

17°. La suddetta legge si intende ancora per tutti gli ecclesiastici e luoghi pii che possiedono beni e dritti in feudalità.

 

XIV. La suddetta Legge s'intende ancora per tutti gli ecclesiastici e Luoghi pii, che posseggono beni e dritti di feudalità.

 

Gli articoli 3, 5, 10, esistenti nel PROGETTO, sono stati soppressi nella REDAZIONE DEFINITIVA
 

 

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